CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 40980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; G [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di esclusione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, esplicitamente giustificato il profilo di pericolosità sociale manifestato dall'imputata nella reiterazione della condotta illecita, nel quadro dei precedenti penali, in linea con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente