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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20298/2026

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eranoNumero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026recuperati a tassazione oneri indeducibili perché non inerentiNumero di raccolta generale 20298/2026all’attività d’impresa, non documentati o non riguardanDtait a lp’uabbnlincaozio ne 17/06/2026d’imposta sottoposto a controllo; b) era recuperata l’iva diun’operazione simulata di vendita di un immobile fra società cheavevano posto in essere un’operazione di finanziamento; c) venivariqualificata come cessione di azienda non rilevante ai fini Iva ex art.2, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 633 del 1972, la cessione di benistrumentali e giacenze di magazzino da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], da assoggettare a imposta di registro in misuraproporzionale ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 d.P.R. n. 131 del 1986,senza possibilità di portare in detrazione l’Iva.2.

La CTP di Latina, con la sentenza n. 6531/2014, accoglieva ilricorso della società.

Secondo il giudice la cessione di benicorrispondeva effettivamente a una vendita di beni strumentali erimanenze di magazzino, non essendo possibile con quei beni losvolgimento di un’attività economica organizzata.

La cessione avevariguardato pochi macchinari, di natura accessoria e non essenziale;mancava la prova che la cessione fosse estesa anche ai contratti incorso; non tutti i dipendenti erano stati assunti dalla nuova impresa.3.

La CTR del Lazio, con la sentenza n. 7987/2016, accoglievaparzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate.

Il giudice disecondo grado rilevava:- che il primo giudice aveva omesso ogni pronuncia sugli oneriritenuti indeducibili e che effettivamente la società non avevadimostrato l’inerenza delle spese fatturate;- che, invece, doveva confermarsi l’impossibilità del recuperodell’Iva afferente alla presunta cessione di azienda.

Gli elementipresuntivi individuati dall’Amministrazione non erano sufficienti perriqualificare l’insieme dei beni venduti come cessione di azienda.Occorre che l’insieme dei beni ceduti consenta l’esercizio dell’attivitàimpresa e che la potenzialità data dal collegamento funzionale deibeni sussista già in capo al venditore.

Costituisce elemento2 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo cedutoNumero di raccolta generale 20298/2026ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di proDavtav peubdbelicraezio ne 17/06/2026a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativie quindi lo svolgimento, senza integrazioni di rilievo, del servizio odella funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente.4.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi mentre il [OSCURATO:PERSONA] srl,nonostante le notifiche PEC dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] agli [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], èrimasto intimato.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza è stata pubblicata in data 5/12/2016 e il ricorsoper cassazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rispetto del termine lungodell’art. 327 c.p.c., tenuto conto che occorre considerare anche unasospensione straordinaria del termine.

In base all’art. 11, comma 9,del d.l. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, per lecontroversie definibili (cioè quelle attribuite alla giurisdizionetributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni statoe grado del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte diCassazione, le quali possono essere definite con il pagamento di tuttigli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto dicontestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizionea ruolo) sono sospesi per sei mesi i termini d’impugnazione, ancheincidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione chescadono dalla data (24 aprile 2017) di entrata in vigore dello stessoarticolo fino al 30 settembre 2017.2.

Con il primo motivo del ricorso, rubricato «nullità dellasentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132,comma n. 2, n. 4) c.p.c. ed art. 36 D.L.gs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta3 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026che il giudice regionale, dopo aver riassunto gli elementi presuntiviNumero di raccolta generale 20298/2026indicati dall’Ufficio per dimostrare che si fosse trattatoD atad piu bbulincaazio ne 17/06/2026cessione di azienda e non semplicemente di una vendita di beni emerci, conclude che la cessione di merci, materie prime, macchinari,contratti e dipendenti non sarebbe in grado di assicurare l’eserciziodell’impresa.

La pronuncia non esplicita il percorso argomentativoper cui l’insieme degli elementi produttivi addotti non fosse indicativodi una potenzialità produttiva idonea a configurare una cessione diazienda.3.

Il primo motivo non è fondato.3.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione.

È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., nn. 8053/2014 e8054/2014).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quantorecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio4 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026Numero di raccolta generale 20298/2026convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diData pubblicazione 17/06/2026integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez.

U., 22232/2016).3.2 Compito della Corte di cassazione non è quello di condividereo no la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata,né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito(Cass. 3267/2008).

La motivazione della sentenza spiega chel’appello non è accoglibile perché mancava la prova che i beni vendutipotessero servire a esercitare un’attività d’impresa in quanto glielementi presuntivi offerti erano “insufficienti”.

La circostanza chealcuni elementi presuntivi non fossero stati analizzati non rende lamotivazione apparente ma semmai carente in quanto, nelconfermare le conclusioni della sentenza di primo grado, nonspiegava quali ulteriori elementi rispetto a quelli enucleatidall’Amministrazione giudicati “insufficienti” avrebbero dovutosussistere.

Per il giudice di appello le allegazioni non consentivano diritenere provata una cessione di azienda.4.

Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «violazione e falsaapplicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973 e degliartt. 2697 e 2698 cc, in relazione all’art. art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate deduce che, per effetto degli elementipresuntivi gravi, precisi e concordanti illustrati dall’Ufficio al fine diqualificare la vendita di merci e beni strumentali come operazione dicessione di azienda, sarebbe spettato alla società fornire la provacontraria.5.

Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.5.1 Per questa Corte deve qualificarsi quale cessione di aziendauna cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella lorointerdipendenza, all'esercizio di impresa, mentre la cessione disingoli beni, inidonei di per sé a integrare la potenzialità produttiva5 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026Numero di raccolta generale 20298/2026propria dell'impresa, deve essere sottoposta ad Iva; ai finiData pubblicazione 17/06/2026dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede chel'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudinepotenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, né è esclusa lacessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche lerelazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass. 18402/2021,Cass. 33486/2018 e Cass. 27290/2017).

Se può ascriversi allafattispecie della cessione di azienda anche una sola parte dei beniceduti che, pur non comprendendo tutti quelli che appartenevanoall'azienda oggetto di cessione, abbia tuttavia mantenutoun'organizzazione autonoma idonea a consentire di esercitareun'attività d'impresa, seppur con inevitabili integrazioni che ilcessionario abbia dovuto porre in essere, è pur sempre necessarioche i beni ceduti conservino un residuo di organizzazione che nedimostri l'attitudine, pure con una successiva integrazione delcessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi diun insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attivitàd'impresa (Cass. 8805/2024, Cass. 8748/2021 e Cass.10740/2013).

L’accertamento relativo all'individuazione, riguardo aibeni trasferiti, di un rapporto di complementarità strumentale tra glistessi, quali elementi organizzati per lo svolgimento di un’attività diimpresa, costituisce un'indagine che rientra nell'apprezzamento dellerisultanze processuali devoluta al giudice di merito (Cass.1405/2013).5.2 L’appellante Agenzia delle entrate riteneva di aver provato perpresunzioni che fosse intervenuta una cessione di azienda e che,considerando l’insieme degli elementi forniti, sarebbe spettatoall’acquirente smentirne la rilevanza probatoria.

In tema di ricorsoalle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, laviolazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntivapuò essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione"non per il fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in6 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026Numero di raccolta generale 20298/2026un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervengaData pubblicazione 17/06/2026al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violandoil corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che(I) si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità;(II) si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, pervalutare la precisione; (III) si metta in relazione ogni indizio con tuttigli altri, per valutare la concordanza (Cass. 21762/2025).

Conriferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di meritovalutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logicoe valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamentodi fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacatodi legittimità.

Per le Sezioni Unite la critica del ragionamentopresuntivo non è consentita in sede di legittimità quando «si concretao in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanzefattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è statoenunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruitein altro modo […], o nella mera prospettazione di una inferenzaprobabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicatadal giudice di merito» (Cass., sez.

U, 1758/2018).

Nell’ambito dellaprova per presunzioni il giudice è tenuto a seguire un procedimentoche si articola in due valutazioni: la prima valutazione analitica deglielementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi dirilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentinouna positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; laseconda valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntiviisolati, per accertare se essi siano concordanti e se la lorocombinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva,magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente,con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cuiil giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementiacquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche7 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026Numero di raccolta generale 20298/2026singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado diData pubblicazione 17/06/2026acquisirla ove valutati nella loro sintesi (Cass. 8115/2025).5.2 Con l’atto di appello gli elementi presuntivi sottopostiall’attenzione del giudice – riportati a pag. 7 del ricorso percassazione e a pag. 2 della sentenza della Commissione regionale -erano i seguenti: a) le due società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] svolgevano la stessa attività (fabbricazione ecommercializzazione di manufatti e opere in cemento armato); b)erano intervenuti gli atti di cessione; c) [OSCURATO:PERSONA] srlsvolgeva l’attività negli stessi locali di [OSCURATO:SOCIETA]; d) [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato le giacenze di magazzino (materieprime e merci) e le attrezzature (macchinari, automezzi, macchineper ufficio e software) di [OSCURATO:SOCIETA] ; e) aveva assunto 44dipendenti (su 50 dipendenti) della cedente; f) era subentrata neicontratti stipulati dalla cedente; g) le due società erano compostedai medesimi soci.

Mentre il giudice di primo grado aveva preso inconsiderazione alcuni di questi elementi presuntivi, inverotrascurandone altri, il giudice omette del tutto di esaminarli, néisolatamente né nel loro insieme.

Si limita ad affermare che l’insiemedei beni non era funzionale allo svolgimento di un’attività produttivama per giungere a una conclusione avrebbe dovuto considerare econfrontarsi con tutti gli elementi evidenziati dall’Amministrazione,che non si era limitata a far riferimento alla cessione di merci e benistrumentali ma aveva anche evidenziato che la compagine socialedelle due società era la stessa, che l’attività era svolta negli stessilocali e che quasi tutto il personale dipendente era transitato nellanuova impresa, a cui era stati ceduti anche i rapporti commerciali.Qualora l’esistenza degli elementi presuntivi individuati dall’Agenziadelle entrate avesse trovato conferma, non avrebbe potuto negarsiuna cessione d’azienda, rimanendo non spiegabile la dedotta“insufficienza” degli elementi richiamati.8 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/20266.

In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, rigettatoNumero di raccolta generale 20298/2026il primo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione aDla tam puobbtliicvaozio ne 17/06/2026accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degliartt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 5/6/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eranoNumero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026recuperati a tassazione oneri indeducibili perché non inerentiNumero di raccolta generale 20298/2026all’attività d’impresa, non documentati o non riguardanDtait a lp’uabbnlincaozio ne 17/06/2026d’imposta sottoposto a controllo; b) era recuperata l’iva diun’operazione simulata di vendita di un immobile fra società cheavevano posto in essere un’operazione di finanziamento; c) venivariqualificata come cessione di azienda non rilevante ai fini Iva ex art.2, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 633 del 1972, la cessione di benistrumentali e giacenze di magazzino da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], da assoggettare a imposta di registro in misuraproporzionale ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 d.P.R. n. 131 del 1986,senza possibilità di portare in detrazione l’Iva.2. La CTP di Latina, con la sentenza n. 6531/2014, accoglieva ilricorso della società. Secondo il giudice la cessione di benicorrispondeva effettivamente a una vendita di beni strumentali erimanenze di magazzino, non essendo possibile con quei beni losvolgimento di un’attività economica organizzata. La cessione avevariguardato pochi macchinari, di natura accessoria e non essenziale;mancava la prova che la cessione fosse estesa anche ai contratti incorso; non tutti i dipendenti erano stati assunti dalla nuova impresa.3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 7987/2016, accoglievaparzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice disecondo grado rilevava:- che il primo giudice aveva omesso ogni pronuncia sugli oneriritenuti indeducibili e che effettivamente la società non avevadimostrato l’inerenza delle spese fatturate;- che, invece, doveva confermarsi l’impossibilità del recuperodell’Iva afferente alla presunta cessione di azienda. Gli elementipresuntivi individuati dall’Amministrazione non erano sufficienti perriqualificare l’insieme dei beni venduti come cessione di azienda.Occorre che l’insieme dei beni ceduti consenta l’esercizio dell’attivitàimpresa e che la potenzialità data dal collegamento funzionale deibeni sussista già in capo al venditore. Costituisce elemento2 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo cedutoNumero di raccolta generale 20298/2026ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di proDavtav peubdbelicraezio ne 17/06/2026a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativie quindi lo svolgimento, senza integrazioni di rilievo, del servizio odella funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi mentre il [OSCURATO:PERSONA] srl,nonostante le notifiche PEC dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] agli [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], èrimasto intimato.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è stata pubblicata in data 5/12/2016 e il ricorsoper cassazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rispetto del termine lungodell’art. 327 c.p.c., tenuto conto che occorre considerare anche unasospensione straordinaria del termine. In base all’art. 11, comma 9,del d.l. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, per lecontroversie definibili (cioè quelle attribuite alla giurisdizionetributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni statoe grado del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte diCassazione, le quali possono essere definite con il pagamento di tuttigli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto dicontestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizionea ruolo) sono sospesi per sei mesi i termini d’impugnazione, ancheincidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione chescadono dalla data (24 aprile 2017) di entrata in vigore dello stessoarticolo fino al 30 settembre 2017.2. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «nullità dellasentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132,comma n. 2, n. 4) c.p.c. ed art. 36 D.L.gs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta3 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026che il giudice regionale, dopo aver riassunto gli elementi presuntiviNumero di raccolta generale 20298/2026indicati dall’Ufficio per dimostrare che si fosse trattatoD atad piu bbulincaazio ne 17/06/2026cessione di azienda e non semplicemente di una vendita di beni emerci, conclude che la cessione di merci, materie prime, macchinari,contratti e dipendenti non sarebbe in grado di assicurare l’eserciziodell’impresa. La pronuncia non esplicita il percorso argomentativoper cui l’insieme degli elementi produttivi addotti non fosse indicativodi una potenzialità produttiva idonea a configurare una cessione diazienda.3. Il primo motivo non è fondato.3.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quantorecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio4 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026Numero di raccolta generale 20298/2026convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diData pubblicazione 17/06/2026integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).3.2 Compito della Corte di cassazione non è quello di condividereo no la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata,né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito(Cass. 3267/2008). La motivazione della sentenza spiega chel’appello non è accoglibile perché mancava la prova che i beni vendutipotessero servire a esercitare un’attività d’impresa in quanto glielementi presuntivi offerti erano “insufficienti”. La circostanza chealcuni elementi presuntivi non fossero stati analizzati non rende lamotivazione apparente ma semmai carente in quanto, nelconfermare le conclusioni della sentenza di primo grado, nonspiegava quali ulteriori elementi rispetto a quelli enucleatidall’Amministrazione giudicati “insufficienti” avrebbero dovutosussistere. Per il giudice di appello le allegazioni non consentivano diritenere provata una cessione di azienda.4. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «violazione e falsaapplicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973 e degliartt. 2697 e 2698 cc, in relazione all’art. art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate deduce che, per effetto degli elementipresuntivi gravi, precisi e concordanti illustrati dall’Ufficio al fine diqualificare la vendita di merci e beni strumentali come operazione dicessione di azienda, sarebbe spettato alla società fornire la provacontraria.5. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.5.1 Per questa Corte deve qualificarsi quale cessione di aziendauna cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella lorointerdipendenza, all'esercizio di impresa, mentre la cessione disingoli beni, inidonei di per sé a integrare la potenzialità produttiva5 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026Numero di raccolta generale 20298/2026propria dell'impresa, deve essere sottoposta ad Iva; ai finiData pubblicazione 17/06/2026dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede chel'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudinepotenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, né è esclusa lacessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche lerelazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass. 18402/2021,Cass. 33486/2018 e Cass. 27290/2017). Se può ascriversi allafattispecie della cessione di azienda anche una sola parte dei beniceduti che, pur non comprendendo tutti quelli che appartenevanoall'azienda oggetto di cessione, abbia tuttavia mantenutoun'organizzazione autonoma idonea a consentire di esercitareun'attività d'impresa, seppur con inevitabili integrazioni che ilcessionario abbia dovuto porre in essere, è pur sempre necessarioche i beni ceduti conservino un residuo di organizzazione che nedimostri l'attitudine, pure con una successiva integrazione delcessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi diun insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attivitàd'impresa (Cass. 8805/2024, Cass. 8748/2021 e Cass.10740/2013). L’accertamento relativo all'individuazione, riguardo aibeni trasferiti, di un rapporto di complementarità strumentale tra glistessi, quali elementi organizzati per lo svolgimento di un’attività diimpresa, costituisce un'indagine che rientra nell'apprezzamento dellerisultanze processuali devoluta al giudice di merito (Cass.1405/2013).5.2 L’appellante Agenzia delle entrate riteneva di aver provato perpresunzioni che fosse intervenuta una cessione di azienda e che,considerando l’insieme degli elementi forniti, sarebbe spettatoall’acquirente smentirne la rilevanza probatoria. In tema di ricorsoalle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, laviolazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntivapuò essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione"non per il fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in6 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026Numero di raccolta generale 20298/2026un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervengaData pubblicazione 17/06/2026al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violandoil corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che(I) si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità;(II) si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, pervalutare la precisione; (III) si metta in relazione ogni indizio con tuttigli altri, per valutare la concordanza (Cass. 21762/2025). Conriferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di meritovalutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logicoe valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamentodi fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacatodi legittimità. Per le Sezioni Unite la critica del ragionamentopresuntivo non è consentita in sede di legittimità quando «si concretao in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanzefattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è statoenunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruitein altro modo […], o nella mera prospettazione di una inferenzaprobabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicatadal giudice di merito» (Cass., sez. U, 1758/2018). Nell’ambito dellaprova per presunzioni il giudice è tenuto a seguire un procedimentoche si articola in due valutazioni: la prima valutazione analitica deglielementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi dirilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentinouna positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; laseconda valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntiviisolati, per accertare se essi siano concordanti e se la lorocombinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva,magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente,con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cuiil giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementiacquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche7 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/2026Numero di raccolta generale 20298/2026singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado diData pubblicazione 17/06/2026acquisirla ove valutati nella loro sintesi (Cass. 8115/2025).5.2 Con l’atto di appello gli elementi presuntivi sottopostiall’attenzione del giudice – riportati a pag. 7 del ricorso percassazione e a pag. 2 della sentenza della Commissione regionale -erano i seguenti: a) le due società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] svolgevano la stessa attività (fabbricazione ecommercializzazione di manufatti e opere in cemento armato); b)erano intervenuti gli atti di cessione; c) [OSCURATO:PERSONA] srlsvolgeva l’attività negli stessi locali di [OSCURATO:SOCIETA]; d) [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato le giacenze di magazzino (materieprime e merci) e le attrezzature (macchinari, automezzi, macchineper ufficio e software) di [OSCURATO:SOCIETA] ; e) aveva assunto 44dipendenti (su 50 dipendenti) della cedente; f) era subentrata neicontratti stipulati dalla cedente; g) le due società erano compostedai medesimi soci. Mentre il giudice di primo grado aveva preso inconsiderazione alcuni di questi elementi presuntivi, inverotrascurandone altri, il giudice omette del tutto di esaminarli, néisolatamente né nel loro insieme. Si limita ad affermare che l’insiemedei beni non era funzionale allo svolgimento di un’attività produttivama per giungere a una conclusione avrebbe dovuto considerare econfrontarsi con tutti gli elementi evidenziati dall’Amministrazione,che non si era limitata a far riferimento alla cessione di merci e benistrumentali ma aveva anche evidenziato che la compagine socialedelle due società era la stessa, che l’attività era svolta negli stessilocali e che quasi tutto il personale dipendente era transitato nellanuova impresa, a cui era stati ceduti anche i rapporti commerciali.Qualora l’esistenza degli elementi presuntivi individuati dall’Agenziadelle entrate avesse trovato conferma, non avrebbe potuto negarsiuna cessione d’azienda, rimanendo non spiegabile la dedotta“insufficienza” degli elementi richiamati.8 di 9Numero registro generale 17395/2017Numero sezionale 4784/20266. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, rigettatoNumero di raccolta generale 20298/2026il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione aDla tam puobbtliicvaozio ne 17/06/2026accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degliartt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 5/6/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro9 di 9