CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24700/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AldoEsposito, il quale ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità delricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, la quale ha concluso associandosialle richieste del Procuratore generale e ha depositato conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoliconfermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avevaritenuto l’odierno ricorrente colpevole del delitto di tentato omicidio e gli avevainflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre al risarcimento del danno infavore della parte civile.La Corte ricostruiva la vicenda in modo conforme alla sentenza di primogrado rappresentando che il 6.3.2012, si era verificata una lite tra la personaoffesa, XXXXXXXXXX, e altri cittadini di nazionalità albanese, tra i quali l’odiernoricorrente, al culmine della quale XXXX aveva colpito con uno schiaffo uno deicontendenti, [OSCURATO:PERSONA], il quale si allontanava con i connazionaliformulando una minaccia. Nel pomeriggio, l’odierno ricorrente, XXXXXXX, avevacontattato telefonicamente XXXX invitandolo ad un incontro per unariconciliazione presso un bar della zona. Dopo aver parlato anche con XXXXX,decidevano di incontrarsi presso l’abitazione di quest’ultimo. All’appuntamento,anziché il solo XXXXXXX, si erano presentate quattro persone, due delle quali,appena scese dall’autovettura avevano sparato tre colpi di pistola verso XXXX,Quindi, quando la vittima era in terra, il gruppo, incluso XXXXXXX, lo avevaaggredito con calci e pugni e con una spranga di ferro, impedendo anche adXXXXX di soccorrere la vittima, con la minaccia di uccidere anche lui. Terminatala spedizione punitiva, il gruppo si allontanava e XXXXX soccorreva XXXXportandolo presso l’ospedale ove gli venivano diagnosticate lesionipotenzialmente mortali da arma da fuoco, in regione medio-toracica “subito sottoil cuore” e in sede iliaca destra, nonché ferite lacero contuse multiple al cuoiocapelluto e alla guancia dx.2. Avverso la sentenza propone ricorso la difesa del ricorrente articolandotre motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano neilimiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo, censura la decisione in quanto assunta sulla basedi motivazione apparente, in parte illogica e contraddittoria in quanto avrebbevalutato il segmento di condotta ascrivibile al ricorrente non in sé, ma come ununicum rispetto alla condotta dei correi. In tal modo, da un lato, avrebbedinamica dell’azione; dall’altro avrebbe ritenuto atti idonei la mera agevolazionedella condotta offensiva altrui, erroneamente attribuendo al ricorrente l’invitotelefonico della vittima nel luogo dell’agguato, mentre, in realtà, anche un altrosoggetto partecipò alla conversazione.Evidenzia, inoltre, che il ricorrente non sparò alcun colpo di pistola, nonpropiziò l’incontro della vittima con i suoi aggressori, si limitò a colpire la personaoffesa successivamente agli spari in modo inidoneo a cagionarne la morte, in talmodo ponendo in essere una frazione della condotta complessiva priva diefficacia causale rispetto al tentativo di omicidio e tale da non configurare undolo omicidiario.2.2. Con il secondo motivo, lamenta che la Corte abbia omesso di motivareadeguatamente in ordine alla qualificazione del reato come tentato omicidioanziché come lesioni, anche in tal caso omettendo di soffermarsi sull’unicafrazione di condotta riferibile al ricorrente, nella quale egli, diversamente daicorrei, utilizzò un bastone in ferro per colpire la vittima, dopo che era stata già2.3. Con il terzo motivo, denuncia difetto di motivazione con riferimento almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dellarisultanze istruttorie. In particolare, evidenzia che il contatto telefonico con lavittima non avvenne “in maniera del tutto autonoma”, avendo partecipato altrapersona che avrebbe fatto da tramite perché l’incontro si tenesse presso lapropria abitazione anziché presso un bar come da proposta del ricorrente; cheegli non aveva alcun contrasto da risolvere con la vittima, in quanto era rimastoestraneo alla lite pregressa, sicché non risponde al vero che egli motivò larichiesta di incontro con un tentativo di pacificazione; che l’apporto causale alferimento della persona offesa fu minimo, posto che il ricorrente intervenne dopoche i colpi di pistola erano stati già esplosi azionando “unicamente” un bastone inferro per sferrare colpi alla vittima; che egli è incensurato, di giovane età, tuttielementi che avrebbero dovuto indurre la Corte a riconoscere le attenuantiinvocate e a contenere la pena nel minimo edittale.Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.2. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendodichiararsi inammissibile il ricorso.3. La parte civile ha depositato le proprie conclusioni e la nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto proposto sulla basedi motivi infondati.2. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente inquanto strettamente connessi, sono, in parte, articolati su questioninon deducibili in questa sede. Ciò in quanto, attraverso laprospettazione di vizi di motivazione da cui sarebbe affetta lasentenza impugnata, propongono, mediante la reiterazione dei motividi appello, cui la Corte territoriale ha dato ampia, non manifestamenteillogica e coerente risposta, una rilettura meramente in fatto delleemergenze istruttorie, in vista di una alternativa ricostruzione delmerito della vicenda. Ciò è a dirsi a proposito della questione relativaalla condotta propiziatrice dell’incontro, con una distinzione tra quellaassunta dal ricorrente e quella tenuta da XXXXXXXXXXXX, nonché aproposito del luogo proposto per l’appuntamento (bar anzichéabitazione privata). Sul punto, le sentenze di primo e di secondogrado le cui motivazioni, in quanto conformi, si possono leggerecongiuntamente, hanno ricostruito la vicenda affermando che latelefonata propiziatrice dell’incontro fu effettuata dall’odiernoricorrente; che questi proponeva di incontrarsi presso un bar, ma che,infine, “dopo aver interloquito anche con XXXXXXXXXXXX, i dueconversanti decidevano di fissare l’appuntamento presso l’abitazionedi quest’ultimo sita in [OSCURATO:PERSONA]”. Si tratta di ricostruzioneeffettuata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la cuicensurabile in questa sede non essendo affetta da evidente illogicità ocontraddittorietà né da travisamento dei fatti.3. Sotto altro profilo, la difesa denuncia il travisamento dellafrazione di condotta ascrivibile al ricorrente, la quale sarebbe stataerroneamente valutata come un unicum con la condotta dei correi,con conseguente erronea valutazione sia dell’elemento oggettivo delreato, in relazione alla idoneità della condotta posta in essere daXXXXXXX a causare la morte della persona offesa, sia dell’elementosoggettivo del reato.Si osserva che integra il concorso di persona nel reato ognicomportamento che risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributoalla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcunadelle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione,assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo"realizzato, che sussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, inesito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosipostuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti invaria e diversa misura, sicché è sufficiente che ciascun soggettoagente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recatoalla condotta altrui. (Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025, Rv. 288495-01). Con specifico riferimento a condotta omicidiaria si è affermatoche il contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., puòconsistere sia nell'agevolazione dell'aggressione contro la vittima, inragione della superiorità numerica e della concomitante condotta deiconcorrenti di neutralizzazione delle difese altrui (concorso materiale),che nel rafforzamento del proposito criminoso dell'esecutore, che sisenta spalleggiato ed incoraggiato dalla concomitante azione degli altri(Sez. 5, n. 4715 del 15/10/2019, dep. 2020, Rv. 278202-01).Nel caso in esame, la Corte territoriale, ha fatto correttaapplicazione di tali principi, avendo osservato che: è stato propriol’odierno ricorrente ad avere dato stimolo all’azione criminosa, avendofornito l’occasione per fare incontrare la persona offesa con i correiarmati di pistole al fine di non lasciare impunito il torto subito da unodi loro; egli, con il proprio comportamento, ha rafforzato il propositocriminoso, sia intervenendo con gli autori materiali sul luogo, in talmodo rafforzando la loro determinazione anche per la superioritànumerica rispetto alla vittima, sia concorrendo ad aggravare l’offesacolpendo con calci, pugni, e con la sbarra di ferro la vittima, quandogià giaceva a terra.L’inequivocità delle condotte, che apportano un significativocontributo materiale alla realizzazione del fatto delittuoso, nella logicalettura dei fatti fornita dai giudici di primo e di secondo grado,integrano quell’apporto causale alla determinazione dell’evento,necessario per ritenere l’agente corresponsabile del delitto. Del tuttoestraneo ai principi consolidati del concorso di persone nel reato è lapretesa difensiva di isolare rispetto al complesso delle condottecontestuali, la frazione posta in essere dall’imputato la quale concorre,pienamente, alla realizzazione del fatto reato.4. Per i medesimi motivi, non è affatto inficiata dalleconsiderazioni della difesa, ed è logica e aderente ai dati fattuali, lavalutazione della Corte territoriale in ordine all’elemento soggettivodel reato. Nella sentenza impugnata, dopo ampio richiamo allaesaustiva argomentazione del Tribunale, si è ribadito che lasussistenza del dolo di omicidio è desumibile dalla tipologia di armiusate dai correi (pistole), dalla reiterazione dei colpi, dal distrettocorporeo attinto, dalla freddezza e precisione degli agenti sia nellafase di programmazione (avendo attirato con l’inganno la vittimaall’incontro con la scusa di un incontro a due tra XXXXXXX e XXXX),sia nella fase esecutiva (allorquando due componenti del grupposparavano appena scesi dall’autovettura), nonché dalla condottasuccessiva agli spari, allorquando tutti, incluso l’odierno ricorrente,aggredivano fisicamente con calci, pugni ed una spranga di ferro lavittima. In tal modo risulta ancor più chiara l’intenzione omicidiaria,ribadita, da ultimo, anche con l’intimidazione rivolta a XXXXX, chetentava di soccorrere la vittima, di tenersi lontano altrimentiavrebbero ucciso anche lui. Si tratta di una dinamica che non consentealcun dubbio in ordine alla riferibilità dell’intenzione omicidiaria ancheall’odierno imputato.È opportuno, inoltre, precisare che l’odierno ricorrente si recòall’appuntamento con la vittima, viaggiando in auto con i due correiche materialmente spararono i colpi di pistola, sicché egli dovevaessere consapevole del possesso delle armi5. Quanto ai motivi proposti in via subordinata, si osserva che«In tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazionedell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attivitàprestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quantoè necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di unruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispettoall'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del criminecommesso [...]» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv. 284771-01).Anche con riferimento a tale punto della decisione, la Corte territorialeha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte,avendo osservato sul punto che XXXXXXX ha svolto un ruolo affattomarginale nella commissione del delitto, avendo posto in esserepersonalmente l’attività preparatoria per realizzare l’incontro tra ilgruppo intenzionato alla spedizione punitiva e la vittima, avendolaingannata, con condotta subdola, lasciandole credere che si sarebberecato da solo all’incontro, sì da coglierla di sorpresa e da rendere piùefficace l’azione, e, avendo addirittura infierito sulla vittima dopo cheera stata colpita, colpendola ripetutamente, in tal modo dimostrandoun elevato grado di adesione psicologica all’azione. La Corte, pertanto,in adesione alle valutazioni già compiute dal giudice di primo grado,con motivazione logica ed aderente ai dati fattuali, oltre che ai principidi diritto enunciati, ha respinto la richiesta di riconoscimentodell’attenuante.6. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguardale circostanze attenuanti generiche. La Corte, dopo avercorrettamente richiamato l’orientamento costante di questa Corte,secondo la quale «In tema di attenuanti generiche, la meritevolezzadell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e noncodificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai esseredata per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla qualeemergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti agiustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 1, n.46568 del 18/05/2017, Rv. 271315-01), ha evidenziato che lacondotta del ricorrente si è caratterizzata per una particolarespregevolezza, perché ingannatoria, nonché per la carica di violenzadimostrata, avendo egli infierito sulla vittima quando già giaceva aterra gravemente ferita, nonché per la condotta successiva al reato,avendo dapprima impedito al compagno di soccorrerla, per poiabbandonar la a l suo dest ino senza mostrare, neanchesuccessivamente, una qualche forma di resipiscenza, quantomenonelle forme risarcitorie. Anche in questo caso, si tratta di motivazionedel tutto logica e coerente con i principi di diritto enunciati, sicchéanche sotto tale profilo il ricorso deve essere respinto.7. Quanto, infine, alla pena, come correttamente rilevato dallaCorte territoriale, si tratta di pena inflitta nel minimo edittale, rispettoalla quale non era, quindi, comunque possibile una ulteriore riduzione.8. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen. e 83 d.P.R. n. 115 del 2002,deve condannarsi l’imputato al pagamento delle spese processualisostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civileXXXXXXXXXX, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sarannoliquidate in favore dello Stato ai sensi dell’art. 110, comma 3 d.p.r.citato, dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXX ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte diappello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.