CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 19952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17154/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma V. XX Settembre 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ROMA – [OSCURATO:PERSONA] , subentrata Ric. 2019n. 17154 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -2- allo IACP della Provincia di Roma,in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA],20 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 7403/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023 dal Consigliere dott.ssaANTONIETTA SCRIMA . [OSCURATO:PERSONA] Nel 2012Rosanna Ceralli convenne in giudizio, innanzi al Tribunale capitolino,l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma (di seguito indicata, per brevità, ATER) per sentir dichiarare il proprio diritto al subentro nella locazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica già condotto in locazione dalla madre, [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della domanda l’attrice rappresent ò: a) di essere ritornata a vivere con la madre ( nel 2010, v. ricorso p. 2 , 3 e 8 ; nel 2009, come invece indicato nella sentenza impugnata a p. 2)a seguito della separazione dal marito; b) di aver dato comunicazione di tale circostanza all'ATER; c) di aver richiesto - in seguito al decesso della madre, avvenuto in data 30 giugno 2011- alla convenuta la voltura del contratto di locazione a proprio nome; d) di aver ricevuto i n precedenza dall’ATER riscontro negativ o al la richiesta di voltura già dalla medesima attrice avanzata in quanto la stessa non era in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il subentro della legge regionale n.12 del 1999, assumendo in particolare l' ATER che la Ceral li fosse in possesso di un reddito superiore al limite di legge. Ric. 2019n. 17154 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -3- Si costituì la parte convenuta contestando la domanda attorea. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 dicembre 2013 , rigettò la domanda sul rilievo che l’attrice non aveva provato, con riferimento all’epoca del pretesosubentro, di possedere un reddito non superiore ai limiti di legge. Avverso tale sentenza la Cerallipropose impugnazione del la quale l’appellato,costituendosi, chiese il rigetto. La Corte d'appello di Roma, con sentenza numero 7 403 / 2018 , pubblicata il 18 dic emb re 2018, rigettò il gravame e condann ò l'appellante al pagamento delle spese di quelgrado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. Ha resistito con controricorso l’A.T.E.R. Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivoè così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 50L.R. Lazio n. 27/2006 e art. 12 comma 5 L.R. n. 12/99 in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.». Con tale mezzo la ricorrente sostiene che la Corte di merito non avrebbe correttamente applicato il dettato normativo di cui all’art. 50 L.R. Lazio n. 27/06 nel ritenere quale data da prendere in considerazione - in quanto il periodo contestato dall’A.T.E.R. sarebbe quello relativo al rientro della Ceralli nel nucleo familiare della madre, ai fini del biennio in questione -quella del 30.6.2011; peraltro, assume la ricorrente che, come risulterebbe dai censimenti e dalle dichiarazioni uniche, nel periodo 2010-2011 non si sarebbe verificato alcun superamento dei limiti di reddito, dal che deriverebbe che, a maggior ragione, venendo meno il reddito di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del Ric. 2019n. 17154 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -4- decesso della stessa, il reddito della Ceralli fosse ancor più al di sotto del limite normativo. La Corte territoriale avrebbe errato sotto un duplice profilo:da una parte, nessuno avrebbe sostenuto che dopo il decesso della Regis vi fosse stato un superamento del limiti di reddito, sicché quel Giudice avrebbe deciso su circostanze che non avrebbero formato oggetto di giudizio, così violando l’art. 112 c.p.c.; dall’altra, anche volendo considerare come biennio quello indicato dalla Corte di appello e, quindi, quello successivo al 30.6.2011, risulterebbe che la Ceralli non avrebbe superato il limite di reddito ai fini della decadenza dal momento che il reddito della stessa per il 2011 era pari a euro 34.964,00 che «abbattuto ex lege (L. 547/78) del 40% (trattandosi di reddito da pensione derivante da lavoro dipendente) ammontava a euro 20.978,40 e quindi di gran lunga inferiore al limite per la decadenza pari ad euro 25.200,00». Assume la ricorrente che, non essendovi stato alcun superamento del limite di reddito ai fini della decadenza, sarebbe irrilevante, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, il reddito relativo al 2012, atteso che seppure quest’ultimo fosse stato superiore al limite, tale limite non sarebbe stato superato per due anni consecutivi (2011 e 2012). Rappresenta altresì la ricorrente che le dichiarazioni contenute nella dichiarazione unica sarebbero da considerarsi come fatte a pubblico ufficiale ma non sarebbero state considerate tali dalla Corte territoriale e che in ordine al contenuto di tali dichiarazioni non sarebbe stata sollevata alcuna contestazione. Assume la ricorrente che i Giudici dell’appello avrebbero violato anche il disposto di cui al quinto comma dell’art. 12 L.R. Lazio n. 12/99, che espressamente prevede che entro tre mesi dall’ampliamento del nucleo familiare l’ente gestore/proprietario deve comunicare l’esistenza di eventuali cause di decadenza e che pur a voler Ric. 2019n. 17154 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -5- considerare, come ritenuto dal Giudice di appello, tale termine non perentorio, comunque detta contestazione avrebbe dovuto essere sollevata in un termine congruo e tale non poteva ritenersi il termine entro cui era stata proposta la contestazione nel caso all’esame, comunicata a distanza di circa un anno e addirittura dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivova complessivamente disatteso. Ed invero la ricorrente non haargomentato in iure le ragioni della lamentata erronea individuazione, da parte della Corte territoriale, della data da cui far decorrere il biennio cui fare riferimento, essendosi la predetta parte limitata ad asserire del tutto a poditticamente che occorrerebbe assumere a tale proposito come dies a quo non la data del decesso della madre, bensì quella del suo rientro, laddove la lettura dell’art. 12 della L.R. Lazio n. 12 del 1999 e dell’art. 50 della L.R. Lazio n. 27 del 2006 corrobora la decisione sul punto della Corte di merito, in quanto ciò che rileva in questa sede e di cui si discute non è la legittimazione della Ceralli ad ampliare il nucleofamiliare originario ma è il subentro della ricorrente nel rapporto che, vivente sua madre, era riferibile solo a quest’ultima. Quanto alla ritenuta non contestazione dei redditi 2012, la censura è inammissibile così come formulata,alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che va condiviso in questa sede, secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio dinon contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione (Cass., o rd ., n. Ric. 2019n. 17154 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -6- 4681 del 15/02/2023). Inoltre, le ulteriori argomentazioni articolate dalla ricorrente in relazione al reddito riferito all’anno 2012 risultano del tutto assertorie e invocano una presunzione in modo del tutto generico.A quanto precede va pure aggiunto che non è stata in alcun modo censurata l’affermazione dei Giudici di merito circa la spettanza, in capo alla Ceralli, dell’onere probatorio in relazione al mancato superamento del requisito reddituale per l’intero biennio interessatoe che l’assunto sul valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive finisce per confondere l’efficacia del fatto della dichiarazione con la verità intrinseca di quest’ultima. Infine, del tutto assertoria e generica risulta la censura sollevata dalla ricorrente con riferimento al “termine congruo” 2. Con il secondo motivo, denunciando « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 3, L.R. Lazio n. 27/06 in relazione all’art. 3601° comma n . 3 c.p.c. », l a ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe violato altresì il disposto normativo di cui al comma 3 della norma appena richiamata; anche nel caso in cui il reddito della Ceralli avesse, in ipotesi, superato per due anni consecutivi il limite di reddito per la decadenza, in quanto comunque la ricorrente avrebbe titolo al subentro nel contratto atteso che, in base alla norma richiamata, coloro che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di cui al comma 2 bis, non compresi nel piano di vendita, possono accettare in luogo della decadenza l’applicazione di un canone determinato. 2.1. Il motivo è inammissibile per novità come pure evidenziato dal P.G. Non è infatti condivisibile l’assunto della ricorrente che, opponendosi a quanto evidenziato dal P.G., in memoria ha sostenuto che la norma regionale indicata nella rubrica del motivo sarebbe Ric. 2019n. 17154 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -7- riportata a p. 4 della sentenza impugnata, atteso che ivi è invece ricordato il comma2- bis e non il 3 dell’art. 50 LR Lazio n. 27/2006. 3. Il ricorso deve essere, pertanto,dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenzae si liquidano come in dispositivo. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.500,00per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a