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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 34514/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria depositata il 25 giugno 2026, a mezzo della quale si allega una sopravvenuta pronuncia di merito nella quale il fatto contestato sarebbe stato ritenuto di lieve entità) avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, che - giudicando in sede di rinvio - ha rigettato l'istanza avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] diretta (alla luce della sentenza della Corte costituzione n. 86 del 2024) alla rideterminazione della pena irrogata per il delitto di rapina in ragione della prospettata lieve entità del fatto; - che entrambi i motivi di ricorso - che lamentano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'attenuante invocata - sono indeducibili, in quanto postulano una diversa lettura dei dati processuali, senza considerare che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e sono comunque manifestamente infondati, in quanto il giudice dell'esecuzione ha compiutamente analizzato i profili indicati da questa Corte nel giudizio rescindente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria depositata il 25 giugno 2026, a mezzo della quale si allega una sopravvenuta pronuncia di merito nella quale il fatto contestato sarebbe stato ritenuto di lieve entità) avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, che - giudicando in sede di rinvio - ha rigettato l'istanza avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] diretta (alla luce della sentenza della Corte costituzione n. 86 del 2024) alla rideterminazione della pena irrogata per il delitto di rapina in ragione della prospettata lieve entità del fatto; - che entrambi i motivi di ricorso - che lamentano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'attenuante invocata - sono indeducibili, in quanto postulano una diversa lettura dei dati processuali, senza considerare che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e sono comunque manifestamente infondati, in quanto il giudice dell'esecuzione ha compiutamente analizzato i profili indicati da questa Corte nel giudizio rescindente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M
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