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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29268/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, nel riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nei suoi confronti quanto alla qualificazione del reato e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, avrebbe comunque applicato una pena eccessiva, partendo da una pena base troppo alta (primo motivo), procedendo a riduzioni troppo contenute per le circostanze attenuanti (secondo motivo) e violando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (terzo motivo).

I tre motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, in relazione alla determinazione della pena base del reato e degli aumenti e diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), in nulla scalfito dalle generiche deduzioni difensive, fondate anche sull'erroneo presupposto per cui un medesimo dato fattuale non potrebbe essere valutato sia per il riconoscimento delle circostanze aggravanti sia per la determinazione della pena base per il reato (sul punto, tra le tante, Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 FUNLIONARIO ati3)17 IL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, nel riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nei suoi confronti quanto alla qualificazione del reato e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, avrebbe comunque applicato una pena eccessiva, partendo da una pena base troppo alta (primo motivo), procedendo a riduzioni troppo contenute per le circostanze attenuanti (secondo motivo) e violando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (terzo motivo). I tre motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, in relazione alla determinazione della pena base del reato e degli aumenti e diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), in nulla scalfito dalle generiche deduzioni difensive, fondate anche sull'erroneo presupposto per cui un medesimo dato fattuale non potrebbe essere valutato sia per il riconoscimento delle circostanze aggravanti sia per la determinazione della pena base per il reato (sul punto, tra le tante, Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 FUNLIONARIO ati3)17 IL [OSCURATO:PERSONA]