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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10000/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16.10.2017 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di acquisto di cocaina qualificati ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 e avvinti dal vincolo della continuazione, ma, avendo rilevato la prescrizione di un episodio di cessione della stessa sostanza/ ha ridotto la pena inflittagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di rito abbreviato a quattro anni cinque mesi e venti giorni di reclusione ed C 19.800 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo si duole del mancato accoglimento di una seconda richiesta di patteggiamento/ avendo il GIP rigettato la prima richiesta per incongruità della pena, rilevando che non sussiste alcun divieto alla riproposizione di analoga domanda.

Sostiene che/prevedendo l'art. 446, quarto comma cod. proc. pen. che il consenso possa essere prestato anche se in precedenza era stato negato, sia consentita la riproposizione della domanda, purchè in termini diversi da quella già formulata, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento sia che il diniego sia stato espresso dal PM, sia che sia stato reso dal giudice, senza che nessuna conseguenza possa rivestire la richiesta di rito abbreviato

2.2. Con il secondo motivo censura, invocando il difetto di motivazione, la conferma del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

Lamenta in particolare che non sia stato tenuto in alcun conto il lasso temporale tra i reati sub judice e i precedenti penali a carico dell'imputato, neppure valutando se fossero o meno specifici e che sia stato del tutto tralasciato il collaborativo comportamento processuale tenuto, volto ad una sollecita definizione del processo del prevenuto, tutti elementi debitamente evidenziati con l'atto di appello rimasti privi di risposta [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo non può essere ritenuto meritevole di accoglimento.

Se è vero così come sostiene la non sussistono impedimenti alla difesaiche riproposizione di una successiva domanda di patteggiamento all'esito del rigetto da parte del giudice della prima istanza ex art. 444 cod. proc. pen., non può tuttavia prescindersi dalla specifica contingenza in cui la seconda richiesta risulta essere stata formulata, allorquando cioè il procedimento era già in corso di svolgimento nella forma del rito abbreviato, in accoglimento dell'opzione espressa dallo stesso imputato.

Va al riguardo rilevato che la richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dall'imputato e accolta dal giudice, implica rinuncia al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilità dell'uno nell'altro (Sez. 4, Sentenza n. 42260 del 27/04/2017 - dep. 15/09/2017, Balconi, Rv. 270881; Sez. 3, Sentenza n. 21456 del 29/01/2015 - dep. 22/05/2015, Dorre, Rv. 263747): nessuna disposizione disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività è evidenziata da quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento, come del resto già affermato da questa Corte rilevando, in fattispecie similare, che anche se, all'esito del giudizio abbreviato, il giudice ritenga ingiustificato il diniego del pubblico ministero alla richiesta patteggiamento, egli non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta stante la scelta del rito abbreviato già esercitata dalla difesa (Sez. 6, Sentenza n. 1940 del 10/12/2009 - dep. 15/01/2010, Rv. 245705).

2. Il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile, involgendo le dispiegate censure un profilo della rejudicanda, qual è il trattamento sanzionatorio, che, in quanto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di sindacato ad opera di questa Corte se non in presenza di arbitrio o di motivazioni manifestamente illogiche (ex multis Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017).

Evenienza questa certamente non ricorrente nel caso di specie 7in cui la Corte distrettuale ha ancorato all'intensità del dolo, in ragione della scaltrezza dimostrata nel compimento delle azioni delittuose sottoposte al suo esame, e alla capacità a delinquere dell'imputato, tratta dai tre precedenti penali a suo carico, il diniego delle attenuanti generiche, dando compiuta rappresentazione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale.

Del resto, risponde all'orientamento univoco giurisprudenziale il principio secondo il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Il ricorso deve essere in conclusione rigettato, seguendo a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16.10.2017 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di acquisto di cocaina qualificati ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 e avvinti dal vincolo della continuazione, ma, avendo rilevato la prescrizione di un episodio di cessione della stessa sostanza/ ha ridotto la pena inflittagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di rito abbreviato a quattro anni cinque mesi e venti giorni di reclusione ed C 19.800 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo si duole del mancato accoglimento di una seconda richiesta di patteggiamento/ avendo il GIP rigettato la prima richiesta per incongruità della pena, rilevando che non sussiste alcun divieto alla riproposizione di analoga domanda. Sostiene che/prevedendo l'art. 446, quarto comma cod. proc. pen. che il consenso possa essere prestato anche se in precedenza era stato negato, sia consentita la riproposizione della domanda, purchè in termini diversi da quella già formulata, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento sia che il diniego sia stato espresso dal PM, sia che sia stato reso dal giudice, senza che nessuna conseguenza possa rivestire la richiesta di rito abbreviato 2.2. Con il secondo motivo censura, invocando il difetto di motivazione, la conferma del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Lamenta in particolare che non sia stato tenuto in alcun conto il lasso temporale tra i reati sub judice e i precedenti penali a carico dell'imputato, neppure valutando se fossero o meno specifici e che sia stato del tutto tralasciato il collaborativo comportamento processuale tenuto, volto ad una sollecita definizione del processo del prevenuto, tutti elementi debitamente evidenziati con l'atto di appello rimasti privi di risposta [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo non può essere ritenuto meritevole di accoglimento. Se è vero così come sostiene la non sussistono impedimenti alla difesaiche riproposizione di una successiva domanda di patteggiamento all'esito del rigetto da parte del giudice della prima istanza ex art. 444 cod. proc. pen., non può tuttavia prescindersi dalla specifica contingenza in cui la seconda richiesta risulta essere stata formulata, allorquando cioè il procedimento era già in corso di svolgimento nella forma del rito abbreviato, in accoglimento dell'opzione espressa dallo stesso imputato. Va al riguardo rilevato che la richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dall'imputato e accolta dal giudice, implica rinuncia al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilità dell'uno nell'altro (Sez. 4, Sentenza n. 42260 del 27/04/2017 - dep. 15/09/2017, Balconi, Rv. 270881; Sez. 3, Sentenza n. 21456 del 29/01/2015 - dep. 22/05/2015, Dorre, Rv. 263747): nessuna disposizione disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività è evidenziata da quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento, come del resto già affermato da questa Corte rilevando, in fattispecie similare, che anche se, all'esito del giudizio abbreviato, il giudice ritenga ingiustificato il diniego del pubblico ministero alla richiesta patteggiamento, egli non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta stante la scelta del rito abbreviato già esercitata dalla difesa (Sez. 6, Sentenza n. 1940 del 10/12/2009 - dep. 15/01/2010, Rv. 245705). 2. Il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile, involgendo le dispiegate censure un profilo della rejudicanda, qual è il trattamento sanzionatorio, che, in quanto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di sindacato ad opera di questa Corte se non in presenza di arbitrio o di motivazioni manifestamente illogiche (ex multis Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017). Evenienza questa certamente non ricorrente nel caso di specie 7in cui la Corte distrettuale ha ancorato all'intensità del dolo, in ragione della scaltrezza dimostrata nel compimento delle azioni delittuose sottoposte al suo esame, e alla capacità a delinquere dell'imputato, tratta dai tre precedenti penali a suo carico, il diniego delle attenuanti generiche, dando compiuta rappresentazione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale. Del resto, risponde all'orientamento univoco giurisprudenziale il principio secondo il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Il ricorso deve essere in conclusione rigettato, seguendo a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Co
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