CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13942/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sezione riesameUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari – Sezione per il riesame harigettato l’appello, proposto nell’interesse della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, avversoil provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia con il quale era stata rigettata larichiesta di revoca del sequestro preventivo di una serie di beni intestati allasocietà.Dalla lettura del ricorso e del provvedimento impugnato emerge che in data23.10.2020 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari disponeva ilsequestro preventivo per equivalente del profitto di una serie di truffe comunitariein danno, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto a capo di un’associazione adelinquere di stampo mafioso e responsabile di una pluralità di reati di truffa, falsoed estorsione.Il sequestro, secondo quanto indicato nel decreto, veniva disposto su rapportibancari e beni “intestati” o comunque “riconducibili” all’indagato e ad alcuni suoifamiliari. Tra tali beni, in sede di esecuzione del provvedimento, il Pubblicoministero disponeva il sequestro anche di beni intestati alla società “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, ritenuta riconducibile all’indagato.Avverso il provvedimento di sequestro, il legale rappresentante della societàindicata proponeva istanza di riesame, che veniva rigettata dal Tribunale delriesame di Bari con ordinanza del 18.3.2021 sulla base di due rilievi:l’inammissibilità dei motivi di gravame afferenti i gravi indizi di colpevolezza diAntonio [OSCURATO:PERSONA] (non essendo il terzo legittimato a contestare l’esistenza deipresupposti della misura cautelare nei confronti dell’indagato); l’infondatezza delledoglianze volte a contestare l’effettiva riconducibilità della società “[OSCURATO:PERSONA].r.l.” e del pertinente patrimonio ad [OSCURATO:PERSONA], emergente dagli atti diindagine acquisiti. L’ordinanza del Tribunale del riesame non veniva ulteriormenteimpugnata.Con successiva istanza, proposta dinanzi al Tribunale di Foggia in data5.8.2025, il legale rappresentante della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” chiedeva larevoca del sequestro preventivo e, avverso il provvedimento di rigetto, esperivaappello, che veniva anch’esso rigettato dal Tribunale di Bari con l’ordinanzaoggetto della presente impugnazione.2. Il ricorso proposto dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” è costituito da tre motivi,di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione dellasentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge o difetto dimotivazione, per non aver, la Corte di appello di Bari, esaminato lo specificomotivo di impugnazione con il quale si lamentava che il sequestro dei beni dellasocietà non fosse stato in realtà mai disposto dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari, in quanto la riconducibilità degli stessi ad [OSCURATO:PERSONA] era stataapprezzata dal solo Pubblico ministero in fase di esecuzione del sequestro.2.2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto per violazione di legge edifetto di motivazione, si contesta la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati acarico di [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza della circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen., in assenza della quale i reati di truffa sarebberoprescritti.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto dimotivazione per non aver la Corte di appello di Bari esaminato la questione voltaa stabilire se potesse effettivamente considerarsi “terzo”, come aveva ritenuto ilTribunale di Bari del Riesame in occasione della precedente ordinanza del18.3.2021, e dunque non legittimato a proporre questioni in ordine alla sussistenzadei presupposti del sequestro, una società, come la ricorrente, ritenuta un mero“guscio vuoto”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché in contrasto ladisciplina normativa in materia di sequestro, come specificata dalla giurisprudenzapacifica di questa Corte.Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Bari avrebbe travisato il motivo diimpugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro,ritenendo che si intendesse riproporre la questione relativa alla riconducibilità deibeni della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ad [OSCURATO:PERSONA] (già vagliata e rigettatadal Tribunale del riesame con la prima ordinanza 2021), mentre ciò che realmenteveniva eccepito è che i beni della società erano stati sottoposti a vincolo sebbenenon indicati nell’originario provvedimento di sequestro emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari ma individuati su iniziativa del Pubblico ministero, che avevaappunto ritenuto tali beni riconducibili all’indagato. [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari, dunque, avrebbe rimesso al Pubblico ministero una decisione dipropria spettanza, il che dovrebbe riflettersi sulla validità del titolo cautelare.Il rilievo è manifestamente infondato perché nessuna disposizione normativaobbliga il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ad individuare in modo specifico i benida sottoporre a vincolo, trattandosi di un’attività che ben può trovare la suadefinizione nella fase esecutiva, di competenza del Pubblico ministero.Questa Corte ha più volte precisato che, in materia di sequestro preventivofinalizzato a garantire la confisca per equivalente, il giudice che emette ilprovvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporrealla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di danaro checostituisce il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentrel'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenzadel loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutivademandata al pubblico ministero (Sez. 3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, Rv.275944 – 01; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736; Sez.3, 12/07/2012, n. 10567, dep. 2013, Falchero, Rv. 254918 - 01).Trattasi di principio valido anche per l’ipotesi in cui il vincolo venga impostosu beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità del soggettodestinatario della misura (questo il caso affrontato ad esempio nella citatasentenza Sez. 3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese), in quanto il terzo può inogni caso far valere i propri diritti proponendo istanza di riesame.La giurisprudenza di questa Corte è infatti pacifica nel ritenere che «in temadi sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestrovenga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi, ma nelladisponibilità dell'indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l'esclusivatitolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del benenon attiene alla mera esecuzione della misura, ma costituisce presupposto dilegittimità della stessa». (Sez. 2, n. 33167 del 16/09/2025, Mingolla, Rv. 288657;Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Coscioni, Rv. 270066; Sez. 3, n.38512 del22/06/2016, Frisio, Rv. 268086).Ciò è esattamente quanto avvenuto nella fattispecie in esame, in cui lariconducibilità dei beni della società ricorrente all’indagato [OSCURATO:PERSONA] èstata vagliata ed accertata dal Tribunale di Bari sia in occasione della prima istanzadi riesame proposta dalla società (rigettata con ordinanza del 18.3.2021) sia, difatto, nuovamente con l’ordinanza oggetto del presente ricorso (pagine 4-5).3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere affrontati congiuntamenteperché involgono entrambi il tema della proponibilità, da parte del terzo, anchenel caso in cui si tratti di società ritenuta di fatto riconducibile all’indagato, diproporre questioni afferenti alla sussistenza del fumus dei reati ipotizzati e delleaggravanti contestate (nella specie quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., inassenza della quale i reati di truffa sarebbero prescritti).I motivi sono manifestamente infondati perché in contrasto con orientamentoormai consolidato di questa Corte di legittimità con cui il ricorrente non si confrontaminimamente.Al di là del fatto che la questione dedotta con il secondo motivo risulta giàproposta dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” in occasione dell’istanza di riesame dallastessa proposto, sicché sulla stessa si è formato un giudicato cautelare, deveribadirsi che il terzo non può sostituirsi all’indagato e contestare, in sua vece, lasussistenza dei presupposti applicativi della misura ed in particolare il fumus delreato, la sua corretta qualificazione giuridica o la configurabilità o meno dicircostanze che inciderebbero sui termini di prescrizione (Sez. U, n. 30355 del27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01; Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025,Abbate, Rv. 288582 – 01; Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, dep. 2025, Scozzari,Rv. 287474 – 01).Del tutto irrilevante è poi il fatto che, nel caso di specie, la società ricorrente,secondo la stessa ricostruzione accusatoria, sarebbe in realtà riconducibile almedesimo indagato e quindi non sarebbe propriamente un “terzo”, giacché è deltutto evidente che le questioni proponibili esclusivamente dall’indagato devonoessere da lui dedotte in modo diretto e non per il tramite di altri soggetti giuridici,reali o fittizi.4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, anorma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonchéquello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]