CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2015
Cassazione n. 07982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 29736 / 20 15 R.G. propost o da ABN [OSCURATO:PERSONA] N.V., in persona del legale rappresentante p ro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile in atti, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma in Piazza del Popolo n. 19; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Ric. n. 29736/2015sez. T – ud. 2 5 - 1 - 202 3 est. Napolitano A. avverso la sentenza n. 2 070 /2015 della C.T.R. della Lombardia –sede di Milano, depositata in data 18/5/2015; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del25 gennaio 2023; udite le conclusioni del Sostituto P rocuratore Generale , dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, a modifica delle conclusioni contenute nella requisitoria scritta, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere; Rilevato che ABN [OSCURATO:PERSONA] N.V. (d’ora in poi anche “la Banca” o “la contribuente”) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi avverso la sentenza di appello, indicata in epigrafe, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso proposto dalla Banca avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni 2004/2005 e avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni 2006/2007/2008; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; le parti, con memorie depositate ex art. 378 c.p.c., hanno rappresentato e documentato che gli atti di irrogazione delle sanzioni, impugnati in primo grado, sono stati oggetto di annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione con provvedimento del 21 marzo 2017; il Sostituto P.G. ha concluso, in udienza, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere; Considerato che Gli atti di irrogazione delle sanzioni sono stati annullati in autotutela dall’amministrazione; essendo venuto meno l’oggetto della contesa, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere; sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio, atteso il mutamento in corso di causa del quadro Ric. n. 29736/2015sez. T – ud. 2 5 - 1 - 202 3 est. Napolitano A. normativo di riferimento (l’introduzione dell’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 e la parziale abrogazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 471 del 1997); P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso, in Roma, il 25 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]