CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall' [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].7252/2019 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 24925/2020Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 8195/2026Data pubblicazione 02/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidacomplessivamente in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/03/2026Rosanna Angarano