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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 19105/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato ascritto al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo anche alla luce dell'impossibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti dell'imputato); Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefap9 ?alla [OSCURATO:PERSONA] o ggi, 1 G 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato ascritto al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo anche alla luce dell'impossibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti dell'imputato); Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefap9 ?alla [OSCURATO:PERSONA] o ggi, 1 G 2
Sentenza Cassazione n. 19105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris