Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:49
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 28 gennaio 2010
1
(
1
)
Causa C‑526/08
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
«Regime linguistico – Diritti della difesa – Principio ne bis in idem – Res iudicata – Art. 228 CE – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Incompatibilità di misure nazionali con le norme disciplinanti i tempi, le condizioni e le tecniche di applicazione dei fertilizzanti
ai terreni»
I –
Introduzione
1.
[OSCURATO:PERSONA] contesta le modalità di trasposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], della direttiva del Consiglio
12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole (
2
) (in prosieguo: la «direttiva sui nitrati»). In particolare, gli addebiti riguardano la mancanza di divieti di applicazione
dei fertilizzanti ai terreni agricoli durante determinati periodi, la capacità dei depositi per effluenti da allevamento,
l’applicazione dei fertilizzanti ai terreni in ripida pendenza, nonché le tecniche di applicazione.
2.
La presente controversia è peraltro inconsueta, per il fatto che l’8 marzo 2001 la Corte si è già pronunciata su censure di
analoga natura (
3
). Si deve pertanto verificare in quale misura tale circostanza abbia effetti preclusivi rispetto all’odierno ricorso. Un ulteriore
problema di natura procedurale è dato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha allegato al ricorso due perizie in lingua inglese, mentre
il procedimento si svolge in lingua francese.
II –
Contesto normativo
3.
Ai fini della ricevibilità del ricorso viene in particolare in considerazione l’art. 228 CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 260 TFUE):
«1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del
presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver dato a tale Stato
la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro
in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti che l’esecuzione
della sentenza della Corte comporta, la [OSCURATO:PERSONA] può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l’importo
della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle
circostanze.
La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si sia conformato alla sentenza da essa pronunciata,
può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’art. 227».
4.
La presente fattispecie verte sulla trasposizione della direttiva sui nitrati. L’obiettivo di tale direttiva è così fissato
all’art. 1:
«La presente direttiva mira a:
– ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola;
– prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo».
5.
Nel caso di specie sono di interesse le definizioni contenute nell’art. 2, lett. e)-g):
«e) per “fertilizzante”, si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare
la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di
[depurazione];
f) per “concimi chimici”, si intende qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
g) per “effluente di allevamento”, si intendono le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame,
anche sotto forma di prodotto trasformato».
6.
L’art. 5, n. 4, disciplina il contenuto del programma d’azione controverso nel caso di specie:
«4. I programmi d’azione sono attuati entro quattro anni dalla loro fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti:
a) le misure di cui all’allegato III;
b) le misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno prescritto nel codice o nei codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell’articolo
4, a meno che non siano state sostituite da quelle di cui all’allegato III».
7.
In particolare si tratta delle seguenti misure ai sensi degli allegati II e III:
«Allegato II
Codice (codici) di buona pratica agricola
A. Un codice o dei codici di buona pratica agricola intesi a ridurre l’inquinamento da nitrati tenendo conto delle condizioni
esistenti nelle varie regioni della Comunità, dovrebbero contenere disposizioni concernenti gli elementi seguenti, ove detti
elementi siano pertinenti:
1) i periodi in cui l’applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna;
2) l’applicazione di fertilizzante al terreno in pendenza ripida;
3) (…);
4) (…);
5) la capacità e la costruzione dei depositi per effluenti da allevamento, incluse le misure destinate a prevenire l’inquinamento
idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di liquidi contenenti effluenti da allevamento
ed effluenti provenienti da materiale vegetale come i foraggi insilati;
6) procedure di applicazione al terreno comprese percentuali e uniformità di applicazione sia di concimi chimici che di effluenti
di allevamento in modo da mantenere le dispersioni nutrienti nell’acqua ad un livello accettabile.
B. (…)».
«Allegato III
Misure da inserire nei programmi d’azione conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, punto a)
1. Le misure in questione comprendono norme concernenti:
1) i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento
nel periodo più lungo, durante cui è proibita l’applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi
in cui sia dimostrato all’autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all’effettiva capacità d’immagazzinamento
sarà smaltito in un modo che non causerà danno all’ambiente;
3) (…)».
III –
Fatti di causa e conclusioni delle parti
8.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente trasposto la direttiva sui nitrati mediante il regolamento granducale 20 settembre
1994, in materia di utilizzazione di fertilizzanti organici nell’agricoltura e recante modifica del regolamento granducale
14 aprile 1990 relativo ai fanghi di depurazione (
4
) (in prosieguo: il «regolamento granducale del 1994»).
9.
Un primo procedimento per inadempimento ha avuto ad oggetto tale normativa nazionale. L’8 marzo 2001 la Corte ha dichiarato
che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva sui nitrati, non
avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi
previsti dagli artt. 5, nn. 4 e 6, e 10, n. 1, in combinato disposto con gli allegati II, parte A, III, n. 1, punto 3), e
V, n. 4, lett. e), della detta direttiva (
5
).
10.
Già nel corso di quel primo procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito il regolamento granducale del 1994 con il regolamento
granducale 24 novembre 2000, relativo all’uso dei fertilizzanti azotati nell’agricoltura (
6
) (in prosieguo: il «regolamento granducale del 2000»).
11.
Il 15 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato nuovamente il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 226 CE (divenuto,
in seguito a modifica, art. 258 TFUE), a presentare le proprie osservazioni circa le lacune nella trasposizione della direttiva
sui nitrati (lettera di diffida). Poiché il [OSCURATO:PERSONA] non vi ha dato risposta, il 29 giugno 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso
un parere motivato con il quale ha impartito al detto Stato membro un termine ultimo di due mesi per rimediare ai difetti
di trasposizione da essa identificati.
12.
Sulla base delle osservazioni presentate dalle autorità lussemburghesi il 29 maggio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato ad
alcune di tali contestazioni, ma ne ha mantenute ferme alcune altre. Di conseguenza, il 2 dicembre 2008 essa ha proposto il
presente ricorso, con il quale chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per
conformarsi interamente e correttamente agli artt. 4 e 5, in combinato disposto con gli allegati II, parte A, punto 1), e
III, n. 1, punto 1), con gli allegati II, parte A, punto 5), e III, n. 1, punto 2), con l’allegato II, parte A, punto 2),
nonché con l’allegato II, parte A, punto 6), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione
delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno
agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
13.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia dichiarare nullo il ricorso o respingerlo perché irricevibile.
14.
Nel corso dell’udienza svoltasi il 2 dicembre 2009, la Corte ha invitato gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le Istituzioni a prendere posizione
in merito all’eccezione di irricevibilità del ricorso per violazione del principio ne bis in idem. Oltre al [OSCURATO:PERSONA] e
alla [OSCURATO:PERSONA] hanno preso parte a tale udienza la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Francia, l’Italia, i [OSCURATO:PERSONA],
l’Austria, la Polonia, la Finlandia, la Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] e il Parlamento.
IV –
Analisi giuridica
A –
Sulla ricevibilità.
15.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene il ricorso nullo o, in subordine, irricevibile, per violazione del regime linguistico. Lo ritiene inoltre
irricevibile per violazione del principio ne bis in idem, cioè del divieto di imporre una doppia punizione, dal momento che
la Corte si sarebbe già pronunciata su alcuni dei motivi del ricorso.
1. Sul regime linguistico
16.
[OSCURATO:PERSONA] basa la sua eccezione relativa al regime linguistico sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha accluso in allegato al
ricorso due studi in lingua inglese senza la relativa traduzione francese.
17.
A norma dell’art. 29, n. 2, lett. a), del regolamento di procedura, il presente procedimento viene condotto in lingua francese,
dal momento che il francese è una lingua ufficiale del [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, ai sensi dell’art. 29, n. 3, primo e secondo comma,
del medesimo regolamento, le memorie e i relativi allegati debbono essere prodotti in tale lingua e i documenti redatti in
un’altra lingua debbono essere corredati di una traduzione nella lingua processuale.
18.
Un ricorso ex art. 226 CE sarebbe pertanto verosimilmente irricevibile qualora la [OSCURATO:PERSONA] scegliesse una lingua che non
può usare nei confronti dello Stato membro convenuto. Infatti, il regime linguistico della Corte garantisce, in particolare,
che nei procedimenti per inadempimento gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano essere chiamati in giudizio solo in una delle loro lingue
ufficiali. Ciò consente loro di difendersi più facilmente.
19.
Nel caso di specie, il ricorso è redatto completamente in lingua francese. [OSCURATO:PERSONA] poteva quindi prendere conoscenza
di tutte le contestazioni della [OSCURATO:PERSONA] senza limitazioni. Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA],
il ricorso non può essere nel suo complesso irricevibile per violazione del regime linguistico.
20.
Tuttavia, è possibile che la produzione dei due documenti in lingua inglese sia inammissibile. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA]
fa però giustamente richiamo all’art. 29, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura. Ai sensi di tale disposizione,
nel caso di documenti voluminosi (in inglese:
documents
, in francese:
pièces et documents
) la traduzione può essere presentata per estratto. Questo è quanto si è verificato nel caso di specie, dal momento che la
[OSCURATO:PERSONA] ha riprodotto in lingua francese nel ricorso quei passaggi che a suo avviso sono determinanti.
21.
Nell’ipotesi in cui dovesse apparire necessario prendere in considerazione tali documenti nella loro integralità, l’art. 29,
n. 3, terzo comma, secondo periodo, del regolamento di procedura stabilisce che la Corte può in qualunque momento ordinare,
d’ufficio o su istanza di parte, una traduzione più completa o integrale. Anche questo si è verificato nel caso di specie,
dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la mancanza di una traduzione.
22.
Tuttavia, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] è stata resa più difficoltosa quanto meno nel senso che, al momento dello scadere del
termine per la presentazione del controricorso, non era ancora disponibile alcuna traduzione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto
ciononostante fare fronte a tale svantaggio presentando una domanda di proroga del termine ai sensi dell’art. 40, n. 2, del
regolamento di procedura.
23.
In via alternativa, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto far valere le proprie obiezioni in merito alla ricevibilità sollevando un
incidente mediante presentazione di un atto separato ai sensi dell’art. 91, n. 1, del regolamento di procedura. Successivamente
a tale incidente, esso avrebbe avuto ancora l’opportunità, se del caso, di presentare le proprie osservazioni nel merito (
7
).
24.
Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di avvalersi di tali possibilità per far fronte ad eventuali difficoltà difensive
non può determinare come conseguenza che dal fascicolo vengano stralciati in quanto irricevibili i documenti prodotti in giudizio
in conformità del regolamento di procedura.
25.
L’eccezione fondata sul regime linguistico presentata dal [OSCURATO:PERSONA] va pertanto respinta nel suo complesso.
2. Sulle conseguenze della sentenza 8 marzo 2001
26.
[OSCURATO:PERSONA] considera inoltre il ricorso irricevibile per violazione del principio ne bis in idem (divieto di punire due
volte il medesimo fatto), dal momento che l’8 marzo 2001 la Corte si sarebbe già in parte pronunciata sui motivi di ricorso
di cui al presente procedimento. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe al massimo avvalersi del procedimento ex art. 228,
n. 2, CE, ma non potrebbe promuovere alcuna azione ai sensi dell’art. 226 CE.
27.
Tali eccezioni restano a mio avviso infruttuose. Il principio ne bis in idem non è applicabile ai procedimenti per inadempimento
[al riguardo, v. infra, sub a)]. Certo, l’autorità di res iudicata della sentenza 8 marzo 2001 potrebbe, in linea di principio,
ostare ad un nuovo ricorso, ma le censure della [OSCURATO:PERSONA] non coinvolgono le statuizioni della Corte passate in giudicato
[al riguardo, v. infra, sub b)]. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] neppure è tenuta a promuovere un procedimento ai sensi dell’art. 228,
n. 2, CE, invece del procedimento ex art. 226 CE [al riguardo, v. infra, sub c)].
a) Sul principio ne bis in idem
28.
Il principio ne bis in idem vieta di sanzionare (
8
) ovvero di perseguire (
9
) più di una volta la stessa persona per un medesimo comportamento illecito al fine di tutelare lo stesso bene giuridico. La
Corte ha avuto già modo di occuparsi di analoghe eccezioni nell’ambito di procedimenti per inadempimento e le ha sempre disattese,
affermando ogni volta che non si trattava della medesima fattispecie (
10
). Tuttavia, essa non ha mai espressamente chiarito se tale principio possa in generale essere applicato ai procedimenti per
inadempimento (
11
).
29.
[OSCURATO:PERSONA] membri ritengono che il principio ne bis in idem non sia applicabile al procedimento per inadempimento ex art. 226 CE.
Tale procedimento non si concluderebbe con l’inflizione di una sanzione, bensì esclusivamente con un accertamento oggettivo (
12
).
30.
Per contro, la Polonia in particolare ha sottolineato che il procedimento per inadempimento ex art. 226 CE forma, con il procedimento
di esecuzione ex art. 228 CE, un insieme unitario. La penalità e la somma forfettaria di cui all’art. 228, n. 2, CE sono state
qualificate dalla Corte come sanzioni, alle quali si applica il principio ne bis in idem (
13
).
31.
Non sono convinta che il principio ne bis in idem sia applicabile ad una fase del procedimento per inadempimento.
32.
Ai sensi tanto dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quanto dell’art. 4 del Protocollo aggiuntivo
n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (
14
), il principio suddetto si applica ai procedimenti penali, potendosi includere tra questi anche i procedimenti amministrativi
sanzionatori, ad esempio quelli in materia di concorrenza (
15
). Anche l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen 14 giugno 1985 tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione
economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni, mira alla tutela dei cittadini dell’Unione da nuovi
procedimenti penali
per il medesimo fatto in un altro Stato contraente (
16
).
33.
Il procedimento previsto dall’art. 228, n. 2, CE è, per contro, uno speciale procedimento giurisdizionale per l’attuazione
delle sentenze, ossia, in altri termini, un procedimento esecutivo (
17
). Le sanzioni intese a dare esecuzione ad una sentenza sono di natura diversa dalle sanzioni repressive. Se certo non si può
procedere ad una doppia esecuzione, le misure coercitive possono però, se necessario, essere reiterate per dare esecuzione
al titolo di cui trattasi.
34.
Il limite più importante che i procedimenti di esecuzione incontrano è costituito dal principio di proporzionalità (
18
). In applicazione delle regole generali discendenti da tale principio (
19
), le misure volte a garantire l’esecuzione, anche reiterate, non debbono superare i limiti di quanto è necessario ed opportuno
per l’attuazione della prima sentenza, dovendosi tener presente che, qualora venga in considerazione una pluralità di misure
adeguate, deve essere applicata la meno onerosa e gli svantaggi provocati non debbono essere sproporzionati rispetto ai fini
perseguiti.
35.
Quand’anche non si volesse seguire la mia opinione e si assoggettassero al principio ne bis in idem le sanzioni volte a garantire
l’esecuzione delle sentenze, sarebbe eccessivo applicare tale principio ad ogni sentenza per la cui esecuzione possano essere
applicate sanzioni. Infatti, in questo caso, tale principio troverebbe applicazione, ad esempio, anche a tutte le sentenze
di natura civilistica che fissano obblighi di fare o di non fare.
36.
Tuttavia, in ultima analisi, tali questioni presentano nel caso di specie importanza secondaria, dal momento che l’autorità
di giudicato della sentenza 8 marzo 2001 produce una preclusione analoga al principio ne bis in idem.
b) Sull’autorità di res iudicata
37.
Il principio dell’autorità di res iudicata garantisce la pace e la stabilità dei rapporti giuridici come pure un’ordinata
amministrazione della giustizia. Le decisioni giudiziarie divenute definitive, una volta esperiti i mezzi d’impugnazione o
dopo la scadenza dei corrispondenti termini, non debbono più essere rimesse in discussione (
20
). L’autorità di res iudicata di una sentenza pronunciata in un procedimento per inadempimento si estende pertanto a quei punti
di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi nella prima sentenza (
21
).
38.
L’autorità di res iudicata di una sentenza osta pertanto ad un nuovo ricorso, se ed in quanto sussista il pericolo che la
Corte contraddica con la nuova decisione le statuizioni di fatto e di diritto della precedente sentenza. A tal riguardo, assume
rilievo non soltanto il dispositivo, ma anche la motivazione della sentenza, sulla quale il dispositivo si fonda e che, quindi,
non può essere da questo disgiunta (
22
).
39.
Il pericolo di un contrasto di giudicati potrebbe essere già escluso dal fatto che la violazione della direttiva sui nitrati
viene esaminata in momenti diversi. La sentenza 8 marzo 2001 si riferiva alla questione se il [OSCURATO:PERSONA] avesse trasposto
le disposizioni della direttiva sui nitrati alla data del 26 febbraio 2000 (
23
), mentre la presente fattispecie verte sulla trasposizione alla data del 29 agosto 2007. La constatazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA]
ha violato la direttiva sui nitrati nell’anno 2000 potrebbe non essere in contraddizione con la constatazione che tale Stato
membro non l’ha violata nel 2007. Sarebbe però inaccettabile per la certezza del diritto che l’illegittimità di una violazione
già accertata dovesse essere nuovamente materia di controversia per il solo fatto che perdura tuttora.
40.
Altrettanto dicasi per la semplice circostanza che il regolamento granducale del 1994 è stato nel frattempo sostituito dal
regolamento granducale del 2000. L’autorità del giudicato continua a essere di ostacolo a un nuovo procedimento vertente su
una nuova diciplina nazionale qualora quest’ultima non abbia modificato la sostanza delle norme di trasposizione (
24
).
41.
Quindi, le censure della [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento debbono essere qui di seguito analizzate in dettaglio in relazione
allo specifico punto se su di esse la Corte si sia già pronunciata nella sentenza 8 marzo 2001. A tal proposito, vengono in
considerazione due addebiti contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente la prima censura dedotta con il primo motivo e il
terzo motivo.
Sulla prima censura dedotta nell’ambito del primo motivo
42.
Con la prima censura dedotta nell’ambito del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nello Stato convenuto non esiste alcun
divieto di applicare concimi chimici durante determinati periodi di tempo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale censura sia ricompresa
nel primo motivo di ricorso oggetto della sentenza 8 marzo 2001.
43.
Nella sentenza 8 marzo 2001 la Corte aveva accertato, riguardo ai concimi chimici, nell’ambito del primo motivo di ricorso,
che il regolamento granducale del 1994 disciplinava solo l’applicazione dei concimi organici nell’agricoltura, malgrado che,
a norma dell’art. 2, lett. f), della direttiva sui nitrati, gli obblighi imposti da quest’ultima riguardassero anche i concimi
chimici (
25
).
44.
Il divieto di applicazione di fertilizzanti durante determinati periodi è disciplinato dall’art. 5, n. 4, lett. a), e dall’allegato III,
n. 1, punto 1), della direttiva sui nitrati. Tali disposizioni non erano oggetto della sentenza 8 marzo 2001.
45.
Pertanto, la Corte potrebbe affermare o negare la necessità di siffatti divieti con riferimento ai concimi chimici, senza
con ciò contraddire la sentenza 8 marzo 2001. Di conseguenza, tale censura della [OSCURATO:PERSONA] non è ricompresa nell’autorità
di giudicato della precedente sentenza (
26
).
Sul terzo motivo
46.
Con il terzo motivo del presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] critica il fatto che manca qualsiasi regola sull’applicazione dei
concimi chimici ai terreni in ripida pendenza. A parere del [OSCURATO:PERSONA], anche su tale addebito la Corte si è già pronunciata
nella sentenza 8 marzo 2001, in particolare nell’ambito della trattazione del secondo motivo di ricorso.
47.
[OSCURATO:PERSONA] membri debbono disciplinare l’applicazione dei fertilizzanti ai terreni in ripida pendenza ai sensi dell’art. 5,
n. 4, lett. a), e dell’allegato III, n. 1, punto 3), lett. a), nonché dell’art. 5, n. 4, lett. b), dell’art. 4 e dell’allegato II,
parte A, punto 2), della direttiva sui nitrati. Nella sentenza 8 marzo 2001, la Corte ha ritenuto lesivo degli obblighi imposti
dalla direttiva il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse disciplinato i presupposti di applicazione dei fertilizzanti ai terreni
agricoli in ripida pendenza indipendentemente dalle condizioni climatiche (
27
).
48.
Tuttavia, diversamente da quanto potrebbe dedursi dalla lettura della sentenza 8 marzo 2001, il regolamento granducale del
1994 non conteneva alcuna disciplina circa l’applicazione dei fertilizzanti ai terreni in pendenza. Il riferimento alle condizioni
climatiche atteneva ad altre regole di applicazione dei fertilizzanti, che riguardavano tanto le superfici in pendenza quanto
le superfici piane.
49.
La Corte ha di conseguenza censurato la completa mancanza di regole circa l’applicazione dei fertilizzanti ai terreni in pendenza.
50.
Per contro, non è stata affrontata la questione se tali regole siano specificamente necessarie per i concimi chimici. Pertanto,
nel caso di specie la Corte potrebbe dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] deve disciplinare l’applicazione dei concimi chimici ai
terreni in pendenza, ovvero dichiarare insussistente tale obbligo, senza con ciò contraddire la sentenza 8 marzo 2001.
51.
Pertanto, l’autorità di giudicato della precedente sentenza non spiega effetti preclusivi neppure rispetto a tale punto del
presente ricorso.
c) Sull’art. 228 CE
52.
Si deve infine esaminare l’argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, relativamente ai punti già considerati nella sentenza
8 marzo 2001, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fondare il ricorso sull’art. 228 CE.
53.
In forza dell’art. 228, n. 1, CE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza
pronunciata sulla base dell’art. 226 CE comporta. Ove ciò non avvenga, la [OSCURATO:PERSONA] può adire la Corte, ai sensi dell’art. 228,
n. 2, CE, dopo aver nuovamente esperito un procedimento precontenzioso (
28
). Qualora la Corte accerti che lo Stato membro non ha dato esecuzione alla sua sentenza, può irrogargli il pagamento di una
somma forfettaria o di una penalità.
54.
L’eccezione del [OSCURATO:PERSONA] è fondata qualora sussistano due presupposti, e cioè nel caso in cui,
in primo luogo
, sia effettivamente possibile un procedimento ai sensi dell’art. 228 CE e,
in secondo luogo
, tale possibilità osti ad un ricorso ex art. 226 CE.
Sulla possibilità di un procedimento ai sensi dell’art. 228 CE
55.
Il risultato dell’esame relativo all’esistenza di un giudicato preclusivo depone prima facie contro la possibilità di un procedimento
ex art. 228 CE. Dal momento che il procedimento previsto dall’art. 228, n. 2, CE deve essere considerato come uno speciale
procedimento giurisdizionale di esecuzione delle sentenze della Corte, nel suo ambito possono essere trattati solo gli inadempimenti
degli [OSCURATO:PERSONA] membri che la Corte abbia dichiarato sussistenti a norma dell’art. 226 CE (
29
). Pertanto, qualora un determinato motivo del nuovo ricorso non incontri una preclusione nell’autorità di giudicato della
precedente sentenza, è lecito ritenere che esso neppure possa riguardare l’esecuzione di tale sentenza.
56.
L’autorità di giudicato di una sentenza e la sua esecuzione ex art. 228 CE perseguono tuttavia obiettivi differenti. In sede
di applicazione dell’art. 228 CE non è importante accertare se determinati motivi di ricorso possano comportare il pericolo
che la Corte decida in contraddizione con una precedente sentenza, bensì se lo Stato membro abbia adottato i provvedimenti
necessari per conformarsi ad una sentenza pronunciata in esito ad un procedimento per inadempimento ex art. 226 CE. La questione
di quali siano i provvedimenti che debbono essere adottati non è oggetto però della prima sentenza ex art. 226 CE (
30
). Quindi una controversia sulla questione se lo Stato membro abbia adottato provvedimenti sufficienti non incontra assolutamente
alcun ostacolo nell’autorità di giudicato di una precedente sentenza. In altri termini: il procedimento ex art. 228 CE verte
per sua natura su questioni di fatto e di diritto diverse da quelle oggetto di un precedente procedimento ex art. 226 CE.
57.
Non si rende qui necessario esaminare in dettaglio la portata degli obblighi derivanti da una prima sentenza ex art. 228,
n. 1, CE. Ad ogni modo, la Corte in passato ha esaminato se nuove disposizioni di uno Stato membro dessero completa esecuzione
alla prima sentenza (
31
), oppure se impedissero una completa attuazione in quanto perpetuavano la violazione sotto altre forme (
32
). In particolare, una prima sentenza per omessa trasposizione di una direttiva viene violata ai sensi dell’art. 228, n. 1, CE
anche quando le successive misure attuative siano incomplete (
33
). Infatti, la censura attinente all’incompleta attuazione è in linea di principio ricompresa in quella di omessa attuazione (
34
).
58.
La presente fattispecie riguarda la censura di incompleta esecuzione della prima sentenza. Con la sentenza 8 marzo 2001 la
Corte ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non ha assolutamente dato esecuzione agli obblighi imposti dalla direttiva sui nitrati
per quanto riguarda i concimi chimici (
35
). [OSCURATO:PERSONA] contesta ora al [OSCURATO:PERSONA] di non aver dato esecuzione a due specifici obblighi di tale direttiva con riferimento
ai concimi chimici.
59.
Invero, nella sentenza 8 marzo 2001 tali specifici obblighi non sono stati affatto dibattuti, oppure lo sono stati, ma senza
speciale riferimento ai concimi chimici. Se però gli obblighi suddetti valgono per i concimi chimici, allora essi erano ricompresi
nella constatazione di totale assenza di trasposizione, quanto a tali concimi, dei precetti dettati dalla direttiva sui nitrati.
60.
Pertanto, per quanto riguarda la terza censura dedotta con il primo motivo ed il terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto
esperire un procedimento ex art. 228, n. 2, CE.
Sull’effetto preclusivo dell’art. 228, n. 2, CE
61.
Occorre dunque esaminare se la possibilità di un ricorso ex art. 228, n. 2, CE osti ad un ricorso ex art. 226 CE. Vi sono
due strade per giungere ad affermare un siffatto effetto preclusivo: in primo luogo, è possibile che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
l’obbligo di esperire un procedimento ex art. 228 CE; in secondo luogo, l’art. 228, n. 2, CE potrebbe configurare una lex
specialis rispetto all’art. 226 CE.
62.
In particolare, l’avvocato generale Fennelly ha dedotto dalla formulazione letterale dell’art. 228, n. 2, CE che, qualora
ad una prima sentenza non sia stata data completa esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di avvalersi del procedimento previsto
da tale disposizione (
36
). Infatti, tale disposizione, per quanto riguarda il procedimento precontenzioso, è così tassativamente formulata:
«Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti [di esecuzione della prima sentenza] (
37
), la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato».
63.
Tuttavia, il testo dell’art. 228, n. 2, CE corrisponde in pratica a quello dell’art. 226, n. 1, CE, il quale, secondo costante
giurisprudenza, rimette alla discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] la scelta circa l’apertura di un procedimento precontenzioso (
38
). In forza dell’ultima disposizione citata, la discrezionalità di cui la [OSCURATO:PERSONA] già gode ex art. 226, n. 2, CE riguardo
all’eventuale proposizione di un ricorso viene estesa al procedimento precontenzioso. In pratica, tale procedimento precontenzioso
avrebbe poco senso se la [OSCURATO:PERSONA], ab initio, non avesse l’intenzione di promuovere alcun ricorso.
64.
Per la Corte è soprattutto la ratio sistematica (
l’économie
) del procedimento per inadempimento l’elemento determinante che giustifica il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] (
39
). Tale procedimento non ha come obiettivo l’accertamento di ogni singola violazione dei Trattati o del diritto derivato, bensì
deve contribuire a promuovere l’applicazione uniforme di tali normative in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. In particolare, la fase
preliminare al procedimento giudiziale deve mettere lo Stato membro nella condizione di adempiere volontariamente agli obblighi
impostigli dal Trattato o, se del caso, di giustificare la propria posizione (
40
). Da ciò è stata sviluppata l’idea secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro, nell’ambito del procedimento per inadempimento,
«negoziano» sulle modalità con cui lo Stato membro può adempiere volontariamente agli obblighi incombentigli in forza del
Trattato o, eventualmente, giustificare la propria posizione (
41
).
65.
Pertanto, la formulazione perentoria dell’art. 226 CE fa obbligo alla [OSCURATO:PERSONA] non già di avviare il procedimento in presenza
di determinati presupposti, bensì solo di espletare i previsti adempimenti procedurali prima di proporre un ricorso.
66.
Per quanto riguarda l’art. 228, n. 2, CE, valgono, già a motivo dell’analoga formulazione, le stesse considerazioni applicabili
all’art. 226 CE (
42
). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a promuovere un procedimento ex art. 228 CE, qualora reputi che uno Stato membro
non abbia adottato tutti i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza della Corte comporta.
67.
Tuttavia, è possibile che l’art. 228, n. 2, CE prevalga, in quanto procedimento speciale, sull’art. 226 CE (
43
). In tal senso, l’avvocato generale Fennelly ha sottolineato che l’art. 228, n. 2, CE lascia espressamente impregiudicato
il procedimento ex art. 227 CE, ma non consente alcuna deroga del genere a beneficio dell’art. 226 CE (
44
). Secondo tale impostazione, la scelta se avviare o no un procedimento ex art. 228, n. 2, CE sarebbe rimessa alla discrezionalità
della [OSCURATO:PERSONA], ma a quest’ultima non sarebbe consentito di optare in alternativa per il procedimento previsto dall’art. 226 CE.
68.
Vero è che la Corte, almeno in un caso, ha ammesso la proposizione di un ricorso ex art. 226 CE per omessa esecuzione di una
precedente sentenza dopo che l’art. 228, n. 2, CE era entrato in vigore (
45
). Tuttavia, in quel caso un ricorso ex art. 228, n. 2, CE sarebbe stato presumibilmente irricevibile già per il fatto che
la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il procedimento precontenzioso prima dell’introduzione di tale norma (
46
).
69.
Più rilevante è il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] di norma censura l’assenza totale di trasposizione di direttive con un primo procedimento
per inadempimento, per poi promuovere uno o, addirittura, più nuovi procedimenti per inadempimento ex art. 226 CE al fine
di contestare un’incompleta o erronea trasposizione delle direttive stesse (
47
). Né la Corte né gli [OSCURATO:PERSONA] membri si sono finora opposti a tale prassi.
70.
Tale prassi depone nel senso di restringere l’eventuale specialità dell’art. 228, n. 2, CE rispetto all’art. 226 CE ai soli
ricorsi espressamente diretti a contestare l’inesatta esecuzione di una prima sentenza ex art. 226 CE. Procedimenti relativi
a violazioni diverse e ulteriori rispetto all’inesatta esecuzione di sentenze potrebbero invece fondarsi sull’art. 226 CE,
salvo il rispetto dell’autorità di giudicato di sentenze precedenti.
71.
A favore di tale soluzione depone anche la ratio sistematica del procedimento per inadempimento, la quale giustifica il potere
discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’avvio ed allo svolgimento del procedimento medesimo. È primario compito della
[OSCURATO:PERSONA] valutare il modo migliore per imporre l’osservanza dei Trattati. A tal fine, essa può in particolare orientarsi
in base al principio della leale cooperazione con gli [OSCURATO:PERSONA] membri, benché ciò non le impedisca di scegliere determinate modalità
di esecuzione coattiva (
48
). Nei casi in cui sia dubbio se una precedente sentenza sia stata eseguita o meno, può rivelarsi sensato non instaurare subito
una controversia con contestuale e immediata minaccia di sanzioni ex art. 228, n. 2, CE, ma imboccare in prima battuta la
strada dell’usuale procedura di infrazione. Ciò vale in particolare quando le lacune attuative siano la possibile conseguenza
del fatto che lo Stato membro interessato ha adottato in tutta fretta le misure di esecuzione sotto la pressione della [OSCURATO:PERSONA].
72.
L’art. 260, n. 3, TFUE – che costituisce un paragrafo nuovo aggiunto al testo del precedente art. 228 CE – evidenzia l’ampiezza
del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nell’attuazione del diritto comunitario mediante il procedimento per inadempimento.
Esso consentirà in futuro alla [OSCURATO:PERSONA] di chiedere, già nell’ambito del primo procedimento ex art. 258 TFUE, una somma
forfettaria o una penalità per omessa comunicazione dei provvedimenti di trasposizione di direttive. A differenza delle analoghe
sanzioni previste dal precedente art. 228, n. 2, CE (
49
), la Corte può infliggere tale sanzione coercitiva solo entro il limite della somma richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto,
spetta soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] decidere se esercitare sugli [OSCURATO:PERSONA] membri in tale fase una pressione ancora maggiore al fine
di accelerare la trasposizione del diritto comunitario. Tuttavia, essa evidentemente non vi è obbligata.
73.
Di conseguenza, la possibilità di un ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 228, n. 2, CE per le contestazioni di cui al presente
procedimento non osta ad un’azione ex art. 226 CE. Il ricorso è pertanto interamente ricevibile.
B –
Sulla fondatezza
74.
[OSCURATO:PERSONA] articola il suo ricorso su quattro motivi, aventi ad oggetto il contenuto del programma d’azione previsto dall’art. 5
della direttiva sui nitrati. Prima di procedere ad analizzarli singolarmente, si rendono necessarie due osservazioni preliminari
circa le deduzioni del [OSCURATO:PERSONA] e le basi giuridiche del programma d’azione.
1. Sulle deduzioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
75.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta solo in sede di controreplica i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 42,
n. 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, ossia dopo il controricorso,
a meno che essi si basino su elementi di diritto o di fatto che sono emersi soltanto durante il procedimento (
50
).
76.
I motivi di ricorso erano però già noti al [OSCURATO:PERSONA] fin dall’inizio. Di conseguenza, le obiezioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA]
nella controreplica sono tardive.
77.
Pertanto, qui sotto esaminerò in sostanza la fondatezza del ricorso, entrando nel merito delle obiezioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA]
solo in via subordinata, per il caso in cui la Corte volesse comunque pronunciarsi su di esse.
2. Sulle basi giuridiche del programma d’azione
78.
Ai sensi del suo art. 1, la direttiva sui nitrati mira a ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente
dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.
79.
A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri designano, tra l’altro, le zone vulnerabili che potrebbero essere inquinate dai nitrati qualora
non venissero adottate misure di protezione. Riguardo a tali zone, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono, a norma dell’art. 5, n. 1, fissare
programmi d’azione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, a norma dell’art. 3, n. 5, di applicare in tutto il territorio
nazionale i programmi d’azione conformemente a quanto prescritto dalla direttiva.
80.
Come risulta dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva, tali programmi d’azione debbono comportare misure intese a limitare
l’impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e a stabilire restrizioni specifiche all’impiego di effluenti
di allevamento.
81.
A norma dell’art. 5, n. 4, lett. a) e b), della direttiva sui nitrati, i programmi d’azione prescrivono le misure vincolanti
previste nell’allegato III e nei codici di buona pratica agricola. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), i codici di buona
pratica agricola debbono disciplinare per lo meno i punti contemplati nell’allegato II, parte A.
82.
Il rapporto tra le misure di cui all’allegato III della direttiva sui nitrati e i codici di buona pratica è disciplinato dall’art. 5,
n. 4, lett. b). Tali codici vengono inclusi nei programmi d’azione solo nella misura in cui non siano stati sostituiti dalle
misure di cui all’allegato III.
3. Sul primo motivo di ricorso – Periodi di applicazione dei fertilizzanti
83.
Il primo motivo di ricorso comprende tre censure riguardanti le procedure ed i periodi di applicazione dei fertilizzanti.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le norme rilevanti sono contenute nell’allegato II, parte A, punto 1), e nell’allegato III, n. 1,
punto 1), della direttiva sui nitrati.
84.
In forza dell’allegato II, parte A, punto 1), della direttiva sui nitrati, i codici di buona pratica agricola dovrebbero contenere
disposizioni circa i periodi nei quali non possono essere applicati fertilizzanti ai terreni agricoli, ove tali elementi siano
pertinenti.
85.
Dall’allegato III, n. 1, punto 1), della direttiva sui nitrati risulta che i programmi d’azione comprendono norme concernenti
i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti. Tale disposizione sostituisce
l’allegato II, parte A, punto 1), e pertanto, ai sensi dell’art. 5, n. 4, lett. b), è l’unica pertinente.
Sulla prima censura
86.
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] critica il fatto che le norme lussemburghesi circa i periodi nei quali è proibita l’applicazione
ai terreni agricoli di determinati tipi di fertilizzanti non prendono in considerazione i concimi chimici.
87.
Ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva sui nitrati, per «fertilizzante» s’intende qualsiasi sostanza contenente uno
o più composti azotati, sparsi sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione. A norma dell’art. 2, lett. f), per
«concimi chimici» s’intende qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale. Quindi le disposizioni relative
ai fertilizzanti valgono anche per i concimi chimici (
51
).
88.
Per quanto riguarda la necessità di divieti di applicazione dei fertilizzanti in determinati periodi, la Corte ha avuto già
modo di dichiarare che la pertinenza delle regole di buona pratica agricola di cui all’allegato II, parte A, punto 1), della
direttiva sui nitrati deve essere valutata sulla base di criteri obiettivi, quali le caratteristiche geologiche e climatiche
delle singole regioni (
52
). Questo deve valere anche per l’allegato III, n. 1, punto 1), dal momento che tale disciplina persegue lo stesso obiettivo
dei codici di buona pratica.
89.
Fondamentalmente si deve ritenere che le oggettive ragioni di un divieto di applicazione di effluenti di allevamento valgano
anche per i concimi chimici. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto alcun
argomento in ordine a tale punto. Certo, appare improbabile, per motivi economici, che gli agricoltori durante questi periodi
applichino concimi chimici. Mentre i concimi di origine organica vengono ad esistenza anche nei periodi in cui la concimazione
non ha alcuna utilità pratica, sarebbe pur sempre necessario pagare gli eventuali concimi chimici. Tuttavia, ciò non giustifica
il fatto che nei divieti non siano ricompresi i concimi chimici (
53
). Piuttosto, la certezza del diritto esige che si chiarisca che i concimi chimici non possono essere applicati durante tali
periodi.
90.
Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 5, n. 4, lett. b), e l’allegato III, n. 1, punto 1), della direttiva
sui nitrati, in quanto le disposizioni relative ai periodi nei quali è vietata l’applicazione di determinati tipi di fertilizzanti
ai terreni agricoli non contemplano i concimi chimici.
Sulla seconda censura
91.
Con la seconda censura la [OSCURATO:PERSONA] critica il fatto che le disposizioni lussemburghesi circa i periodi durante i quali
è vietata l’applicazione di determinati tipi di fertilizzanti ai terreni agricoli non valgono per i terreni da pascolo. Giustamente
essa rileva che non sono previste espressamente eccezioni per determinati tipi di superfici agricole.
92.
Tuttavia, anche in ordine a tale profilo sono i criteri oggettivi ad assumere rilievo preminente, in particolare le caratteristiche
geologiche e climatiche del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] produce invero degli studi secondo i quali i terreni da pascolo –
a differenza delle superfici senza vegetazione – nelle condizioni geografiche e climatiche del [OSCURATO:PERSONA] assorbono anche
in autunno ed inverno ridotti quantitativi di azoto; ma anche secondo tali studi è necessario un divieto di applicazione di
concimi. Tale opinione corrisponde a quanto accertato dalla Corte in riferimento ai [OSCURATO:PERSONA] (
54
), il cui clima in autunno ed in inverno dovrebbe favorire l’assorbimento di azoto in misura maggiore rispetto al clima del
[OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da una posizione leggermente più alta.
93.
Le tardive obiezioni sollevate dallo Stato convenuto non sarebbero valse a confutare la posizione della [OSCURATO:PERSONA]. L’assunto
secondo cui i terreni da pascolo assorbirebbero più azoto di quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], esigerebbe una prova scientifica,
cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente rinunciato. Quand’anche una piccola quantità di concimi azotati venisse
assorbita, la quantità massima consentita di 80 kg per ettaro appare di gran lunga eccessiva. L’allegato III, n. 2, della
direttiva sui nitrati consente l’impiego di 170 kg nel corso dell’intero anno. Autorizzare lo spargimento di quasi la metà
di tale quantitativo nel semestre invernale presupporrebbe che la vegetazione durante tale periodo assorba quasi altrettanto
azoto che durante il semestre estivo.
94.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto violato l’art. 5, n. 4, lett. b), e l’allegato III, n. 1, punto 1), della direttiva
sui nitrati, dal momento che le disposizioni relative ai periodi nei quali è vietata l’applicazione di determinati tipi di
fertilizzanti ai terreni agricoli non valgono per i terreni da pascolo.
Sulla terza censura
95.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] censura il fatto che, ai sensi dell’art. 7 del regolamento granducale del 2000, i ministri competenti
possono stabilire deroghe ai periodi di divieto in caso di situazioni climatiche eccezionali o di eventi straordinari che
colpiscano un’azienda agricola. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale normativa di deroga dovrebbe essere definita con maggiore
precisione.
96.
La direttiva sui nitrati non prevede alcuna eccezione ai divieti di applicazione di fertilizzanti ai terreni. Eventuali eccezioni
possono dunque essere ammesse solo quali ulteriori specificazioni dei divieti.
97.
Una siffatta specificazione è possibile in presenza di situazioni climatiche eccezionali, dal momento che il divieto di applicazione
deve essere fissato sulla base di criteri climatici oggettivi. In presenza di un periodo di divieto tipicizzato sulla base
di dati metereologici statistici, sarebbe ipotizzabile, ad esempio, che i fertilizzanti possano essere applicati in un momento
precedente, qualora in un certo anno il periodo di crescita delle piante cominci prima. Siffatti criteri oggettivi di deroga
dovrebbero tuttavia essere precisamente definiti, dal momento che solo così può aversi la garanzia che i competenti uffici
si mantengano entro il quadro tracciato dalla direttiva sui nitrati.
98.
Per contro, nella direttiva sui nitrati manca qualsivoglia fondamento per eventuali eccezioni attinenti a particolari situazioni
aziendali. Queste sono pertanto in ogni caso inammissibili.
99.
Anche in questo caso, le tardive obiezioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto prosperare. In particolare,
poco importa stabilire se la proposta della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla formulazione delle eccezioni trasporrebbe la direttiva
sui nitrati meglio delle norme esistenti. Ciò che conta, piuttosto, è soltanto se la vigente normativa derogatoria sia compatibile
con la direttiva. Del pari insufficiente è il fatto che in [OSCURATO:PERSONA] solo i ministeri competenti possano concedere deroghe.
Tali autorità sono certo altamente qualificate, ma semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall’amministrazione
e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato CE (
55
). Inoltre, nell’ambito della direttiva sui nitrati, che stabilisce norme complesse e a carattere tecnico nel settore del diritto
ambientale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono particolarmente tenuti a fare in modo che la loro normativa di recepimento sia chiara e
precisa (
56
).
100.
Le disposizioni derogatorie di cui all’art. 7 del regolamento granducale del 2000 sono pertanto incompatibili con l’art. 5,
n. 4, lett. b), e con l’allegato III, n. 1, punto 1), della direttiva sui nitrati.
4. Sul secondo motivo di ricorso – Capacità dei depositi per effluenti di allevamento
101.
Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] critica il fatto che, sulla base dell’art. 8 del regolamento granducale del
2000, solo gli impianti nuovi o da rimodernare debbono disporre di sufficiente capacità di immagazzinamento per i colaticci.
Per gli impianti esistenti tale obbligo non sussiste.
102.
Ai sensi dell’allegato II, parte A, punto 5), della direttiva sui nitrati, i codici di buona pratica agricola dovrebbero contenere,
ove siano pertinenti, disposizioni concernenti la capacità e la costruzione dei depositi per effluenti da allevamento, incluse
le misure destinate a prevenire l’inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali
di liquidi contenenti effluenti da allevamento ed effluenti provenienti da materiale vegetale come i foraggi insilati.
103.
In forza dell’allegato III, n. 1, punto 2), i programmi d’azione comprendono norme concernenti la capacità dei depositi per
effluenti da allevamento. Tale capacità deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento nel periodo più lungo durante
cui è proibita l’applicazione al terreno di effluenti nelle zone vulnerabili, salvo i casi in cui sia possibile dimostrare
all’autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all’effettiva capacità di immagazzinamento sarà
smaltito in un modo che non causerà danno all’ambiente.
104.
Le regole di buona pratica agricola, laddove riguardanti la costruzione dei depositi, hanno carattere integrativo dell’allegato III.
Per contro, riguardo alla capacità dei depositi costituente l’oggetto della censura qui in discussione, l’unica norma pertinente
è l’allegato III, n. 1, punto 2).
105.
Nella nozione di effluente di allevamento rientrano, ai sensi dell’art. 2, lett. g), della direttiva sui nitrati, tutti i
tipi di deiezioni del bestiame, e quindi anche i colaticci. Per tale ragione debbono essere predisposte sufficienti capacità
di deposito per i colaticci.
106.
La direttiva sui nitrati non prevede eccezioni per gli impianti attualmente esistenti che non devono essere rimodernati. La
sola eccezione consentita è la dimostrazione che gli effluenti di allevamento che non potranno essere immagazzinati saranno
smaltiti in modo che non causeranno danno all’ambiente (
57
). L’art. 8 del regolamento granducale del 2000 non contiene però una condizione del genere.
107.
Contrariamente alla tesi – tardivamente dedotta – del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe neanche giustificato esonerare
le aziende esistenti. Infatti, qualora non dispongano di una sufficiente capacità dei depositi né possano garantire uno smaltimento
compatibile con l’ambiente, esse sono costrette a spandere effluenti di allevamento in momenti non opportuni. In tal modo,
esse andrebbero inevitabilmente a gravare sull’ambiente, ciò che la direttiva sui nitrati mira ad evitare.
108.
La Corte ha del resto già dichiarato che le prescrizioni della direttiva sui nitrati e quindi anche le disposizioni relative
alla sufficiente capacità dei depositi sono compatibili con il principio di proporzionalità, con il principio «chi inquina
paga» e con il diritto fondamentale di proprietà (
58
).
109.
Pertanto, l’art. 8 del regolamento granducale del 2000 è incompatibile con l’art. 5, n. 4, lett. b), e con l’allegato III,
n. 1, punto 2), della direttiva sui nitrati.
5. Sul terzo motivo di ricorso – Applicazione di concimi chimici ai terreni in ripida pendenza
110.
Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, senza essere contraddetta, che la normativa lussemburghese sull’applicazione
dei fertilizzanti ai terreni in ripida pendenza, quale dettata all’art. 6, parte A, punto 6), del regolamento granducale del
2000, non contempla i concimi chimici.
111.
A norma dell’allegato II, parte A, punto 2), della direttiva sui nitrati, i codici di buona pratica agricola dovrebbero contenere
disposizioni circa l’applicazione dei fertilizzanti ai terreni agricoli in ripida pendenza, ove tale elemento sia pertinente.
Siffatte norme sono particolarmente necessarie nel caso del [OSCURATO:PERSONA] (
59
). Un’eccezione per i concimi chimici non è prevista (
60
).
112.
Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 5, n. 4, lett. a), e l’allegato II, parte A, punto 2), della direttiva
sui nitrati, in quanto non ha emanato alcuna norma sull’applicazione dei concimi chimici ai terreni in pendenza ripida.
6. Sul quarto motivo di ricorso – Tecniche di applicazione dei fertilizzanti
113.
Con il quarto motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha emanato alcuna normativa
circa le tecniche di applicazione dei fertilizzanti, in particolare per quanto riguarda la loro applicazione uniforme ed efficace.
114.
L’allegato II, parte A, punto 6), della direttiva sui nitrati prevede che i codici di buona pratica agricola dovrebbero contenere,
ove siano pertinenti, disposizioni circa le procedure di applicazione al terreno – comprese l’entità e l’uniformità di applicazione
– sia di concimi chimici che di effluenti di allevamento in modo da mantenere le dispersioni di nutrienti nell’acqua ad un
livello accettabile.
115.
Dal momento che in [OSCURATO:PERSONA] siffatte regole mancano, va constatata la violazione di tale disposizione.
116.
Le tardive obiezioni presentate al riguardo dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero assolutamente mutato tale constatazione.
La questione se le regole relative alle tecniche di applicazione siano o no necessarie alla luce dello standard tecnico dell’agricoltura
lussemburghese, non incide minimamente sull’obbligo di trasporre la direttiva correttamente e completamente.
V –
Spese
117.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente – nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
– deve essere condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
VI –
Conclusione
118.
Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare quanto segue:
1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha violato la direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, non avendo adottato le misure necessarie
per adempiere agli obblighi impostigli dall’art. 5, n. 4, nonché, in combinato disposto, dagli allegati II, parte A, punti 2) e 6),
e III, n. 1, punti 1) e 2), di tale direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 375, pag. 1, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882,
recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la [OSCURATO:PERSONA]
nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all’articolo 251 del
trattato CE (GU L 284, pag. 1).
3
– Sentenza 8 marzo 2001, causa C‑266/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2073).
4
– V. punto 14 della sentenza cit. alla nota 3. Tale regolamento è stato pubblicato nel Memorial A 1994, pag. 1648.
5
– Sentenza cit. alla nota 3.
6
– Memorial A 2000, pag. 2856.
7
– Sentenza 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX-II, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 48 e segg.).
8
– [OSCURATO:PERSONA] 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑123, punto 338), e 18 dicembre 2008, cause riunite C‑101/07 P e C‑110/07 P, Coop de
[OSCURATO:PERSONA] et Viande/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10193, punto 127).
9
– V. art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P,
C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑8375, punto 59), e la presa di posizione da me presentata il 6 agosto 2008 nella causa C‑296/08 PPU, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6307, paragrafo 53).
10
– [OSCURATO:PERSONA] 8 novembre 2001, causa C‑127/99, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑8305, punti 27 e segg.); 8 aprile 2008, causa
C‑337/05, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑2173, punto 25), e 2 ottobre 2008, causa C‑157/06, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag.
I‑7313, punto 19). In senso analogo, v. le conclusioni presentate dall’avvocato generale Geelhoed il 31 maggio 2001 nella
causa C‑127/99, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑8305, paragrafo 46), ed il 21 ottobre 2004 nella causa C‑212/03, [OSCURATO:PERSONA]/Francia
(Racc. pag. I‑4213, paragrafo 23), nonché quelle presentate dall’avvocato generale Mazák il 10 luglio 2007 nella causa C‑337/05,
[OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑2173, paragrafo 32).
11
– La sentenza 8 settembre 2005, causa C‑416/02, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I‑7487, punto 65), ha lasciato espressamente
aperta tale questione.
12
– Nel medesimo senso anche le conclusioni presentate dall’avvocato generale Stix‑Hackl il 12 maggio 2005 nella causa C‑416/02,
[OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I‑7487, paragrafo 155).
13
– Sentenza 12 luglio 2005, causa C‑304/02, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑6263, punto 84).
14
– Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella versione
di cui al protocollo n. 11, Strasburgo 1984, [OSCURATO:PERSONA] n. 117. Questo protocollo è stato finora ratificato da
23 [OSCURATO:PERSONA] membri, ma non dal Belgio, dalla Germania, dai [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA].
15
– V. le conclusioni presentate dall’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2008 nelle cause riunite C‑55/07
e C‑56/07, Michaeler e Subito GmbH (Racc. pag. I‑3135, paragrafo 56).
16
– V. sentenza 28 settembre 2006, causa C‑467/04, Gasparini e a. (Racc. pag. I‑9199, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
17
– V. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. alla nota 13 (punto 92), e 10 settembre 2009, causa C‑457/07, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo
(Racc. pag. I‑8091, punto 47).
18
– V., per quanto riguarda il procedimento ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE, le sentenze 4 luglio 2000, causa C‑387/97, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia
(Racc. pag. I‑5047, punto 90), e 25 novembre 2003, causa C‑278/01, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I‑14141, punti 41 e 49).
19
– V., per esempio, sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Racc. pag. 2237, punto 21); 13 novembre 1990, causa C‑331/88,
Fedesa e a. (Racc. pag. I‑4023, punto 13); 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a. (Racc. pag. I‑5689, punto 81); 9 marzo
2006, causa C‑174/05, Zuid‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] en Milieu (Racc. pag. I‑2443, punto 28), e 24 maggio 2007, causa
C‑45/05, [OSCURATO:PERSONA]Prins (Racc. pag. I‑3997, punto 45).
20
– [OSCURATO:PERSONA] 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler (Racc. pag. I‑10239, punto 38); 16 marzo 2006, causa C‑234/04, Kapferer
(Racc. pag. I‑2585, punto 20), e 3 settembre 2009, causa C‑2/08, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7501, punto 22).
21
– [OSCURATO:PERSONA] 19 febbraio 1991, causa C‑281/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑347, punto 14); [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 9 (punto 44), e 12 giugno 2008, causa C‑462/05, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. I‑4183,
punto 23). La traduzione tedesca si riferisce ai punti di fatto e di diritto che hanno costituito «l’oggetto della pronuncia
giudiziale di cui trattasi» [«Gegenstand der betreffenden gerichtlichen Entscheidung»], ma nella versione francese originale
si pone l’accento sulle questioni che «sono state decise» («tranchés»).
22
– [OSCURATO:PERSONA] 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2181, punto 27);
1° giugno 2006, cause riunite C‑442/03 P e C‑471/03 P, P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑4845, punti 44 e 47), e 19 febbraio 2009, causa C‑308/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag. I‑1059,
punto 57). Illustrativa sul punto la sentenza 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6413,
punti 113 e segg.). In termini analoghi, in merito al principio ne bis in idem, la sentenza C‑127/99, cit. alla nota 10 (punto 28).
23
– V., per quanto riguarda la scadenza del termine assegnato con il parere motivato integrativo, v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. alla nota 3 (punto 18).
24
– V., per quanto riguarda l’oggetto della lite nei procedimenti per inadempimento, sentenze 17 novembre 1992, causa C‑105/91,
[OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I‑5871, punto 13); 9 settembre 2004, causa C‑417/02, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I‑7973,
punto 17); 22 settembre 2005, causa C‑221/03, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑8307, punto 39), nonché, nel caso di nuove
disposizioni dell’Unione di analogo tenore, sentenze 9 novembre 1999, causa C‑365/97, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑7773,
punto 36), e 8 dicembre 2005, causa C‑33/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10629, punto 49).
25
– Sentenza cit. alla nota 3 (punto 29).
26
– V. sentenza C-127/99, cit. alla nota 10 (punto 29), in merito al principio ne bis in idem.
27
– Sentenza cit. alla nota 3 (punto 33).
28
– L’art. 260, n. 2, TFUE ha abbreviato tale procedimento: un parere motivato non è più necessario.
29
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, cit. alla nota 17.
30
– Sentenza 18 luglio 2007, causa C‑503/04, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6153, punto 15).
31
– Sentenza 15 ottobre 1985, causa 281/83, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3397). In questo caso si trattava della normativa
sul commercio dell’aceto. Ai sensi della prima sentenza del 9 dicembre 1981, causa 193/80, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3019),
l’Italia aveva violato la libera circolazione delle merci vietando il commercio e l’importazione di aceti di origine agricola
diversi da quelli ottenuti dalla fermentazione acetica del vino e riservando la denominazione «aceto» all’aceto di vino. La
seconda sentenza verteva solo sulla riserva della denominazione «aceto» a favore dell’aceto di vino, che era contenuta nelle
norme adottate per l’esecuzione della prima sentenza. V., in questo senso, anche le sentenze 14 marzo 2006, causa C‑177/04,
[OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑2461, punto 36), e 18 luglio 2006, causa C‑119/04, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑6885,
punti 28-32).
32
– Con la sentenza 10 aprile 1984, causa 324/82, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. 1861), era stata dichiarata incompatibile
con la Sesta direttiva la riscossione dell’IVA sulle auto con riferimento al prezzo di listino, effettuata senza prendere
in considerazione il prezzo di acquisto effettivo. A seguito di ciò, il Belgio aveva adeguato le norme in materia di IVA,
emanando norme in materia di tasse d’immatricolazione che portavano al risultato di compensare la riduzione dell’IVA con tali
tasse. Secondo la sentenza 4 febbraio 1988, causa 391/85, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. 579), tale modo di procedere violava
la prima sentenza.
33
– V. sentenze 17 dicembre 1981, cause riunite da 30/81 a 34/81, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3379), e 2 agosto 1993, causa
C‑366/89, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑4201), sulla trasposizione della direttiva 75/439/CEE, concernente l’eliminazione
degli oli usati; sentenze 12 luglio 1988, causa 322/86, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3995), e 9 marzo 1994, causa C‑291/93,
[OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑859), relative alla trasposizione della direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE,
sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; nonché sentenze
17 giugno 1987, causa 1/86, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. 2797), e 5 maggio 1993, causa C‑174/91, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑2275),
per quanto riguarda la trasposizione della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione
delle acque sotterranee dell’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose nella regione della Vallonia.
34
– Sentenza 16 giugno 2005, causa C‑456/03, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑5335, punto 40), e le conclusioni da me presentate
il 15 gennaio 2009 nella causa C‑427/07, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Racc. pag. I‑6277, paragrafo 42). V., in questo senso, per la
specifica situazione del procedimento ex art. 228, n. 2, CE, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. alla nota 31 (punto 38).
35
– Sentenza cit. alla nota 3 (punto 29).
36
– Conclusioni presentate il 16 novembre 1995 nella causa C‑334/94, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑1307, paragrafo 13).
37
– L’aggiunta è mia.
38
– V., tra le altre, sentenze 14 febbraio 1989, causa 247/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 291, punto 11); 17 maggio
1990, causa C‑87/89, Sonito e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1981, punti 6 e segg.), e 24 marzo 2009, causa C‑445/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2119, punto 44).
39
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 38, e Sonito, cit. alla nota 38 (punto 6). V., altresì, sentenza 14 dicembre
1971, causa 7/71, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. 1003, punto 5).
40
– [OSCURATO:PERSONA] 23 ottobre 1997, causa C‑157/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5699, punto 60), causa C‑158/94, [OSCURATO:PERSONA]/Italia
(Racc. pag. I‑5789, punto 56), e causa C‑159/94, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑5815, punto 103), nonché 29 settembre 1998,
causa C‑191/95, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑5449, punto 44).
41
– [OSCURATO:PERSONA] della Corte 14 ottobre 1999, causa T‑309/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑3217, punto 46), e 12 settembre
2007, causa T‑36/04, API/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑3201, punto 121). V., a tal riguardo, anche le conclusioni da me presentate
l’8 settembre 2009 nella causa C‑139/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicate nella Raccolta,
paragrafi 105-110).
42
– V., in questo senso, ordinanza della Corte 7 settembre 2009, causa T‑186/08, LPN/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata, disponibile
solo nelle lingue portoghese e francese, punto 49).
43
– In tal senso, v. le conclusioni presentate dall’avvocato generale Fennelly nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia, citate alla
nota 36 (paragrafi 13 e segg.).
44
– Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia, citate alla nota 36 (paragrafo 14).
45
– Sentenza 7 marzo 1996, causa C‑334/94, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑1307).
46
– Per un’applicazione di tale principio, v. sentenza 4 luglio 2000, causa C‑387/97, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I‑5047,
punto 42).
47
– V., ad esempio, sentenze 25 febbraio 1999, causa C‑195/97, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑1169), e 8 novembre 2001, cit.
alla nota 10, riguardanti la direttiva sui nitrati, nonché sentenze 11 dicembre 1997, causa C‑83/97, [OSCURATO:PERSONA]/Germania
(Racc. pag. I‑7191), e 10 gennaio 2006, causa C‑98/03, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc pag. I‑53), concernenti la direttiva del
Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).
48
– V. sentenza 6 ottobre 2009, causa C‑562/07, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I‑9553, punti 18 e segg.).
49
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. alla nota 13 (punti 90 e segg.).
50
– V. sentenza 5 novembre 2002, causa C‑471/98, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑9681, punti 41 e segg.).
51
– V., in questo senso, sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑322/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11267, punti 133 e
segg.).
52
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 51 (punto 136). In termini ancora più ampi, al punto 155 di tale sentenza
si afferma: «
soltanto
elementi obiettivi connessi alle condizioni fisiche, geologiche e climatiche di ciascuna regione possono essere presi in
considerazione al fine di valutare se gli elementi previsti all’allegato II, [parte] A, della direttiva siano o meno pertinenti».
53
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 51 (punto 135).
54
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 51 (punto 137).
55
– [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1980, causa 102/79, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. 1473, punto 11); 20 novembre 2003, causa C‑296/01,
[OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑13909, punto 54); 12 luglio 2007, causa C‑507/04, [OSCURATO:PERSONA]/Austria (Racc. pag. I‑5939,
punto 162), e 13 dicembre 2007, causa C‑465/05, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑11091, punto 65).
56
– V. in tal senso, a proposito della direttiva 92/43, la sentenza 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑9017, punto 26).
57
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 51 (punto 47).
58
– Sentenza 29 aprile 1999, causa C‑293/97, Standley e a. (Racc. pag. I‑2603, punti 46‑57).
59
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 3 (punto 33).
60
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 51 (punto 134).