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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43139/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto con strappo di una collana.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando la violazione dell'art. 56 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per genericità.

Il ricorrente reitera i medesimi motivi che avevano già formato oggetto di gravame, senza alcun confronto critico con le specifiche risposte ottenute dalla Corte di appello, che ha spiegato come l'imputato avesse acquisito, sia pur per breve tempo, una autonoma disponibilità sul bene.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto con strappo di una collana. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando la violazione dell'art. 56 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente reitera i medesimi motivi che avevano già formato oggetto di gravame, senza alcun confronto critico con le specifiche risposte ottenute dalla Corte di appello, che ha spiegato come l'imputato avesse acquisito, sia pur per breve tempo, una autonoma disponibilità sul bene. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43139/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris