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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07597/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8036 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P55 A462J) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P62 Z614W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), a sua volta rappresen- tante di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46H30 H501H) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Chieti in data 1° febbraio 2021, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 1505/2020 R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 8036/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 8036/2021 Numero sezionale 238/2022 Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im-Numero di raccolta generale 7597/2022Data pubblicazione 08/03/2022 mobiliare, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, contestando dapprima la validità della ven- dita dei beni pignorati avvenuta in data 10 marzo 2020, poi la validità dei relativi successivi decreti di trasferimento e chie- dendo, contestualmente, la sospensione della procedura esecu- tiva.

L’istanza di sospensione è stata respinta dal giudice dell’esecu- zione, con ordinanza, in relazione alla quale la Alessandrini ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., che il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, ha rigettato.

Avverso tale ultimo provvedimento ricorre la Alessandrini, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ri- corso straordinario per cassazione, con il quale viene impu- gnata l’ordinanza del tribunale in composizione collegiale che ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva negato la sospensione dell’esecuzione richiesta ai sensi dell’art. 618 e/o 624 c.p.c..

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, deve senz’altro escludersi che un siffatto provvedimento sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Ric. n. 8036/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 8036/2021 La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata Numero sezionale 238/2022Numero di raccolta generale 7597/2022 nell’affermare che «è inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 Data pubblicazione 08/03/2022 c.p.c. come riformato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecu- zione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli art.615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospen- sione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provve- dimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione» (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 - 01).

Il ricorso non offre, del resto, motivi idonei ad indurre a rime- ditare detto indirizzo, cui va data continuità.

È appena il caso di osservare che il principio di diritto sopra esposto ha carattere generale e non soffre eccezioni, onde non può in alcun modo condividersi l’assunto della ricorrente per cui, nella specie, il rigetto del suo reclamo avrebbe carattere decisorio e definitivo.

L’inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle censure poste a suo fondamento.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 8036/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 8036/2021 Numero sezionale 238/2022 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1Numero di raccolta generale 7597/2022 qua-Data pubblicazione 08/03/2022 ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 8036/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8036 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P55 A462J) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P62 Z614W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), a sua volta rappresen- tante di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46H30 H501H) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Chieti in data 1° febbraio 2021, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 1505/2020 R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 8036/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 8036/2021 Numero sezionale 238/2022 Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im-Numero di raccolta generale 7597/2022Data pubblicazione 08/03/2022 mobiliare, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, contestando dapprima la validità della ven- dita dei beni pignorati avvenuta in data 10 marzo 2020, poi la validità dei relativi successivi decreti di trasferimento e chie- dendo, contestualmente, la sospensione della procedura esecu- tiva. L’istanza di sospensione è stata respinta dal giudice dell’esecu- zione, con ordinanza, in relazione alla quale la Alessandrini ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., che il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, ha rigettato. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre la Alessandrini, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ri- corso straordinario per cassazione, con il quale viene impu- gnata l’ordinanza del tribunale in composizione collegiale che ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva negato la sospensione dell’esecuzione richiesta ai sensi dell’art. 618 e/o 624 c.p.c.. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, deve senz’altro escludersi che un siffatto provvedimento sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. Ric. n. 8036/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 - 01). Il ricorso non offre, del resto, motivi idonei ad indurre a rime- ditare detto indirizzo, cui va data continuità. È appena il caso di osservare che il principio di diritto sopra esposto ha carattere generale e non soffre eccezioni, onde non può in alcun modo condividersi l’assunto della ricorrente per cui, nella specie, il rigetto del suo reclamo avrebbe carattere decisorio e definitivo. L’inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle censure poste a suo fondamento. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 8036/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 8036/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sentenza Cassazione n. 07597/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris