CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2025
Cassazione n. 10484/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], pressol'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 403/2023 depositata il05/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal ConsigliereTIZIANA MACCARRONE.Numero registro generale 12492/2024Numero sezionale 156/2025Numero di raccolta generale 10484/20251. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento di indennizzo per equaData pubblicazione 22/04/2025riparazione ex l. n.89/2001 in relazione all’irragionevole durata di un precedenteprocedimento di equa riparazione, che si era articolato nella fase di cognizione, inappello e avanti alla Corte di Cassazione, e quindi nella fase di esecuzione forzata enel giudizio di ottemperanza.2. Pronunciato dal Giudice delegato decreto monitorio con il riconoscimento di unindennizzo di € 2.000,00, la Corte d’Appello di Perugia lo aveva confermato,respingendo l’opposizione proposta dal Ministero di Giustizia con condanna dellostesso al pagamento delle spese processuali per € 640,50.3. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione solo in punto speseprocessuali, ritenendo che queste fossero state liquidate al di sotto dei minimitariffari; il Ministero aveva proposto ricorso incidentale quanto alla riferibilità a sédelle spese del giudizio di ottemperanza e alla necessaria partecipazione al giudiziodel Ministero delle Finanze.4. La Corte di Cassazione aveva accolto il motivo di ricorso incidentale illustrato,ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale proposti.5. Riassunto il procedimento con rituale costituzione del contraddittorio anche neiconfronti del Ministero delle Finanze, la Corte d’Appello di Perugia avevaidentificato il ritardo ingiustificato in cinque anni complessivamente, avevadeterminato l’indennizzo in € 400,00 annui -a prescindere dall’esito delprocedimento presupposto- e aveva imputato al Ministero della Giustizia il ritardo diquattro anni e quindi l’indennizzo di € 1.600,00 e al Ministero dell’Economia e delleprocessuali facendo riferimento ai minimi tariffari per la semplicità dellacontroversia ed escludendo la fase istruttoria perché non svolta.6. Propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi.Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economiae delle Finanze.RAGIONI DELLA DECISIONE7. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione dell’art.2233 co. 2c.c., DM n.55/2014, DM n.37/2018 e DM n.147/2022; art.4 punto 5, DM n.55/2014;per mancata liquidazione dei compensi distinti per fasi, in relazione ad ogni grado digiudizio”, in modo tale da non consentire la verifica del rispetto dei minimi tariffari.Il motivo è infondato.2 di 5Numero registro generale 12492/2024Numero sezionale 156/2025La corte di merito ha indicato chiaramente i criteri seguiti per determinare il dovuto,Numero di raccolta generale 10484/2025secondo i minimi tariffari applicabili e con esclusione della fase istruttoriaD. a ta pubblicazione 22/04/2025Quindi, applicando i criteri enunciati dalla Corte e facendo riferimento al DM147/2022, risulta che gli importi per fase sono: quanto al giudizio di opposizione, €270 (arrotondati dal minimo di € 268) per le fasi di studio e introduttiva ed € 430(arrotondati da € 428) per la fase decisoria, posti a carico del solo Ministero dellaGiustizia; quanto al giudizio di rinvio, sono stati riconosciuti gli stessi importi, postia carico solidale del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e dellearrotondati ad € 390) per la fase introduttiva ed € 195 per la fase decisoria, a caricodel solo Ministero della Giustizia.Come si vede, risulta chiaramente e univocamente ricostruibile la formazione degliimporti complessivi esposti dalla Corte d’Appello di Perugia per le spese processualinei diversi giudizi, con individuazione di quanto è stato riconosciuto per le singolefasi di ognuno dei processi, e risultano rispettati i minimi tariffari previsti da ultimodal DM n.147/2022.8. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione e/o falsaapplicazione di legge -art.91 c.p.c., art.2233 co. 2 c.c., liquidazione compensi ex DM55/2014 e s.m.i., omessa liquidazione fase istruttoria, pur trattandosi di compensonon eludibile”.Questo motivo di doglianza è fondato.E’ sufficiente richiamare la condivisibile pronuncia di questa Corte, n. 38477/2021,che, in linea con numerose pronunce precedenti, evidenzia come “In tema diprocedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione deltermine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini dellaliquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per lafase istruttoria” -nella motivazione del provvedimento si richiamano numerosiprecedenti in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza n.9701 del 05/04/2019; Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576 del17/12/2018-.E’ quindi dovuto il compenso al difensore anche per la fase istruttoria nei due gradidi merito, pari a € 496,00 per ognuno -anche per la fase istruttoria si riconosce ilminimo tariffario in relazione allo scaglione di valore di riferimento, conapplicazione del DM 147/2022-.3 di 5Numero registro generale 12492/2024Numero sezionale 156/2025Numero di raccolta generale 10484/20259. Con il terzo motivo di critica la ricorrente si duole della “Violazione e/o falsaData pubblicazione 22/04/2025applicazione di legge -art.1292 c.c. e s., art.97 c.p.c.”, essendo state le speseprocessuali imputate al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delleIl motivo in esame è inammissibile.Se è pur vero, infatti, che non vi sarebbero i presupposti di applicazione dell’art.97c.p.c. perché il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanzenon sono soggetti giuridici diversi, ma diverse emanazioni dell’unico soggetto“Stato”, non è dato comprendere quale sia l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] nelprospettare e coltivare la doglianza in esame.Escluso che la parte vittoriosa possa ricevere il rimborso dell’intero importo dellespese processuali riconosciutile sia dall’un Ministero che dall’altro, la pronunciaimpugnata non incide in alcun modo sulla possibilità della parte vincitrice, creditriceper le spese processuali, di rivolgersi all’uno o all’altro Ministero per ottenere unasola volta l’intero pagamento del dovuto, possibilità che anzi si evidenzia attraversoil riferimento alla solidarietà.10. In conclusione, questa Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiarainammissibile il terzo; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa per quanto diragione il provvedimento della Corte d’Appello di Perugia e, decidendo nel merito,riconosce a favore di [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali per la fase istruttoria delprimo giudizio avanti alla Corte d’Appello di Perugia, che quantifica in € 496,00 -oltre oneri di legge-, e le spese processuali per la fase istruttoria del giudizio di rinvioavanti alla Corte d’Appello di Perugia, che quantifica in € 496,00 -oltre oneri dilegge-; condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 496,00, oltre oneri di legge, per le spese processuali del primogiudizio avanti alla Corte d’Appello di Perugia; condanna il Ministero della Giustiziae il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 496,00, oltre oneri di legge, per le spese processuali del giudiziodi rinvio avanti alla Corte d’Appello di Perugia.Dispone la distrazione delle somme liquidate, che costituiscono spese processuali, afavore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] che, exart.93 c.p.c., si è dichiarato antistatario per aver anticipato le spese senza riscuotereonorari.4 di 5Numero registro generale 12492/2024Numero sezionale 156/2025Numero di raccolta generale 10484/202511. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, siData pubblicazione 22/04/2025pongono a carico dei Ministeri controricorrenti: anche dette spese sono distratte,come richiesto, a favore del difensore. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, dichiarainammissibile il terzo e accoglie il secondo; cassa per quanto di ragione ilprovvedimento della Corte d’Appello di Perugia e, decidendo nel merito: condanna ilMinistero della Giustizia a pagare a [OSCURATO:PERSONA] € 496,00, oltre oneri di legge,per le spese processuali relative alla fase istruttoria del primo giudizio avanti allaCorte d’Appello di Perugia; condanna il Ministero della Giustizia e il Ministerodell’Economia e delle Finanze a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] anche l’importo di€ 496,00, oltre oneri di legge, per le spese processuali della fase istruttoria delgiudizio di rinvio avanti alla Corte d’Appello di Perugia;-dispone la distrazione delle spese liquidate come sopra a favore del difensore avv.-condanna il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e della Finanza alpagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore di DanielaBoccale e le liquida in complessivi € 400,00, oltre alle spese forfetarie nella misuradel 15% ed agli accessori di legge;-dispone la distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche delle spesedel giudizio di legittimità come liquidate.Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 22 gennaio 2025.Il Presidente5 di 5Numero registro generale 25339/2025Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 20158/2026Data pubblicazione 16/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreAntonio [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeDavide [OSCURATO:PERSONA]. Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCChiara [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCristina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRaffaella [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n.25339/2025 R.G. aperto d’ufficio con decreto presidenziale del16/12/2025:nel giudizio tra le parti:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Abbate-già ricorrente-controMinistero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia,rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n.10484/2025 depositata il 22/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25339/2025Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 20158/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con ordinanza n. 10484/2025 pubblicata in data 22.04.2025, la Corte dicassazione, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 12492/2024, haaccolto per quanto di ragione il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e, perquanto di interesse in questa sede, ha condannato il Ministero dellaGiustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dellespese processuali in favore della ricorrente, disponendo la relativadistrazione in favore del suo difensore.A seguito di istanza presentata dal difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA],è stata disposta l’apertura del procedimento per la correzione di erroremateriale o di calcolo, con attribuzione di nuovo e autonomo numero diregistro generale ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,l’adunanza camerale di cui in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità R.G. n.12492/2024 risulta che il cognome del difensore della ricorrente è‘Abbate’, come emerge dallo stesso codice fiscale del soggetto inquestione, ivi indicato.Lo stesso dato risulta anche dai seguenti atti: - procura alle liti allegata alricorso per cassazione; - decreto impugnato con tale ricorso; -controricorso del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia edelle Finanze; - motivazione dell’ordinanza di cui è stata chiesta lacorrezione, a pag. 4, e relativo dispositivo, a pag. 5, nella parteriguardante la distrazione delle spese relative alla fase istruttoria delprimo giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Perugia e di quelle relativealla fase istruttoria del giudizio di rinvio.Al contrario, nel dispositivo dell’ordinanza innanzi indicata, a pagina 5, nelcapo relativo alla distrazione delle spese del giudizio di legittimità, ilNumero registro generale 25339/2025Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 20158/2026Data pubblicazione 16/06/2026cognome del predetto difensore risulta erroneamente indicato comesegue: “Abate”.2. Risultando evidente, alla luce di quanto precede, la sussistenza di unerrore materiale nell’indicazione riportata nel dispositivo dell’ordinanza n.10484/2025, limitatamente al capo relativo alla distrazione delle spese delgiudizio di legittimità, deve disporsene la correzione come da dispositivo.Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, la Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previstidall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo essonatura sostanzialmente amministrativa e non essendo configurabile inrelazione allo stesso una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 29432/2024; sulla natura amministrativa,cfr.: Cass. n. 16032/2025).P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 10484/2025 depositata daquesta Corte in data 22.04.2025, in modo che:- nel dispositivo, a pagina 5, nel capo relativo alla distrazione delle spesedel giudizio di legittimità, laddove è scritto «Abate», debba, invece,leggersi e intendersi «Abbate».Invariata la restante parte dell’ordinanza in questione.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quintocomma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 giugno 2026.Il PresidenteAntonio ScarpaDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.