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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2017

ECLI:EU:T:2017:217
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015TJ0117 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) 24 marzo 2017 ( *1 ) «Ricorso di annullamento — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri — Importo da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate — Domanda di modifica di una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] — Rigetto della domanda — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Assenza di fatti nuovi e rilevanti — Irricevibilità» Nella causa T‑117/15, Repubblica di Estonia , rappresentata da K. Kraavi-Käerdi, in qualità di agente, ricorrente, sostenuta da Repubblica di Lettonia , rappresentata da

I. Kalniņš e D. Pelše, in qualità di agenti, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente da L. Naaber-Kivisoo e P. Ondrůšek, in qualità di agenti, successivamente da P. Ondrůšek, assistito da M. Kärson, avvocato, convenuta, avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della pretesa decisione contenuta nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 22 dicembre 2014, recante diniego di modificare la sua decisione 2006/776/CE, del 13 novembre 2006, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate ( GU 2006, L 314, pag. 35 ), IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata), composto da H. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente,

I. [OSCURATO:PERSONA], E. [OSCURATO:PERSONA], S. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 settembre 2016, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti Diritto primario 1 Nell’ambito del ciclo di allargamento dell’Unione europea che ha condotto all’adesione, il 1 o maggio 2004, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in prosieguo: i «nuovi Stati membri») all’Unione (in prosieguo: l’«adesione»), l’Unione ed i nuovi Stati membri hanno avviato negoziati su numerose questioni, raggruppate in capitoli negoziali.

Il negoziato nell’ambito del capitolo relativo all’agricoltura verteva, in particolare, sulla situazione giuridica delle scorte di prodotti agricoli in libera pratica eccedenti quella che può essere considerata una scorta normale di riporto (in prosieguo: le «eccedenze») che si trovino in libera pratica nel territorio dei nuovi Stati membri alla data dell’adesione. 2 Tale questione è disciplinata, a norma dell’articolo 22 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati su cui si fonda l’Unione europea ( GU 2003, L 236, pag. 33 ; in prosieguo: l’«Atto di adesione»), dal capitolo 4 dell’allegato IV dell’Atto di adesione, ai sensi del quale: «(…)

2. I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta [agricola], sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell’adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto.

La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati. (…)

4. [OSCURATO:PERSONA] attua e applica le succitate disposizioni. (…)». 3 L’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato tra il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ellenica, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese, l’[OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (Stati membri dell’Unione europea) ed i nuovi Stati membri relativo all’adesione ( GU 2003, L 236, pag. 17 ; in prosieguo: il «Trattato di adesione»), firmato ad Atene il 16 aprile 2003, prevede che le istituzioni dell’Unione possono adottare prima dell’adesione le misure di cui, segnatamente, all’articolo 41 e all’allegato IV dell’Atto di adesione.

L’articolo 41, primo comma, dell’Atto medesimo dispone che le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall’applicazione della politica agricola comune (PAC) alle condizioni stabilite dallo stesso Atto possono essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e che la loro applicazione è limitata a tale periodo.

Misure adottate dall’Unione anteriormente all’adesione 4 Il 10 novembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione e dell’articolo 41, primo comma, dell’Atto di adesione, il regolamento (CE) n. 1972/2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea ( GU 2003, L 293, pag. 3 ). 5 Dal considerando 1 del regolamento n. 1972/2003 risulta che occorre adottare misure transitorie per evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione.

Nel successivo considerando 3 si afferma che le distorsioni in questione sono spesso provocate da spedizioni artificiali di prodotti che non fanno parte delle normali scorte dello Stato in questione, ma che anche la produzione nazionale può dare luogo ad eccedenze.

Viene infine precisato che occorrerebbe quindi imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri. 6 L’articolo 4 del regolamento n. 1972/2003, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 735/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2004 ( GU 2004, L 114, pag. 13 ), prevede un sistema di tassazione delle scorte eccedenti in libera pratica di taluni prodotti agricoli esistenti sul territorio dei nuovi Stati membri il giorno dell’adesione, tra i quali non è compreso lo zucchero (in prosieguo: gli «APA»).

Il paragrafo 1 di tale articolo indica che, fatto salvo l’allegato IV, capitolo 4, dell’Atto di adesione, se a livello nazionale non si applicano norme più rigorose, i nuovi Stati membri riscuotono prelievi a carico dei detentori delle scorte in parola.

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1972/2003, come modificato, prevede l’importo del prelievo in questione e dispone che il suo gettito è imputato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro interessato.

Infine, il successivo paragrafo 5 dello stesso articolo 4 contiene un elenco, diverso per ogni nuovo Stato membro, degli APA ai quali il regolamento si applica.

Tali APA sono identificati per mezzo dei codici della nomenclatura combinata (NC), che figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), che è aggiornata dalla [OSCURATO:PERSONA] una volta l’anno.

L’aggiornamento applicabile ai fatti del presente procedimento è avvenuto il 1 o gennaio 2004, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1789/2003 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 settembre 2003, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 ( GU 2003, L 281, pag. 1 ). 7 Il 14 gennaio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sempre sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione e dell’articolo 41, primo comma, dell’Atto di adesione, il regolamento (CE) n. 60/2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ( GU 2004, L 9, pag. 8 ). 8 L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 60/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 621/2005 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 aprile 2005 ( GU 2005, L 108, pag. 3 ), dispone che, entro il 31 maggio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto (in prosieguo: l’«eccedenza di zucchero») al 1 o maggio 2004.

Tale disposizione prevede anche le modalità con cui la [OSCURATO:PERSONA] deve determinare l’eccedenza di cui trattasi. 9 Conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 60/2004, ai fini dell’applicazione degli articoli da 4 a 7 del regolamento medesimo, i termini «zucchero», «isoglucosio» e «fruttosio» sono definiti mediante diversi codici della NC. 10 Il successivo articolo 6, paragrafo 2, come modificato, dispone che ogni nuovo Stato membro interessato provvede ad eliminare dal mercato, senza intervento dell’Unione, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza di zucchero.

L’eliminazione può essere effettuata, entro il 30 novembre 2005, esportando quest’ultimo senza restituzione da parte dell’Unione, utilizzandolo nel settore dei combustibili, o denaturandolo. 11 Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 6 del regolamento n. 60/2004, come modificato, ogni nuovo Stato membro predispone, per il 1 o maggio 2004, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati, che deve impiegare per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari alla loro eccedenza.

Tali operatori devono fornire la prova che tale eliminazione sia avvenuta entro il 30 novembre 2005.

Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un contributo finanziario proporzionale al quantitativo non eliminato, versato al bilancio nazionale di tale Stato membro. 12 L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 60/2004, come modificato, dispone che, entro il 31 marzo 2006, i nuovi Stati membri devono fornire alla [OSCURATO:PERSONA] la prova dell’eliminazione della loro eccedenza di zucchero.

Il successivo paragrafo 2 prevede che ogni nuovo Stato membro sia tenuto al pagamento di un importo proporzionale alla parte della sua eccedenza di zucchero per cui tale prova non è stata fornita.

L’importo in questione sarà versato al bilancio dell’Unione e preso in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005. 13 I regolamenti nn. 1789/2003, 1972/2003 e 60/2004 sono stati pubblicati in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , rispettivamente il 6 agosto 2004, il 3 marzo 2005 e il 4 luglio 2004.

Misure adottate dalla Repubblica di Estonia prima dell’adesione 14 Il 7 aprile 2004, la Repubblica di Estonia ha adottato l’Üleliigse laovaru tasu seadus (legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti, RT I 2004, 30, 203).

Con sentenza del 5 ottobre 2006, il Riigikohus (Corte suprema, Estonia) ha dichiarato l’articolo 6, paragrafo 1, di tale legge inapplicabile in quanto contrario al regolamento n. 1972/2003.

Il giudice medesimo ha ritenuto che l’obbligo di applicare un coefficiente di 1,2 nel calcolo delle scorte di riporto, istituito da tale disposizione, non consentisse un trattamento sufficientemente differenziato di ciascun operatore.

Al fine di dare attuazione a tale decisione, in data 25 gennaio 2007, il Parlamento estone ha introdotto una serie di modifiche alla legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (RT I 2007, 12, 65).

Quest’ultima legge, in tal modo modificata (in prosieguo: l’«ÜLTS»), è entrata in vigore il 16 febbraio 2007 e disciplina retroattivamente le situazioni sorte successivamente al 1 o maggio 2004. 15 Ai sensi dell’articolo 4 dell’ÜLTS, gli operatori estoni sono tenuti a corrispondere un’imposta sulle scorte eccedenti in loro possesso che non siano state eliminate dal mercato nei termini assegnati. 16 A norma dell’articolo 7 dell’ÜLTS, le «scorte eccedenti» di ciascun operatore sono pari alla differenza tra le scorte effettivamente detenute alla data del 1 o maggio 2004 e le scorte di riporto. 17 L’articolo 6 dell’ÜLTS definisce la nozione di «scorte di riporto» nel senso della media annua delle scorte detenute da ciascun operatore nel corso dei quattro anni precedenti l’adesione, vale a dire degli anni dal 2000 al 2003, moltiplicata per 1,2.

Al fine di attenuare il rigore di tale regola per gli operatori che non abbiano esercitato alcuna attività rilevante nel corso dei quattro anni di riferimento, il suddetto articolo 6 prevede, inoltre, due regole speciali, qui di seguito riportate. 18 Ai sensi dell’articolo 10 dell’ÜLTS, le scorte di riporto e le scorte eccedenti sono calcolate dal Ministero dell’Agricoltura estone sulla base delle dichiarazioni dell’operatore.

Su domanda motivata di quest’ultimo, il Ministro dell’Agricoltura può tener conto di determinati fattori che possono spiegare un aumento delle scorte, indipendente da qualsiasi speculazione. 19 L’articolo 12 dell’ÜLTS obbliga gli operatori a eliminare le scorte eccedenti di zucchero facendo ricorso ad uno dei metodi previsti dal regolamento n. 60/2004.

Misure adottate dall’Unione dopo l’adesione 20 Il 31 maggio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato l’eccedenza di zucchero di ciascun nuovo Stato membro adottando il regolamento (CE) n. 832/2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ( GU 2005, L 138, pag. 3 ).

L’articolo 1 del suddetto regolamento ha fissato il quantitativo di zucchero che deve essere eliminato dal mercato interno per ciascuno dei cinque nuovi Stati membri per i quali si era infine constatata l’esistenza di un’eccedenza di zucchero. 21 Il 13 novembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2006/776/CE, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate ( GU 2006, L 314, pag. 35 ; in prosieguo: la «decisione sullo zucchero»).

In tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che tre dei cinque nuovi Stati membri menzionati supra al punto 20 avevano comunicato, nel termine previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 60/2004, la prova dell’eliminazione di una parte delle eccedenze di zucchero constatate dal regolamento n. 832/2005.

L’istituzione ha, quindi, calcolato l’importo del contributo finanziario da addebitare ai cinque Stati membri interessati, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 60/2004, in considerazione delle eccedenze per le quali tale prova non era stata fornita.

Detto importo è stato calcolato, per ciascuno Stato membro interessato, moltiplicando il quantitativo non eliminato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 nel corso del periodo compreso tra il 1 o maggio 2004 e il 30 novembre 2005.

Ai sensi dell’articolo 1 della decisione sullo zucchero, alla Repubblica di Estonia è stato imposto un contributo finanziario di un importo di EUR 45686268, importo che essa ha versato al bilancio dell’Unione in più rate, nei termini previsti dall’articolo 2 di tale decisione; l’ultima rata è stata versata nel dicembre 2009. 22 Il 4 maggio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sulla base dell’allegato IV, capitolo 4, paragrafo 4, dell’Atto di adesione, la decisione 2007/361/CE, relativa alla determinazione delle scorte eccedenti di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ( GU 2007, L 138, pag. 14 ; in prosieguo: la «decisione APA»).

In tale decisione essa ha calcolato le eccedenze APA esistenti nel territorio dei nuovi Stati membri alla data dell’adesione nonché gli importi dei contributi finanziari da imputare ai nove Stati membri per i quali tali eccedenze erano state constatate al fine di coprire i costi della loro eliminazione.

Tali importi, considerati come entrate per il bilancio dell’Unione, dovevano essere versati in quattro rate, l’ultima pagabile il 31 maggio 2010.

Alla Repubblica di Estonia è stato imposto un contributo finanziario di un importo di EUR 6584000, importo che essa ha versato al bilancio dell’Unione nei termini impartiti.

Sentenze impugnate 23 Con le sentenze del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), che non sono state oggetto d’impugnazione, il Tribunale ha annullato la decisione APA, in base al rilievo che il metodo di eliminazione delle eccedenze APA previsto da tale decisione non era conforme all’allegato IV, capitolo 4, paragrafo 2, dell’Atto di adesione. 24 Con sentenza del 12 luglio 2012, Pimix (C 146/11 , EU:C:2012:450 ), la Corte ha risposto a una domanda di pronuncia pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, proposta dal Riigikohus (Corte Suprema), in ordine all’interpretazione dell’articolo 288 TFUE, dell’articolo 297, paragrafo 1, TFUE nonché dell’articolo 58 dell’Atto di adesione.

Tale questione era stata proposta nell’ambito di una controversia tra un’impresa estone e l’amministrazione estone in merito alla riscossione di un’imposta sulle scorte eccedenti di taluni APA in suo possesso, calcolata e riscossa ai sensi dell’ÜLTS.

L’elemento principale della controversia era l’opponibilità dell’ÜLTS all’impresa interessata.

Il giudice del rinvio nutriva dubbi a tal riguardo in considerazione del fatto, da un lato, che l’ÜLTS rinviava a diverse disposizioni dei regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003 e, dall’altro, che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale in lingua estone di tali regolamenti era successiva al 1 o maggio 2004, ma precedente all’avviso d’imposta ricevuto dall’impresa. 25 La Corte ha dichiarato che, con l’istituzione di un’imposta sulle scorte eccedenti di APA e con la fissazione di modalità di calcolo della stessa con l’adozione dell’ÜLTS, la Repubblica di Estonia aveva adempiuto gli obblighi derivanti dal regolamento n. 1972/2003.

Tuttavia, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che, nel momento in cui l’ÜLTS è entrato in vigore il 1 o maggio 2004, i privati non erano in grado di prendere conoscenza dei prodotti sottoposti a tale prelievo sulla base di una normativa dell’Unione che fosse stata oggetto di regolare pubblicazione in lingua estone nella Gazzetta ufficiale, in secondo luogo, che l’ÜLTS non aveva fornito una definizione di tali prodotti, essendosi invece limitato a fare rinvio all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1972/2003 e, in terzo luogo, che i privati non erano in grado di identificare tali prodotti in base alla normativa nazionale, in quanto la nomenclatura doganale estone era stata abrogata a decorrere dal 1 o maggio 2004.

La Corte ne ha concluso che le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003 non erano opponibili ai privati in Estonia, successivamente al 1 o maggio 2004, per non essere state oggetto di regolare pubblicazione in lingua estone nella Gazzetta ufficiale o per non essere state riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro (sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, C‑146/11 , EU:C:2012:450 , punti 39 , 41 e 42 ). 26 La Corte ha rilevato che tale conclusione non risultava contraddetta né dalla circostanza che l’impresa di cui trattasi nel procedimento principale era, in pratica, a conoscenza della portata dei propri obblighi a decorrere dal 1 o maggio 2004, né dallo scopo di garantire l’obiettivo del regolamento n. 1972/2003 (sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, C‑146/11 , EU:C:2012:450 , punti da 43 a 46 ). 27 Di conseguenza, la Corte ha risposto alle questioni proposte dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 58 dell’Atto di adesione dev’essere interpretato nel senso che osta, in Estonia, all’applicazione nei confronti dei privati di disposizioni del regolamento n. 1972/2003 che, al 1 o maggio 2004, non fossero né pubblicate nella Gazzetta ufficiale in lingua estone né riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro, anche qualora i privati medesimi avessero potuto prenderne conoscenza con altri mezzi (sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, C‑146/11 , EU:C:2012:450 , punto 47 ).

Domanda della Repubblica di Estonia volta alla modifica della decisione sullo zucchero 28 Con lettera del 2 agosto 2012, la Repubblica di Estonia ha chiesto alla direzione generale (DG) «Agricoltura e sviluppo rurale» della [OSCURATO:PERSONA] di esprimere il proprio punto di vista sulle operazioni previste, alla luce delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), in materia di rimborso degli importi dei contributi finanziari versati al bilancio dell’Unione dai nuovi Stati membri in ragione dell’esistenza di eccedenze di prodotti agricoli e, segnatamente, in ragione dell’esistenza di eccedenze di zucchero.

Il 17 settembre e l’8 novembre 2012, la Repubblica di Estonia e i servizi della [OSCURATO:PERSONA] si sono riuniti per discutere della questione. 29 Con lettera del 15 novembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica di Estonia che i versamenti da essa effettuati al bilancio dell’Unione in forza della decisione APA le sarebbero stati rimborsati.

Il rimborso è avvenuto alla fine del mese di dicembre 2012. 30 Il 21 febbraio 2013 la Repubblica di Estonia e i servizi della [OSCURATO:PERSONA] si sono riuniti per discutere l’eventuale rimborso degli importi dei contributi finanziari versati dalla Repubblica di Estonia al bilancio dell’Unione conformemente alla decisione sullo zucchero. 31 Con lettera del 18 settembre 2013, indirizzata alla DG «Agricoltura e sviluppo rurale», la Repubblica di Estonia, ritenendo di non aver ricevuto una risposta esaustiva alla sua lettera del 2 agosto 2012, ne ha precisato il contenuto e ne ha completato la motivazione proponendo alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di riesame e di modifica della decisione sullo zucchero alla luce delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), cui consegue il rimborso dei versamenti effettuati al bilancio dell’Unione conformemente a tale decisione. 32 Con lettera del 22 dicembre 2014 (in prosieguo: l’«atto impugnato»), il direttore generale della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» (in prosieguo: il «direttore generale») ha risposto alla Repubblica di Estonia che non vi era luogo di modificare la decisione sullo zucchero.

Procedimento e conclusioni delle parti 33 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2015 la Repubblica di Estonia ha proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento dell’atto impugnato. 34 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1 o luglio 2015 la Repubblica di Lettonia ha chiesto di intervenire nella controversia a sostegno della Repubblica di Estonia; l’intervento è stato autorizzato con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale del 2 settembre 2015.

Tuttavia, la Repubblica di Lettonia non ha depositato memoria di intervento. 35 Con decisione del 15 giugno 2016 il Tribunale, su proposta della Prima Sezione, ha rimesso la causa alla Prima Sezione ampliata, ai sensi dell’articolo 28, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 36 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, il 13 luglio 2016, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti, cui le parti stesse hanno adempiuto nei termini impartiti. 37 All’udienza del 7 settembre 2016, cui la Repubblica di Lettonia non ha partecipato, la Repubblica di Estonia e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto le proprie difese orali rispondendo inoltre ai quesiti del Tribunale, 38 La Repubblica di Estonia, sostenuta dalla Repubblica di Lettonia, chiede che il Tribunale voglia: — annullare l’atto impugnato; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 39 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile; — in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; — condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Sulla ricevibilità 40 Senza opporre formalmente eccezione d’irricevibilità con separato atto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’atto impugnato non è un atto impugnabile e che il ricorso è di conseguenza irricevibile, circostanza contestata dalla Repubblica di Estonia. 41 [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, due motivi d’irricevibilità, vertenti, il primo, in via principale, sulla natura dell’atto impugnato che esprimerebbe una mera manifestazione di opinione, e il secondo, in via subordinata, sul carattere confermativo di tale atto.

Sul primo motivo di irricevibilità 42 [OSCURATO:PERSONA] rileva, da un lato, che, essendo la Repubblica di Estonia debitrice degli importi di cui alla decisione sullo zucchero prima dell’adozione dell’atto impugnato e essendolo ancora successivamente alla sua adozione, l’atto de quo non ha avuto conseguenze giuridiche e, dall’altro, che l’atto medesimo contiene una mera analisi tecnica sull’influenza delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) sulla decisione sullo zucchero. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato tale argomento nella propria risposta alle questioni scritte poste dal Tribunale nonché all’udienza.

Essa ha fatto presente che l’atto impugnato non costituiva una vera e propria decisione recante diniego di modifica della decisione sullo zucchero, bensì una mera manifestazione di opinione, ascrivibile alla DG «Agricoltura e sviluppo rurale».

A tal riguardo essa ha aggiunto, all’udienza, che la Repubblica di Estonia non aveva chiaramente chiesto la modifica della decisione sullo zucchero avendo invece chiesto di ottenere il parere della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» in ordine alla possibilità di riesaminare tale decisione.

L’atto impugnato conterrebbe, quindi, il parere tecnico richiesto. 43 La Repubblica di Estonia contesta gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. 44 Nell’ambito dei ricorsi di annullamento proposti da Stati membri o dalle istituzioni sono considerati atti impugnabili, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni dell’Unione e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (v. sentenza del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑463/10 P e C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

Tali effetti devono essere valutati in funzione di criteri obiettivi, quali il contenuto dell’atto, tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato (sentenza del 13 febbraio 2014Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/13 P , EU:C:2014:70 , punto 55 ). 45 Qualsiasi lettera di un’istituzione dell’Unione inviata in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario non costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 27 gennaio 1993, Miethke/Parlamento, C‑25/92 , EU:C:1993:32 , punto 10 ).

In particolare, una manifestazione di opinione proveniente da un’istituzione dell’Unione non può costituire una decisione atta a formare oggetto di un ricorso di annullamento, essendo espressa in un ambito nel quale l’istituzione stessa non ha alcuna competenza decisionale, ma soltanto la possibilità di esprimere la propria opinione, che non vincola le autorità competenti, e che né dalla formulazione né dal contenuto della manifestazione di opinione risulta che essa intende produrre un qualsiasi effetto giuridico (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 1980, Sucrimex e Westzucker/[OSCURATO:PERSONA], 133/79 , EU:C:1980:104 , punti da 16 a 18 ). 46 Da quanto esposto ai punti da 28 a 32 supra risulta che l’atto impugnato ha posto termine a una lunga serie di scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Estonia e costituisce una risposta alla lettera da quest’ultima indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2013. 47 La lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] dalla Repubblica di Estonia il 18 settembre 2013 inizia con le seguente menzione: «Domanda di modifica della [decisione sullo zucchero]».

Essa si articola su due capi.

Il primo capo è dedicato all’esposizione dei fatti.

Il secondo, rubricato «Domanda del[la Repubblica di Estonia]», contiene una motivazione dettagliata diretta a dimostrare l’incompatibilità della decisione sullo zucchero con le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), lette congiuntamente.

La Repubblica di Estonia, nell’ultimo comma di tale capo, afferma che «si deve effettuare un riesame e una modifica della [decisione sullo zucchero] a partire dall’interpretazione [degli] att[i] giuridic[i] dell’Unione effettuata nelle [sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 )] al fine di mettere la decisione in conformità con il significato e con la portata [degli atti di cui trattasi], [come] avrebbero dovuto essere compresi e applicati sin dalla [loro] entrata in vigore». 48 Va quindi osservato che, con la propria lettera del 18 settembre 2013, la Repubblica di Estonia non intendeva ottenere una mera analisi tecnica da parte della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» sulla possibilità teorica di riesaminare la decisione sullo zucchero.

Si trattava di una domanda di riesame e di modifica di tale decisione. 49 La formulazione dell’atto impugnato conferma che il direttore generale stesso aveva ritenuto che la lettera del 18 settembre 2013 fosse una domanda di modifica della decisione sullo zucchero. 50 Infatti, innanzitutto, l’atto impugnato inizia con la seguente menzione: «Soggetto: Le vostre domande di modifica della [decisione sullo zucchero]». 51 Successivamente, nell’atto impugnato, il direttore generale ha fatto presente che la Repubblica di Estonia era stata in contatto con la [OSCURATO:PERSONA] in diverse occasioni «al fine di ottenere la modifica della decisione sullo zucchero». 52 Da ultimo, il direttore generale ha precisato che esso intendeva dedurre due generi di argomenti «per respingere [la] domanda [della Repubblica di Estonia] di modifica della decisione sullo zucchero». 53 Del resto, il periodo finale dell’atto impugnato, secondo cui, alla luce di quanto precedentemente esposto nell’atto medesimo, la DG «Agricoltura e sviluppo rurale», non poteva concludere nel senso che la decisione sullo zucchero fosse inficiata da errore e dovesse quindi essere modificata, non costituisce l’espressione di una mera opinione tecnica, ma, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il rigetto di una domanda di modifica della decisione sullo zucchero. 54 [OSCURATO:PERSONA] era competente a riesaminare e, se del caso, modificare la decisione sullo zucchero da essa precedentemente adottata.

Inoltre, dalla formulazione e dal contenuto dell’atto impugnato risulta chiaramente che, con tale atto, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso respingere definitivamente la domanda di modifica della decisione sullo zucchero della Repubblica di Estonia.

Di conseguenza, l’atto impugnato non può essere considerato come corrispondente ad una mera manifestazione di opinione priva di effetti giuridici. 55 Tale conclusione non può essere contraddetta dalla circostanza, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], che la Repubblica di Estonia era debitrice degli importi di cui alla decisione sullo zucchero prima dell’adozione dell’atto impugnato e lo era ancora successivamente alla sua adozione. 56 Infatti, se è vero che l’atto impugnato non ha condotto all’imposizione di alcun obbligo pecuniario a carico della Repubblica di Estonia, ciò non significa che esso sia necessariamente privo di effetti giuridici, in quanto oppone un rifiuto definitivo alla domanda motivata della Repubblica di Estonia volta ad ottenere una modifica della decisione sullo zucchero, modifica alla quale essa ritiene di avere diritto. 57 Il primo motivo d’irricevibilità dev’essere, dunque, respinto.

Sul secondo motivo d’irricevibilità Osservazioni preliminari 58 Secondo costante giurisprudenza, nel caso in cui l’atto impugnato sia puramente confermativo di un atto anteriore, il ricorso è ricevibile esclusivamente a condizione che l’atto confermato sia stato impugnato entro i termini.

Di conseguenza, qualora un ricorrente lasci scadere il termine per impugnare la decisione con cui sia stato stabilito in termini univoci un provvedimento produttivo di effetti giuridici di natura obbligatoria che incidano sui suoi interessi, tale termine non può essere ripristinato per effetto della richiesta rivolta all’istituzione di rivedere la sua decisione e della proposizione del ricorso avverso la decisione di diniego che confermi la decisione precedentemente emanata (v. sentenze del 15 marzo 1995, COBRECAF e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑514/93 , EU:T:1995:49 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata; del 10 luglio 1997, AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑227/95 , EU:T:1997:108 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 12 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/CdT, T‑456/07 , EU:T:2010:39 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 59 Tuttavia, una domanda diretta al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva può essere giustificata dall’esistenza di fatti nuovi e rilevanti.

Qualora l’atto costituisca la risposta a una domanda in cui vengano dedotti fatti nuovi e rilevanti e con cui l’amministrazione sia invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione, tale atto non può essere considerato avente natura meramente confermativa, laddove si pronunci sui fatti medesimi e contenga, in tal modo, un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente.

Del resto, a seguito del riesame, fondato su fatti nuovi e rilevanti, di una decisione divenuta definitiva, l’istituzione interessata dovrà emanare una nuova decisione, la cui legittimità potrà essere eventualmente contestata dinanzi al giudice dell’Unione.

Per contro, in assenza di fatti nuovi e rilevanti, l’istituzione non sarà tenuta a procedere a un riesame della sua decisione precedente (sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/[OSCURATO:PERSONA], T‑186/98 , EU:T:2001:42 , punti da 46 a 48 , e del 13 novembre 2014, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], T‑481/11 , EU:T:2014:945 , punti 34 e 35 ). 60 Alla luce di tale giurisprudenza si deve ritenere che un atto sia stato adottato a seguito di un riesame della situazione, il che ne esclude il carattere confermativo, qualora l’atto stesso sia stato adottato o su domanda dell’interessato o su iniziativa del suo autore, sulla base di elementi rilevanti non presi in considerazione al momento dell’adozione dell’atto precedente.

Proprio per il fatto di non essere stati presi in considerazione, tali elementi sono nuovi.

Al contrario, se gli elementi di fatto e di diritto sui quali poggia il nuovo atto non sono diversi da quelli che hanno giustificato l’adozione dell’atto precedente, questo nuovo atto è meramente confermativo dell’atto precedente (sentenza del 13 novembre 2014, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], T‑481/11 , EU:T:2014:945 , punti 36 e 37 ). 61 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se l’atto impugnato doveva essere considerato come una decisione e non come una mera manifestazione di opinione priva di effetti giuridici, sarebbe una decisione confermativa della decisione sullo zucchero.

La Repubblica di Estonia intenderebbe, in realtà, eludere il divieto di proporre un ricorso contro tale decisione dopo lo scadere del termine di cui all’articolo 263 TFUE.

Orbene, per giustificare tale elusione essa non potrebbe richiamarsi alle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), che chiarirebbero solamente la portata di talune disposizioni, come avrebbero dovuto essere comprese dal momento della loro entrata in vigore.

Non si tratterebbe, quindi, di un fatto nuovo idoneo a giustificare il riesame di una decisione. 62 [OSCURATO:PERSONA] deduce peraltro una serie di osservazioni relative al merito della controversia, secondo cui le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) non potrebbero essere considerate come elementi rilevanti, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 59 e 60 supra. 63 La Repubblica di Estonia replica alla [OSCURATO:PERSONA] che l’atto impugnato non è una mera decisione confermativa, poiché esso esamina l’impatto di tre elementi nuovi sulla decisione sullo zucchero, ovvero le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ).

La Repubblica di Estonia aggiunge di non aver contestato tale decisione, non avendo alcun motivo per dubitare della sua legittimità prima della pronuncia di tali sentenze.

Le consultazioni che hanno seguito la domanda di modifica della decisione sullo zucchero, tra la Repubblica di Estonia e la [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbero che essa non aveva dichiarato la sua posizione definitiva prima dell’adozione dell’atto impugnato. 64 Inoltre, la Repubblica di Estonia contesta le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] volte a dimostrare che le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) non costituirebbero elementi rilevanti, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 59 e 60 supra. 65 Si deve pertanto esaminare se le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) possano essere considerate quali elementi nuovi e rilevanti, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 59 e 60 supra.

Sulla questione se le sentenze dedotte possano essere considerate elementi nuovi 66 È pacifico che le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) siano state pronunciate successivamente all’adozione della decisione sullo zucchero.

Dette sentenze non hanno, quindi, potuto essere prese in considerazione al momento dell’adozione della decisione sullo zucchero.

La circostanza che tali sentenze siano posteriori alla decisione sullo zucchero non è sufficiente perché esse siano considerate come elementi nuovi, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 59 e 60 supra. 67 Infatti, va rilevato che la Repubblica di Estonia si fonda, a sostegno della propria richiesta di modifica della decisione sullo zucchero, non sulla pronuncia stessa delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), ovvero su un fatto ivi rilevato, bensì su un’applicazione analogica del ragionamento giuridico seguito dal giudice dell’Unione in tali sentenze. 68 Orbene, per quanto riguarda la sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), va ricordato che l’interpretazione che, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, la Corte dà di una norma del diritto dell’Unione chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore, così che una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata (v. sentenza del 12 febbraio 2008, Kempter, C‑2/06 , EU:C:2008:78 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 69 La sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), non fa altro che chiarire lo stato del diritto esistente, come avrebbe potuto e dovuto essere inteso dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica di Estonia al momento dell’adozione della decisione sullo zucchero. 70 Per quanto riguarda le sentenze del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) va rilevato, da un lato, che le irregolarità che viziavano la decisione APA, rilevate da tali sentenze e che ne giustificavano l’annullamento, le quali, secondo la Repubblica di Estonia, viziavano altresì la decisione sullo zucchero, sussistevano già al momento dell’adozione di tale decisione e che nulla impediva alla Repubblica di Estonia di farle valere nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento della stessa. 71 Dall’altro lato, il ragionamento giuridico seguito dal Tribunale nelle sentenze del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), ha meramente rilevato l’esistenza di irregolarità che viziavano la decisione APA.

Orbene, va osservato che la presa in considerazione della motivazione da cui risultano le ragioni esatte dell’illegittimità accertata dal giudice dell’Unione in una sentenza di annullamento ha soltanto lo scopo di determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo e, di conseguenza, un punto della motivazione di una sentenza di annullamento non può applicarsi a persone che non erano parti processuali e nei confronti delle quali la sentenza non può pertanto far stato.

In tali circostanze, sebbene l’articolo 263 TFUE imponga all’istituzione interessata di evitare che qualsiasi atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato dalle medesime irregolarità individuate nella sentenza di annullamento, tale disposizione non implica che essa debba, su domanda dell’interessato, riesaminare decisioni identiche o simili asseritamente viziate dalla medesima irregolarità, indirizzate a destinatari diversi dal ricorrente (sentenza del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑310/97 P , EU:C:1999:407 , punti 55 e 56 ). 72 Le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), non possono, quindi, essere considerate elementi nuovi ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 59 e 60 supra.

A tal riguardo, si deve rilevare, come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che la Repubblica di Estonia intende, in realtà, eludere il divieto di proporre un ricorso contro la decisione sullo zucchero successivamente alla scadenza del termine all’uopo previsto dall’articolo 263 TFUE, il che equivarrebbe a consentire al destinatario di un atto di chiederne la modifica in qualsiasi momento alla luce di una giurisprudenza successiva e, quindi, la messa in discussione indefinita degli atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici.

Orbene, il termine di cui all’articolo 263 TFUE intende proprio preservare la certezza del diritto, evitando una simile messa in discussione indefinita (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 1978, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, 156/77 , EU:C:1978:180 , punto 20 ).

La sola circostanza che né l’amministrazione, all’occasione dell’adozione della decisione, né il destinatario della stessa, prima dello scadere del termine di ricorso contro tale decisione, non abbiano preso in considerazione o dedotto un’interpretazione del diritto o un ragionamento giuridico seguiti dal giudice dell’Unione in una sentenza successiva non può rimettere in discussione il carattere definitivo della decisione medesima. 73 Su tale questione la Repubblica di Estonia fa valere, nella propria risposta ai quesiti scritti del Tribunale, che «il principio della (…) certezza del diritto non può escludere la revisione di una decisione amministrativa ove risulti che essa è contraria al diritto dell’Unione», il che sarebbe, in particolare, confermato dalle considerazioni accolte dalla Corte nella sentenza del 19 settembre 2006, i-21 Germany e Arcor ( C‑392/04 e C‑422/04 , EU:C:2006:586 , punto 52 ).

Tuttavia, se è pur vero che, in tale sentenza, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un limite al principio della certezza del diritto per quanto riguarda decisioni amministrative contrarie al diritto dell’Unione e divenute definitive, tale da giustificare la loro modifica in talune circostanze, essa ha precisato che tali limiti non sono applicabili ove il richiedente il riesame della decisione divenuta definitiva non abbia esaurito tutti mezzi di tutela giurisdizionale a sua disposizione contro la decisione medesima (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2006, i-21 Germany e Arcor ( C‑392/04 e C‑422/04 , EU:C:2006:586 , punti 53 e 54 ). 74 In assenza di elementi nuovi, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 59 e 60 supra, dedotti dalla Repubblica di Estonia nella propria domanda di riesame e sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe pronunciata, si deve considerare che l’atto impugnato ha carattere confermativo della decisione sullo zucchero. 75 Pertanto è solo ad abundantiam che occorre esaminare se le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), possano essere considerate elementi rilevanti.

Sulla questione se le sentenze dedotte possano essere considerate elementi rilevanti 76 Un elemento dev’essere considerato rilevante, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 59 e 60 supra, laddove sia idoneo a modificare in modo sostanziale la situazione giuridica quale presa in considerazione dagli autori dell’atto precedente, quale, segnatamente, un elemento che susciti dubbi in ordine alla fondatezza della soluzione adottata con l’atto medesimo (v. sentenza del 13 novembre 2014, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], T‑481/11 , EU:T:2014:945 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 77 Si deve, pertanto, esaminare se le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), suscitino dubbi sulla fondatezza della decisione sullo zucchero. 78 Tale questione non è stata discussa dalla Repubblica di Estonia e dalla [OSCURATO:PERSONA] in modo specifico sotto il profilo della ricevibilità del ricorso.

Tuttavia, a sostegno del primo motivo, la Repubblica di Estonia ha dedotto una serie di argomenti diretti a dimostrare che l’illegittimità della decisione sullo zucchero risultava dalla lettura delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), argomenti che sono contestati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 79 A tale proposito, la Repubblica di Estonia rileva, in sostanza, che una lettura congiunta delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), evidenzia come la decisione sullo zucchero fosse contraria alle disposizioni dell’allegato IV, capitolo 4, paragrafo 2, dell’Atto di adesione e dell’articolo 58 dello stesso.

A suo parere, anzitutto, l’obiettivo del sistema di eliminazione delle eccedenze di zucchero adottato in vista dell’adesione sarebbe consistito nell’evitare qualunque turbativa del buon funzionamento dei meccanismi previsti dall’organizzazione comune del mercato dello zucchero.

Proprio al fine di realizzare tale obiettivo il regolamento n. 60/2004 avrebbe imposto ai nuovi Stati membri l’obbligo, da un lato, di predisporre, al 1 o maggio 2004, un sistema per l’accertamento delle eccedenze di zucchero presso i principali operatori interessati, e, dall’altro, di obbligare gli operatori medesimi a fornire la prova dell’eliminazione di dette scorte anteriormente al 30 novembre 2005 ovvero a versare un contributo finanziario per la quantità non eliminata.

La Repubblica di Estonia avrebbe soddisfatto tale obbligo adottando l’ÜLTS.

Peraltro, dalla sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), deriverebbe che, in applicazione dell’articolo 58 dell’Atto di adesione, un regolamento non pubblicato in lingua estone non sarebbe stato opponibile agli operatori estoni, anche qualora essi fossero stati informati degli obblighi che derivavano e li avessero rispettati.

Di conseguenza, l’ÜLTS, rinviando alle disposizioni del regolamento n. 60/2004 e ai codici della NC per lo zucchero di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), pubblicati in lingua estone rispettivamente il 6 agosto e il 4 luglio 2005, non poteva essere opposto agli operatori estoni.

La Repubblica di Estonia rileva che, per tale motivo, successivamente alla pronuncia della sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), essa ha rimborsato agli operatori estoni interessati gli importi versati conformemente all’ÜLTS.

Il proprio obbligo di eliminazione delle eccedenze risultante dal regolamento n. 60/2004 sarebbe quindi stato ridotto, in pratica, al pagamento di un mero contributo finanziario al bilancio dell’Unione.

Orbene, conformemente alle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), ciò sarebbe incompatibile con l’allegato IV, capitolo 4, paragrafo 2, dell’Atto di adesione. 80 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della Repubblica di Estonia. 81 Si deve rilevare che gli argomenti della Repubblica di Estonia sono fondati su due asserzioni cumulative, ovvero, da un lato, che dalla sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), emergerebbe la sua impossibilità di ottenere presso gli operatori estoni le somme previste dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004 e, dall’altro lato, che dalle sentenze del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), emergerebbe che, tenuto conto di tale impossibilità, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto chiedere il versamento di un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. 82 Si deve quindi esaminare ciascuna di tali affermazioni, tenendo presente che il rigetto di una delle due sarebbe sufficiente a dichiarare infondati gli argomenti della Repubblica di Estonia e, di conseguenza, a dichiarare che essa non è riuscita a dimostrare che le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) dovessero essere considerate elementi rilevanti, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 59 e 60 supra. 83 A sostegno della sua prima affermazione, secondo cui sarebbe stato impossibile ottenere presso gli operatori estoni le somme di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004, la Repubblica di Estonia rileva che l’obbligo gravante sugli operatori, in forza dell’ÜLTS, di versare un contributo finanziario al suo bilancio nazionale in caso di non eliminazione delle loro scorte eccedenti di zucchero, non era opponibile a detti operatori, sebbene la data in cui essi dovevano versare detto contributo fosse successiva a quella della pubblicazione in lingua estone del regolamento n. 60/2004.

La data nella quale sono sorti gli obblighi degli operatori sarebbe il 1 o maggio 2004, data in cui le scorte eccedenti sarebbero state determinate e i nuovi Stati membri avrebbero dovuto disporre di un sistema per la constatazione delle eccedenze.

Ciò risulterebbe confermato, in sostanza, dalla sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), nella quale gli avvisi d’imposta fondati sull’ÜLTS sarebbero stati dichiarati inopponibili agli operatori, nonostante fossero stati emessi dopo la pubblicazione in lingua estone del regolamento n. 1972/2003.

Peraltro, secondo la giurisprudenza, non sarebbe giustificato fondarsi su una data diversa dal 1 o maggio 2004 per l’applicazione delle misure transitorie al fine dell’adesione. 84 A tal proposito, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto pretende la Repubblica di Estonia, il fatto generatore dell’imposta che gli operatori estoni dovevano versare al bilancio nazionale estone, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004, come modificato, non era il possesso delle scorte eccedenti alla data dell’adesione.

Infatti, da tale disposizione deriva chiaramente che il fatto generatore dell’imposta era la mancata eliminazione delle scorte eccedenti al 30 novembre 2005.

Orbene, i regolamenti nn. 1789/2003 e 60/2004 erano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale in lingua estone più di quindici mesi prima di tale data (v. punto 13 supra).

Si deve quindi rilevare che la mancata pubblicazione di tali regolamenti nella Gazzetta ufficiale in lingua estone alla data dell’adesione non impediva alla Repubblica di Estonia di opporre l’ÜLTS agli operatori estoni al fine di ottenere il pagamento dell’imposta di cui trattasi. 85 Tale conclusione non è contraddetta dall’argomento della Repubblica di Estonia secondo il quale, nella sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), gli avvisi d’imposta fondati sull’ÜLTS sarebbero stati dichiarati inopponibili agli operatori, nonostante fossero stati emessi successivamente alla pubblicazione in lingua estone dei regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003. 86 Infatti, nella sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), la Corte ha rilevato che l’obbligo di corrispondere un’imposta sulle scorte eccedenti di APA, di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1972/2003, è determinato in funzione delle scorte detenute alla data di adesione e che, di conseguenza, la data di emissione dell’avviso d’imposta è irrilevante ai fini del fatto generatore dell’imposta medesima.

Tale rilievo non è trasponibile alla fattispecie in esame, poiché l’obbligo di corrispondere un’imposta sulle scorte eccedenti di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1972/2003 e quello di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004, sono sorti in momenti diversi.

Di conseguenza, mentre l’imposta di cui al regolamento n. 1972/2003 era dovuta in ragione del mero possesso delle scorte eccedenti alla data dell’adesione, quella di cui al regolamento n. 60/2004 non poteva essere percepita in ragione di tale mero possesso alla data suddetta.

L’operatore aveva la possibilità di evitare il pagamento dell’imposta eliminando le scorte eccedenti in suo possesso.

L’obbligo di corrispondere tale imposta era, in realtà, una conseguenza della violazione dell’obbligo di eliminare dette scorte gravante sull’operatore. 87 L’affermazione della Repubblica di Estonia secondo cui sarebbe stato impossibile ottenere presso gli operatori estoni le somme di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004, non trova fondamento nella sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), e dev’essere respinta. 88 Di conseguenza, alla luce del carattere cumulativo delle due affermazioni effettuate dalla Repubblica di Estonia a sostegno della tesi secondo la quale l’illegittimità della decisione sullo zucchero deriverebbe dalla lettura delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), essendo il rigetto di una delle due sufficiente a respingere la tesi medesima (v. punto 82 supra), si deve rilevare che dette sentenze non possono essere considerate come elementi rilevanti, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 59 e 60 supra, senza che sia necessario procedere all’esame della seconda affermazione. 89 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che gli elementi sui quali si fonda la domanda di modifica della decisione sullo zucchero rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] dalla Repubblica di Estonia non possono essere considerati né nuovi né rilevanti, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 59 e 60 supra.

Alla luce di tali rilievi, l’atto impugnato dev’essere considerato quale decisione confermativa della decisione sullo zucchero e il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Sulle spese 90 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 91 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica di Estonia, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. 92 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nel procedimento sopportano le proprie spese.

La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La Repubblica di Estonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 marzo 2017.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’estone.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0117 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) 24 marzo 2017 ( *1 ) «Ricorso di annullamento — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri — Importo da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate — Domanda di modifica di una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] — Rigetto della domanda — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Assenza di fatti nuovi e rilevanti — Irricevibilità» Nella causa T‑117/15, Repubblica di Estonia , rappresentata da K. Kraavi-Käerdi, in qualità di agente, ricorrente, sostenuta da Repubblica di Lettonia , rappresentata da I. Kalniņš e D. Pelše, in qualità di agenti, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente da L. Naaber-Kivisoo e P. Ondrůšek, in qualità di agenti, successivamente da P. Ondrůšek, assistito da M. Kärson, avvocato, convenuta, avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della pretesa decisione contenuta nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 22 dicembre 2014, recante diniego di modificare la sua decisione 2006/776/CE, del 13 novembre 2006, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate ( GU 2006, L 314, pag. 35 ), IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata), composto da H. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, I. [OSCURATO:PERSONA], E. [OSCURATO:PERSONA], S. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 settembre 2016, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti Diritto primario 1 Nell’ambito del ciclo di allargamento dell’Unione europea che ha condotto all’adesione, il 1 o maggio 2004, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in prosieguo: i «nuovi Stati membri») all’Unione (in prosieguo: l’«adesione»), l’Unione ed i nuovi Stati membri hanno avviato negoziati su numerose questioni, raggruppate in capitoli negoziali. Il negoziato nell’ambito del capitolo relativo all’agricoltura verteva, in particolare, sulla situazione giuridica delle scorte di prodotti agricoli in libera pratica eccedenti quella che può essere considerata una scorta normale di riporto (in prosieguo: le «eccedenze») che si trovino in libera pratica nel territorio dei nuovi Stati membri alla data dell’adesione. 2 Tale questione è disciplinata, a norma dell’articolo 22 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati su cui si fonda l’Unione europea ( GU 2003, L 236, pag. 33 ; in prosieguo: l’«Atto di adesione»), dal capitolo 4 dell’allegato IV dell’Atto di adesione, ai sensi del quale: «(…) 2.   I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta [agricola], sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell’adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati. (…) 4.   [OSCURATO:PERSONA] attua e applica le succitate disposizioni. (…)». 3 L’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato tra il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ellenica, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese, l’[OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (Stati membri dell’Unione europea) ed i nuovi Stati membri relativo all’adesione ( GU 2003, L 236, pag. 17 ; in prosieguo: il «Trattato di adesione»), firmato ad Atene il 16 aprile 2003, prevede che le istituzioni dell’Unione possono adottare prima dell’adesione le misure di cui, segnatamente, all’articolo 41 e all’allegato IV dell’Atto di adesione. L’articolo 41, primo comma, dell’Atto medesimo dispone che le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall’applicazione della politica agricola comune (PAC) alle condizioni stabilite dallo stesso Atto possono essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e che la loro applicazione è limitata a tale periodo. Misure adottate dall’Unione anteriormente all’adesione 4 Il 10 novembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione e dell’articolo 41, primo comma, dell’Atto di adesione, il regolamento (CE) n. 1972/2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea ( GU 2003, L 293, pag. 3 ). 5 Dal considerando 1 del regolamento n. 1972/2003 risulta che occorre adottare misure transitorie per evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione. Nel successivo considerando 3 si afferma che le distorsioni in questione sono spesso provocate da spedizioni artificiali di prodotti che non fanno parte delle normali scorte dello Stato in questione, ma che anche la produzione nazionale può dare luogo ad eccedenze. Viene infine precisato che occorrerebbe quindi imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri. 6 L’articolo 4 del regolamento n. 1972/2003, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 735/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2004 ( GU 2004, L 114, pag. 13 ), prevede un sistema di tassazione delle scorte eccedenti in libera pratica di taluni prodotti agricoli esistenti sul territorio dei nuovi Stati membri il giorno dell’adesione, tra i quali non è compreso lo zucchero (in prosieguo: gli «APA»). Il paragrafo 1 di tale articolo indica che, fatto salvo l’allegato IV, capitolo 4, dell’Atto di adesione, se a livello nazionale non si applicano norme più rigorose, i nuovi Stati membri riscuotono prelievi a carico dei detentori delle scorte in parola. L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1972/2003, come modificato, prevede l’importo del prelievo in questione e dispone che il suo gettito è imputato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro interessato. Infine, il successivo paragrafo 5 dello stesso articolo 4 contiene un elenco, diverso per ogni nuovo Stato membro, degli APA ai quali il regolamento si applica. Tali APA sono identificati per mezzo dei codici della nomenclatura combinata (NC), che figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), che è aggiornata dalla [OSCURATO:PERSONA] una volta l’anno. L’aggiornamento applicabile ai fatti del presente procedimento è avvenuto il 1 o gennaio 2004, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1789/2003 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 settembre 2003, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 ( GU 2003, L 281, pag. 1 ). 7 Il 14 gennaio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sempre sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione e dell’articolo 41, primo comma, dell’Atto di adesione, il regolamento (CE) n. 60/2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ( GU 2004, L 9, pag. 8 ). 8 L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 60/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 621/2005 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 aprile 2005 ( GU 2005, L 108, pag. 3 ), dispone che, entro il 31 maggio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto (in prosieguo: l’«eccedenza di zucchero») al 1 o maggio 2004. Tale disposizione prevede anche le modalità con cui la [OSCURATO:PERSONA] deve determinare l’eccedenza di cui trattasi. 9 Conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 60/2004, ai fini dell’applicazione degli articoli da 4 a 7 del regolamento medesimo, i termini «zucchero», «isoglucosio» e «fruttosio» sono definiti mediante diversi codici della NC. 10 Il successivo articolo 6, paragrafo 2, come modificato, dispone che ogni nuovo Stato membro interessato provvede ad eliminare dal mercato, senza intervento dell’Unione, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza di zucchero. L’eliminazione può essere effettuata, entro il 30 novembre 2005, esportando quest’ultimo senza restituzione da parte dell’Unione, utilizzandolo nel settore dei combustibili, o denaturandolo. 11 Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 6 del regolamento n. 60/2004, come modificato, ogni nuovo Stato membro predispone, per il 1 o maggio 2004, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati, che deve impiegare per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari alla loro eccedenza. Tali operatori devono fornire la prova che tale eliminazione sia avvenuta entro il 30 novembre 2005. Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un contributo finanziario proporzionale al quantitativo non eliminato, versato al bilancio nazionale di tale Stato membro. 12 L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 60/2004, come modificato, dispone che, entro il 31 marzo 2006, i nuovi Stati membri devono fornire alla [OSCURATO:PERSONA] la prova dell’eliminazione della loro eccedenza di zucchero. Il successivo paragrafo 2 prevede che ogni nuovo Stato membro sia tenuto al pagamento di un importo proporzionale alla parte della sua eccedenza di zucchero per cui tale prova non è stata fornita. L’importo in questione sarà versato al bilancio dell’Unione e preso in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005. 13 I regolamenti nn. 1789/2003, 1972/2003 e 60/2004 sono stati pubblicati in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , rispettivamente il 6 agosto 2004, il 3 marzo 2005 e il 4 luglio 2004. Misure adottate dalla Repubblica di Estonia prima dell’adesione 14 Il 7 aprile 2004, la Repubblica di Estonia ha adottato l’Üleliigse laovaru tasu seadus (legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti, RT I 2004, 30, 203). Con sentenza del 5 ottobre 2006, il Riigikohus (Corte suprema, Estonia) ha dichiarato l’articolo 6, paragrafo 1, di tale legge inapplicabile in quanto contrario al regolamento n. 1972/2003. Il giudice medesimo ha ritenuto che l’obbligo di applicare un coefficiente di 1,2 nel calcolo delle scorte di riporto, istituito da tale disposizione, non consentisse un trattamento sufficientemente differenziato di ciascun operatore. Al fine di dare attuazione a tale decisione, in data 25 gennaio 2007, il Parlamento estone ha introdotto una serie di modifiche alla legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (RT I 2007, 12, 65). Quest’ultima legge, in tal modo modificata (in prosieguo: l’«ÜLTS»), è entrata in vigore il 16 febbraio 2007 e disciplina retroattivamente le situazioni sorte successivamente al 1 o maggio 2004. 15 Ai sensi dell’articolo 4 dell’ÜLTS, gli operatori estoni sono tenuti a corrispondere un’imposta sulle scorte eccedenti in loro possesso che non siano state eliminate dal mercato nei termini assegnati. 16 A norma dell’articolo 7 dell’ÜLTS, le «scorte eccedenti» di ciascun operatore sono pari alla differenza tra le scorte effettivamente detenute alla data del 1 o maggio 2004 e le scorte di riporto. 17 L’articolo 6 dell’ÜLTS definisce la nozione di «scorte di riporto» nel senso della media annua delle scorte detenute da ciascun operatore nel corso dei quattro anni precedenti l’adesione, vale a dire degli anni dal 2000 al 2003, moltiplicata per 1,2. Al fine di attenuare il rigore di tale regola per gli operatori che non abbiano esercitato alcuna attività rilevante nel corso dei quattro anni di riferimento, il suddetto articolo 6 prevede, inoltre, due regole speciali, qui di seguito riportate. 18 Ai sensi dell’articolo 10 dell’ÜLTS, le scorte di riporto e le scorte eccedenti sono calcolate dal Ministero dell’Agricoltura estone sulla base delle dichiarazioni dell’operatore. Su domanda motivata di quest’ultimo, il Ministro dell’Agricoltura può tener conto di determinati fattori che possono spiegare un aumento delle scorte, indipendente da qualsiasi speculazione. 19 L’articolo 12 dell’ÜLTS obbliga gli operatori a eliminare le scorte eccedenti di zucchero facendo ricorso ad uno dei metodi previsti dal regolamento n. 60/2004. Misure adottate dall’Unione dopo l’adesione 20 Il 31 maggio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato l’eccedenza di zucchero di ciascun nuovo Stato membro adottando il regolamento (CE) n. 832/2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ( GU 2005, L 138, pag. 3 ). L’articolo 1 del suddetto regolamento ha fissato il quantitativo di zucchero che deve essere eliminato dal mercato interno per ciascuno dei cinque nuovi Stati membri per i quali si era infine constatata l’esistenza di un’eccedenza di zucchero. 21 Il 13 novembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2006/776/CE, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate ( GU 2006, L 314, pag. 35 ; in prosieguo: la «decisione sullo zucchero»). In tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che tre dei cinque nuovi Stati membri menzionati supra al punto 20 avevano comunicato, nel termine previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 60/2004, la prova dell’eliminazione di una parte delle eccedenze di zucchero constatate dal regolamento n. 832/2005. L’istituzione ha, quindi, calcolato l’importo del contributo finanziario da addebitare ai cinque Stati membri interessati, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 60/2004, in considerazione delle eccedenze per le quali tale prova non era stata fornita. Detto importo è stato calcolato, per ciascuno Stato membro interessato, moltiplicando il quantitativo non eliminato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 nel corso del periodo compreso tra il 1 o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Ai sensi dell’articolo 1 della decisione sullo zucchero, alla Repubblica di Estonia è stato imposto un contributo finanziario di un importo di EUR 45686268, importo che essa ha versato al bilancio dell’Unione in più rate, nei termini previsti dall’articolo 2 di tale decisione; l’ultima rata è stata versata nel dicembre 2009. 22 Il 4 maggio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sulla base dell’allegato IV, capitolo 4, paragrafo 4, dell’Atto di adesione, la decisione 2007/361/CE, relativa alla determinazione delle scorte eccedenti di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ( GU 2007, L 138, pag. 14 ; in prosieguo: la «decisione APA»). In tale decisione essa ha calcolato le eccedenze APA esistenti nel territorio dei nuovi Stati membri alla data dell’adesione nonché gli importi dei contributi finanziari da imputare ai nove Stati membri per i quali tali eccedenze erano state constatate al fine di coprire i costi della loro eliminazione. Tali importi, considerati come entrate per il bilancio dell’Unione, dovevano essere versati in quattro rate, l’ultima pagabile il 31 maggio 2010. Alla Repubblica di Estonia è stato imposto un contributo finanziario di un importo di EUR 6584000, importo che essa ha versato al bilancio dell’Unione nei termini impartiti. Sentenze impugnate 23 Con le sentenze del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), che non sono state oggetto d’impugnazione, il Tribunale ha annullato la decisione APA, in base al rilievo che il metodo di eliminazione delle eccedenze APA previsto da tale decisione non era conforme all’allegato IV, capitolo 4, paragrafo 2, dell’Atto di adesione. 24 Con sentenza del 12 luglio 2012, Pimix (C 146/11 , EU:C:2012:450 ), la Corte ha risposto a una domanda di pronuncia pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, proposta dal Riigikohus (Corte Suprema), in ordine all’interpretazione dell’articolo 288 TFUE, dell’articolo 297, paragrafo 1, TFUE nonché dell’articolo 58 dell’Atto di adesione. Tale questione era stata proposta nell’ambito di una controversia tra un’impresa estone e l’amministrazione estone in merito alla riscossione di un’imposta sulle scorte eccedenti di taluni APA in suo possesso, calcolata e riscossa ai sensi dell’ÜLTS. L’elemento principale della controversia era l’opponibilità dell’ÜLTS all’impresa interessata. Il giudice del rinvio nutriva dubbi a tal riguardo in considerazione del fatto, da un lato, che l’ÜLTS rinviava a diverse disposizioni dei regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003 e, dall’altro, che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale in lingua estone di tali regolamenti era successiva al 1 o maggio 2004, ma precedente all’avviso d’imposta ricevuto dall’impresa. 25 La Corte ha dichiarato che, con l’istituzione di un’imposta sulle scorte eccedenti di APA e con la fissazione di modalità di calcolo della stessa con l’adozione dell’ÜLTS, la Repubblica di Estonia aveva adempiuto gli obblighi derivanti dal regolamento n. 1972/2003. Tuttavia, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che, nel momento in cui l’ÜLTS è entrato in vigore il 1 o maggio 2004, i privati non erano in grado di prendere conoscenza dei prodotti sottoposti a tale prelievo sulla base di una normativa dell’Unione che fosse stata oggetto di regolare pubblicazione in lingua estone nella Gazzetta ufficiale, in secondo luogo, che l’ÜLTS non aveva fornito una definizione di tali prodotti, essendosi invece limitato a fare rinvio all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1972/2003 e, in terzo luogo, che i privati non erano in grado di identificare tali prodotti in base alla normativa nazionale, in quanto la nomenclatura doganale estone era stata abrogata a decorrere dal 1 o maggio 2004. La Corte ne ha concluso che le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003 non erano opponibili ai privati in Estonia, successivamente al 1 o maggio 2004, per non essere state oggetto di regolare pubblicazione in lingua estone nella Gazzetta ufficiale o per non essere state riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro (sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, C‑146/11 , EU:C:2012:450 , punti 39 , 41 e 42 ). 26 La Corte ha rilevato che tale conclusione non risultava contraddetta né dalla circostanza che l’impresa di cui trattasi nel procedimento principale era, in pratica, a conoscenza della portata dei propri obblighi a decorrere dal 1 o maggio 2004, né dallo scopo di garantire l’obiettivo del regolamento n. 1972/2003 (sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, C‑146/11 , EU:C:2012:450 , punti da 43 a 46 ). 27 Di conseguenza, la Corte ha risposto alle questioni proposte dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 58 dell’Atto di adesione dev’essere interpretato nel senso che osta, in Estonia, all’applicazione nei confronti dei privati di disposizioni del regolamento n. 1972/2003 che, al 1 o maggio 2004, non fossero né pubblicate nella Gazzetta ufficiale in lingua estone né riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro, anche qualora i privati medesimi avessero potuto prenderne conoscenza con altri mezzi (sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, C‑146/11 , EU:C:2012:450 , punto 47 ). Domanda della Repubblica di Estonia volta alla modifica della decisione sullo zucchero 28 Con lettera del 2 agosto 2012, la Repubblica di Estonia ha chiesto alla direzione generale (DG) «Agricoltura e sviluppo rurale» della [OSCURATO:PERSONA] di esprimere il proprio punto di vista sulle operazioni previste, alla luce delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), in materia di rimborso degli importi dei contributi finanziari versati al bilancio dell’Unione dai nuovi Stati membri in ragione dell’esistenza di eccedenze di prodotti agricoli e, segnatamente, in ragione dell’esistenza di eccedenze di zucchero. Il 17 settembre e l’8 novembre 2012, la Repubblica di Estonia e i servizi della [OSCURATO:PERSONA] si sono riuniti per discutere della questione. 29 Con lettera del 15 novembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica di Estonia che i versamenti da essa effettuati al bilancio dell’Unione in forza della decisione APA le sarebbero stati rimborsati. Il rimborso è avvenuto alla fine del mese di dicembre 2012. 30 Il 21 febbraio 2013 la Repubblica di Estonia e i servizi della [OSCURATO:PERSONA] si sono riuniti per discutere l’eventuale rimborso degli importi dei contributi finanziari versati dalla Repubblica di Estonia al bilancio dell’Unione conformemente alla decisione sullo zucchero. 31 Con lettera del 18 settembre 2013, indirizzata alla DG «Agricoltura e sviluppo rurale», la Repubblica di Estonia, ritenendo di non aver ricevuto una risposta esaustiva alla sua lettera del 2 agosto 2012, ne ha precisato il contenuto e ne ha completato la motivazione proponendo alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di riesame e di modifica della decisione sullo zucchero alla luce delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), cui consegue il rimborso dei versamenti effettuati al bilancio dell’Unione conformemente a tale decisione. 32 Con lettera del 22 dicembre 2014 (in prosieguo: l’«atto impugnato»), il direttore generale della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» (in prosieguo: il «direttore generale») ha risposto alla Repubblica di Estonia che non vi era luogo di modificare la decisione sullo zucchero. Procedimento e conclusioni delle parti 33 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2015 la Repubblica di Estonia ha proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento dell’atto impugnato. 34 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1 o luglio 2015 la Repubblica di Lettonia ha chiesto di intervenire nella controversia a sostegno della Repubblica di Estonia; l’intervento è stato autorizzato con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale del 2 settembre 2015. Tuttavia, la Repubblica di Lettonia non ha depositato memoria di intervento. 35 Con decisione del 15 giugno 2016 il Tribunale, su proposta della Prima Sezione, ha rimesso la causa alla Prima Sezione ampliata, ai sensi dell’articolo 28, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 36 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, il 13 luglio 2016, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti, cui le parti stesse hanno adempiuto nei termini impartiti. 37 All’udienza del 7 settembre 2016, cui la Repubblica di Lettonia non ha partecipato, la Repubblica di Estonia e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto le proprie difese orali rispondendo inoltre ai quesiti del Tribunale, 38 La Repubblica di Estonia, sostenuta dalla Repubblica di Lettonia, chiede che il Tribunale voglia: — annullare l’atto impugnato; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 39 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile; — in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; — condannare la Repubblica di Estonia alle spese. Sulla ricevibilità 40 Senza opporre formalmente eccezione d’irricevibilità con separato atto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’atto impugnato non è un atto impugnabile e che il ricorso è di conseguenza irricevibile, circostanza contestata dalla Repubblica di Estonia. 41 [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, due motivi d’irricevibilità, vertenti, il primo, in via principale, sulla natura dell’atto impugnato che esprimerebbe una mera manifestazione di opinione, e il secondo, in via subordinata, sul carattere confermativo di tale atto. Sul primo motivo di irricevibilità 42 [OSCURATO:PERSONA] rileva, da un lato, che, essendo la Repubblica di Estonia debitrice degli importi di cui alla decisione sullo zucchero prima dell’adozione dell’atto impugnato e essendolo ancora successivamente alla sua adozione, l’atto de quo non ha avuto conseguenze giuridiche e, dall’altro, che l’atto medesimo contiene una mera analisi tecnica sull’influenza delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) sulla decisione sullo zucchero. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato tale argomento nella propria risposta alle questioni scritte poste dal Tribunale nonché all’udienza. Essa ha fatto presente che l’atto impugnato non costituiva una vera e propria decisione recante diniego di modifica della decisione sullo zucchero, bensì una mera manifestazione di opinione, ascrivibile alla DG «Agricoltura e sviluppo rurale». A tal riguardo essa ha aggiunto, all’udienza, che la Repubblica di Estonia non aveva chiaramente chiesto la modifica della decisione sullo zucchero avendo invece chiesto di ottenere il parere della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» in ordine alla possibilità di riesaminare tale decisione. L’atto impugnato conterrebbe, quindi, il parere tecnico richiesto. 43 La Repubblica di Estonia contesta gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. 44 Nell’ambito dei ricorsi di annullamento proposti da Stati membri o dalle istituzioni sono considerati atti impugnabili, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni dell’Unione e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (v. sentenza del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑463/10 P e C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Tali effetti devono essere valutati in funzione di criteri obiettivi, quali il contenuto dell’atto, tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato (sentenza del 13 febbraio 2014Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/13 P , EU:C:2014:70 , punto 55 ). 45 Qualsiasi lettera di un’istituzione dell’Unione inviata in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario non costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 27 gennaio 1993, Miethke/Parlamento, C‑25/92 , EU:C:1993:32 , punto 10 ). In particolare, una manifestazione di opinione proveniente da un’istituzione dell’Unione non può costituire una decisione atta a formare oggetto di un ricorso di annullamento, essendo espressa in un ambito nel quale l’istituzione stessa non ha alcuna competenza decisionale, ma soltanto la possibilità di esprimere la propria opinione, che non vincola le autorità competenti, e che né dalla formulazione né dal contenuto della manifestazione di opinione risulta che essa intende produrre un qualsiasi effetto giuridico (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 1980, Sucrimex e Westzucker/[OSCURATO:PERSONA], 133/79 , EU:C:1980:104 , punti da 16 a 18 ). 46 Da quanto esposto ai punti da 28 a 32 supra risulta che l’atto impugnato ha posto termine a una lunga serie di scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Estonia e costituisce una risposta alla lettera da quest’ultima indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2013. 47 La lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] dalla Repubblica di Estonia il 18 settembre 2013 inizia con le seguente menzione: «Domanda di modifica della [decisione sullo zucchero]». Essa si articola su due capi. Il primo capo è dedicato all’esposizione dei fatti. Il secondo, rubricato «Domanda del[la Repubblica di Estonia]», contiene una motivazione dettagliata diretta a dimostrare l’incompatibilità della decisione sullo zucchero con le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), lette congiuntamente. La Repubblica di Estonia, nell’ultimo comma di tale capo, afferma che «si deve effettuare un riesame e una modifica della [decisione sullo zucchero] a partire dall’interpretazione [degli] att[i] giuridic[i] dell’Unione effettuata nelle [sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 )] al fine di mettere la decisione in conformità con il significato e con la portata [degli atti di cui trattasi], [come] avrebbero dovuto essere compresi e applicati sin dalla [loro] entrata in vigore». 48 Va quindi osservato che, con la propria lettera del 18 settembre 2013, la Repubblica di Estonia non intendeva ottenere una mera analisi tecnica da parte della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» sulla possibilità teorica di riesaminare la decisione sullo zucchero. Si trattava di una domanda di riesame e di modifica di tale decisione. 49 La formulazione dell’atto impugnato conferma che il direttore generale stesso aveva ritenuto che la lettera del 18 settembre 2013 fosse una domanda di modifica della decisione sullo zucchero. 50 Infatti, innanzitutto, l’atto impugnato inizia con la seguente menzione: «Soggetto: Le vostre domande di modifica della [decisione sullo zucchero]». 51 Successivamente, nell’atto impugnato, il direttore generale ha fatto presente che la Repubblica di Estonia era stata in contatto con la [OSCURATO:PERSONA] in diverse occasioni «al fine di ottenere la modifica della decisione sullo zucchero». 52 Da ultimo, il direttore generale ha precisato che esso intendeva dedurre due generi di argomenti «per respingere [la] domanda [della Repubblica di Estonia] di modifica della decisione sullo zucchero». 53 Del resto, il periodo finale dell’atto impugnato, secondo cui, alla luce di quanto precedentemente esposto nell’atto medesimo, la DG «Agricoltura e sviluppo rurale», non poteva concludere nel senso che la decisione sullo zucchero fosse inficiata da errore e dovesse quindi essere modificata, non costituisce l’espressione di una mera opinione tecnica, ma, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il rigetto di una domanda di modifica della decisione sullo zucchero. 54 [OSCURATO:PERSONA] era competente a riesaminare e, se del caso, modificare la decisione sullo zucchero da essa precedentemente adottata. Inoltre, dalla formulazione e dal contenuto dell’atto impugnato risulta chiaramente che, con tale atto, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso respingere definitivamente la domanda di modifica della decisione sullo zucchero della Repubblica di Estonia. Di conseguenza, l’atto impugnato non può essere considerato come corrispondente ad una mera manifestazione di opinione priva di effetti giuridici. 55 Tale conclusione non può essere contraddetta dalla circostanza, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], che la Repubblica di Estonia era debitrice degli importi di cui alla decisione sullo zucchero prima dell’adozione dell’atto impugnato e lo era ancora successivamente alla sua adozione. 56 Infatti, se è vero che l’atto impugnato non ha condotto all’imposizione di alcun obbligo pecuniario a carico della Repubblica di Estonia, ciò non significa che esso sia necessariamente privo di effetti giuridici, in quanto oppone un rifiuto definitivo alla domanda motivata della Repubblica di Estonia volta ad ottenere una modifica della decisione sullo zucchero, modifica alla quale essa ritiene di avere diritto. 57 Il primo motivo d’irricevibilità dev’essere, dunque, respinto. Sul secondo motivo d’irricevibilità Osservazioni preliminari 58 Secondo costante giurisprudenza, nel caso in cui l’atto impugnato sia puramente confermativo di un atto anteriore, il ricorso è ricevibile esclusivamente a condizione che l’atto confermato sia stato impugnato entro i termini. Di conseguenza, qualora un ricorrente lasci scadere il termine per impugnare la decisione con cui sia stato stabilito in termini univoci un provvedimento produttivo di effetti giuridici di natura obbligatoria che incidano sui suoi interessi, tale termine non può essere ripristinato per effetto della richiesta rivolta all’istituzione di rivedere la sua decisione e della proposizione del ricorso avverso la decisione di diniego che confermi la decisione precedentemente emanata (v. sentenze del 15 marzo 1995, COBRECAF e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑514/93 , EU:T:1995:49 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata; del 10 luglio 1997, AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑227/95 , EU:T:1997:108 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 12 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/CdT, T‑456/07 , EU:T:2010:39 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 59 Tuttavia, una domanda diretta al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva può essere giustificata dall’esistenza di fatti nuovi e rilevanti. Qualora l’atto costituisca la risposta a una domanda in cui vengano dedotti fatti nuovi e rilevanti e con cui l’amministrazione sia invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione, tale atto non può essere considerato avente natura meramente confermativa, laddove si pronunci sui fatti medesimi e contenga, in tal modo, un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente. Del resto, a seguito del riesame, fondato su fatti nuovi e rilevanti, di una decisione divenuta definitiva, l’istituzione interessata dovrà emanare una nuova decisione, la cui legittimità potrà essere eventualmente contestata dinanzi al giudice dell’Unione. Per contro, in assenza di fatti nuovi e rilevanti, l’istituzione non sarà tenuta a procedere a un riesame della sua decisione precedente (sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/[OSCURATO:PERSONA], T‑186/98 , EU:T:2001:42 , punti da 46 a 48 , e del 13 novembre 2014, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], T‑481/11 , EU:T:2014:945 , punti 34 e 35 ). 60 Alla luce di tale giurisprudenza si deve ritenere che un atto sia stato adottato a seguito di un riesame della situazione, il che ne esclude il carattere confermativo, qualora l’atto stesso sia stato adottato o su domanda dell’interessato o su iniziativa del suo autore, sulla base di elementi rilevanti non presi in considerazione al momento dell’adozione dell’atto precedente. Proprio per il fatto di non essere stati presi in considerazione, tali elementi sono nuovi. Al contrario, se gli elementi di fatto e di diritto sui quali poggia il nuovo atto non sono diversi da quelli che hanno giustificato l’adozione dell’atto precedente, questo nuovo atto è meramente confermativo dell’atto precedente (sentenza del 13 novembre 2014, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], T‑481/11 , EU:T:2014:945 , punti 36 e 37 ). 61 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se l’atto impugnato doveva essere considerato come una decisione e non come una mera manifestazione di opinione priva di effetti giuridici, sarebbe una decisione confermativa della decisione sullo zucchero. La Repubblica di Estonia intenderebbe, in realtà, eludere il divieto di proporre un ricorso contro tale decisione dopo lo scadere del termine di cui all’articolo 263 TFUE. Orbene, per giustificare tale elusione essa non potrebbe richiamarsi alle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), che chiarirebbero solamente la portata di talune disposizioni, come avrebbero dovuto essere comprese dal momento della loro entrata in vigore. Non si tratterebbe, quindi, di un fatto nuovo idoneo a giustificare il riesame di una decisione. 62 [OSCURATO:PERSONA] deduce peraltro una serie di osservazioni relative al merito della controversia, secondo cui le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) non potrebbero essere considerate come elementi rilevanti, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 59 e 60 supra. 63 La Repubblica di Estonia replica alla [OSCURATO:PERSONA] che l’atto impugnato non è una mera decisione confermativa, poiché esso esamina l’impatto di tre elementi nuovi sulla decisione sullo zucchero, ovvero le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ). La Repubblica di Estonia aggiunge di non aver contestato tale decisione, non avendo alcun motivo per dubitare della sua legittimità prima della pronuncia di tali sentenze. Le consultazioni che hanno seguito la domanda di modifica della decisione sullo zucchero, tra la Repubblica di Estonia e la [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbero che essa non aveva dichiarato la sua posizione definitiva prima dell’adozione dell’atto impugnato. 64 Inoltre, la Repubblica di Estonia contesta le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] volte a dimostrare che le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) non costituirebbero elementi rilevanti, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 59 e 60 supra. 65 Si deve pertanto esaminare se le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) possano essere considerate quali elementi nuovi e rilevanti, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 59 e 60 supra. Sulla questione se le sentenze dedotte possano essere considerate elementi nuovi 66 È pacifico che le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) siano state pronunciate successivamente all’adozione della decisione sullo zucchero. Dette sentenze non hanno, quindi, potuto essere prese in considerazione al momento dell’adozione della decisione sullo zucchero. La circostanza che tali sentenze siano posteriori alla decisione sullo zucchero non è sufficiente perché esse siano considerate come elementi nuovi, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 59 e 60 supra. 67 Infatti, va rilevato che la Repubblica di Estonia si fonda, a sostegno della propria richiesta di modifica della decisione sullo zucchero, non sulla pronuncia stessa delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), ovvero su un fatto ivi rilevato, bensì su un’applicazione analogica del ragionamento giuridico seguito dal giudice dell’Unione in tali sentenze. 68 Orbene, per quanto riguarda la sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), va ricordato che l’interpretazione che, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, la Corte dà di una norma del diritto dell’Unione chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore, così che una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata (v. sentenza del 12 febbraio 2008, Kempter, C‑2/06 , EU:C:2008:78 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 69 La sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), non fa altro che chiarire lo stato del diritto esistente, come avrebbe potuto e dovuto essere inteso dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica di Estonia al momento dell’adozione della decisione sullo zucchero. 70 Per quanto riguarda le sentenze del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) va rilevato, da un lato, che le irregolarità che viziavano la decisione APA, rilevate da tali sentenze e che ne giustificavano l’annullamento, le quali, secondo la Repubblica di Estonia, viziavano altresì la decisione sullo zucchero, sussistevano già al momento dell’adozione di tale decisione e che nulla impediva alla Repubblica di Estonia di farle valere nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento della stessa. 71 Dall’altro lato, il ragionamento giuridico seguito dal Tribunale nelle sentenze del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), ha meramente rilevato l’esistenza di irregolarità che viziavano la decisione APA. Orbene, va osservato che la presa in considerazione della motivazione da cui risultano le ragioni esatte dell’illegittimità accertata dal giudice dell’Unione in una sentenza di annullamento ha soltanto lo scopo di determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo e, di conseguenza, un punto della motivazione di una sentenza di annullamento non può applicarsi a persone che non erano parti processuali e nei confronti delle quali la sentenza non può pertanto far stato. In tali circostanze, sebbene l’articolo 263 TFUE imponga all’istituzione interessata di evitare che qualsiasi atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato dalle medesime irregolarità individuate nella sentenza di annullamento, tale disposizione non implica che essa debba, su domanda dell’interessato, riesaminare decisioni identiche o simili asseritamente viziate dalla medesima irregolarità, indirizzate a destinatari diversi dal ricorrente (sentenza del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑310/97 P , EU:C:1999:407 , punti 55 e 56 ). 72 Le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), non possono, quindi, essere considerate elementi nuovi ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 59 e 60 supra. A tal riguardo, si deve rilevare, come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che la Repubblica di Estonia intende, in realtà, eludere il divieto di proporre un ricorso contro la decisione sullo zucchero successivamente alla scadenza del termine all’uopo previsto dall’articolo 263 TFUE, il che equivarrebbe a consentire al destinatario di un atto di chiederne la modifica in qualsiasi momento alla luce di una giurisprudenza successiva e, quindi, la messa in discussione indefinita degli atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici. Orbene, il termine di cui all’articolo 263 TFUE intende proprio preservare la certezza del diritto, evitando una simile messa in discussione indefinita (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 1978, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, 156/77 , EU:C:1978:180 , punto 20 ). La sola circostanza che né l’amministrazione, all’occasione dell’adozione della decisione, né il destinatario della stessa, prima dello scadere del termine di ricorso contro tale decisione, non abbiano preso in considerazione o dedotto un’interpretazione del diritto o un ragionamento giuridico seguiti dal giudice dell’Unione in una sentenza successiva non può rimettere in discussione il carattere definitivo della decisione medesima. 73 Su tale questione la Repubblica di Estonia fa valere, nella propria risposta ai quesiti scritti del Tribunale, che «il principio della (…) certezza del diritto non può escludere la revisione di una decisione amministrativa ove risulti che essa è contraria al diritto dell’Unione», il che sarebbe, in particolare, confermato dalle considerazioni accolte dalla Corte nella sentenza del 19 settembre 2006, i-21 Germany e Arcor ( C‑392/04 e C‑422/04 , EU:C:2006:586 , punto 52 ). Tuttavia, se è pur vero che, in tale sentenza, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un limite al principio della certezza del diritto per quanto riguarda decisioni amministrative contrarie al diritto dell’Unione e divenute definitive, tale da giustificare la loro modifica in talune circostanze, essa ha precisato che tali limiti non sono applicabili ove il richiedente il riesame della decisione divenuta definitiva non abbia esaurito tutti mezzi di tutela giurisdizionale a sua disposizione contro la decisione medesima (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2006, i-21 Germany e Arcor ( C‑392/04 e C‑422/04 , EU:C:2006:586 , punti 53 e 54 ). 74 In assenza di elementi nuovi, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 59 e 60 supra, dedotti dalla Repubblica di Estonia nella propria domanda di riesame e sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe pronunciata, si deve considerare che l’atto impugnato ha carattere confermativo della decisione sullo zucchero. 75 Pertanto è solo ad abundantiam che occorre esaminare se le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), possano essere considerate elementi rilevanti. Sulla questione se le sentenze dedotte possano essere considerate elementi rilevanti 76 Un elemento dev’essere considerato rilevante, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 59 e 60 supra, laddove sia idoneo a modificare in modo sostanziale la situazione giuridica quale presa in considerazione dagli autori dell’atto precedente, quale, segnatamente, un elemento che susciti dubbi in ordine alla fondatezza della soluzione adottata con l’atto medesimo (v. sentenza del 13 novembre 2014, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], T‑481/11 , EU:T:2014:945 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 77 Si deve, pertanto, esaminare se le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), suscitino dubbi sulla fondatezza della decisione sullo zucchero. 78 Tale questione non è stata discussa dalla Repubblica di Estonia e dalla [OSCURATO:PERSONA] in modo specifico sotto il profilo della ricevibilità del ricorso. Tuttavia, a sostegno del primo motivo, la Repubblica di Estonia ha dedotto una serie di argomenti diretti a dimostrare che l’illegittimità della decisione sullo zucchero risultava dalla lettura delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), argomenti che sono contestati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 79 A tale proposito, la Repubblica di Estonia rileva, in sostanza, che una lettura congiunta delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), evidenzia come la decisione sullo zucchero fosse contraria alle disposizioni dell’allegato IV, capitolo 4, paragrafo 2, dell’Atto di adesione e dell’articolo 58 dello stesso. A suo parere, anzitutto, l’obiettivo del sistema di eliminazione delle eccedenze di zucchero adottato in vista dell’adesione sarebbe consistito nell’evitare qualunque turbativa del buon funzionamento dei meccanismi previsti dall’organizzazione comune del mercato dello zucchero. Proprio al fine di realizzare tale obiettivo il regolamento n. 60/2004 avrebbe imposto ai nuovi Stati membri l’obbligo, da un lato, di predisporre, al 1 o maggio 2004, un sistema per l’accertamento delle eccedenze di zucchero presso i principali operatori interessati, e, dall’altro, di obbligare gli operatori medesimi a fornire la prova dell’eliminazione di dette scorte anteriormente al 30 novembre 2005 ovvero a versare un contributo finanziario per la quantità non eliminata. La Repubblica di Estonia avrebbe soddisfatto tale obbligo adottando l’ÜLTS. Peraltro, dalla sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), deriverebbe che, in applicazione dell’articolo 58 dell’Atto di adesione, un regolamento non pubblicato in lingua estone non sarebbe stato opponibile agli operatori estoni, anche qualora essi fossero stati informati degli obblighi che derivavano e li avessero rispettati. Di conseguenza, l’ÜLTS, rinviando alle disposizioni del regolamento n. 60/2004 e ai codici della NC per lo zucchero di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), pubblicati in lingua estone rispettivamente il 6 agosto e il 4 luglio 2005, non poteva essere opposto agli operatori estoni. La Repubblica di Estonia rileva che, per tale motivo, successivamente alla pronuncia della sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), essa ha rimborsato agli operatori estoni interessati gli importi versati conformemente all’ÜLTS. Il proprio obbligo di eliminazione delle eccedenze risultante dal regolamento n. 60/2004 sarebbe quindi stato ridotto, in pratica, al pagamento di un mero contributo finanziario al bilancio dell’Unione. Orbene, conformemente alle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), ciò sarebbe incompatibile con l’allegato IV, capitolo 4, paragrafo 2, dell’Atto di adesione. 80 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della Repubblica di Estonia. 81 Si deve rilevare che gli argomenti della Repubblica di Estonia sono fondati su due asserzioni cumulative, ovvero, da un lato, che dalla sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), emergerebbe la sua impossibilità di ottenere presso gli operatori estoni le somme previste dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004 e, dall’altro lato, che dalle sentenze del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), emergerebbe che, tenuto conto di tale impossibilità, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto chiedere il versamento di un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. 82 Si deve quindi esaminare ciascuna di tali affermazioni, tenendo presente che il rigetto di una delle due sarebbe sufficiente a dichiarare infondati gli argomenti della Repubblica di Estonia e, di conseguenza, a dichiarare che essa non è riuscita a dimostrare che le sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ) dovessero essere considerate elementi rilevanti, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 59 e 60 supra. 83 A sostegno della sua prima affermazione, secondo cui sarebbe stato impossibile ottenere presso gli operatori estoni le somme di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004, la Repubblica di Estonia rileva che l’obbligo gravante sugli operatori, in forza dell’ÜLTS, di versare un contributo finanziario al suo bilancio nazionale in caso di non eliminazione delle loro scorte eccedenti di zucchero, non era opponibile a detti operatori, sebbene la data in cui essi dovevano versare detto contributo fosse successiva a quella della pubblicazione in lingua estone del regolamento n. 60/2004. La data nella quale sono sorti gli obblighi degli operatori sarebbe il 1 o maggio 2004, data in cui le scorte eccedenti sarebbero state determinate e i nuovi Stati membri avrebbero dovuto disporre di un sistema per la constatazione delle eccedenze. Ciò risulterebbe confermato, in sostanza, dalla sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), nella quale gli avvisi d’imposta fondati sull’ÜLTS sarebbero stati dichiarati inopponibili agli operatori, nonostante fossero stati emessi dopo la pubblicazione in lingua estone del regolamento n. 1972/2003. Peraltro, secondo la giurisprudenza, non sarebbe giustificato fondarsi su una data diversa dal 1 o maggio 2004 per l’applicazione delle misure transitorie al fine dell’adesione. 84 A tal proposito, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto pretende la Repubblica di Estonia, il fatto generatore dell’imposta che gli operatori estoni dovevano versare al bilancio nazionale estone, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004, come modificato, non era il possesso delle scorte eccedenti alla data dell’adesione. Infatti, da tale disposizione deriva chiaramente che il fatto generatore dell’imposta era la mancata eliminazione delle scorte eccedenti al 30 novembre 2005. Orbene, i regolamenti nn. 1789/2003 e 60/2004 erano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale in lingua estone più di quindici mesi prima di tale data (v. punto 13 supra). Si deve quindi rilevare che la mancata pubblicazione di tali regolamenti nella Gazzetta ufficiale in lingua estone alla data dell’adesione non impediva alla Repubblica di Estonia di opporre l’ÜLTS agli operatori estoni al fine di ottenere il pagamento dell’imposta di cui trattasi. 85 Tale conclusione non è contraddetta dall’argomento della Repubblica di Estonia secondo il quale, nella sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), gli avvisi d’imposta fondati sull’ÜLTS sarebbero stati dichiarati inopponibili agli operatori, nonostante fossero stati emessi successivamente alla pubblicazione in lingua estone dei regolamenti nn. 1789/2003 e 1972/2003. 86 Infatti, nella sentenza del 12 luglio 2012, Pimix, ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), la Corte ha rilevato che l’obbligo di corrispondere un’imposta sulle scorte eccedenti di APA, di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1972/2003, è determinato in funzione delle scorte detenute alla data di adesione e che, di conseguenza, la data di emissione dell’avviso d’imposta è irrilevante ai fini del fatto generatore dell’imposta medesima. Tale rilievo non è trasponibile alla fattispecie in esame, poiché l’obbligo di corrispondere un’imposta sulle scorte eccedenti di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1972/2003 e quello di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004, sono sorti in momenti diversi. Di conseguenza, mentre l’imposta di cui al regolamento n. 1972/2003 era dovuta in ragione del mero possesso delle scorte eccedenti alla data dell’adesione, quella di cui al regolamento n. 60/2004 non poteva essere percepita in ragione di tale mero possesso alla data suddetta. L’operatore aveva la possibilità di evitare il pagamento dell’imposta eliminando le scorte eccedenti in suo possesso. L’obbligo di corrispondere tale imposta era, in realtà, una conseguenza della violazione dell’obbligo di eliminare dette scorte gravante sull’operatore. 87 L’affermazione della Repubblica di Estonia secondo cui sarebbe stato impossibile ottenere presso gli operatori estoni le somme di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004, non trova fondamento nella sentenza del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), e dev’essere respinta. 88 Di conseguenza, alla luce del carattere cumulativo delle due affermazioni effettuate dalla Repubblica di Estonia a sostegno della tesi secondo la quale l’illegittimità della decisione sullo zucchero deriverebbe dalla lettura delle sentenze del 12 luglio 2012, Pimix ( C‑146/11 , EU:C:2012:450 ), del 29 marzo 2012, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑248/07 , non pubblicata, EU:T:2012:170 ), e del 29 marzo 2012, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑262/07 , EU:T:2012:171 ), essendo il rigetto di una delle due sufficiente a respingere la tesi medesima (v. punto 82 supra), si deve rilevare che dette sentenze non possono essere considerate come elementi rilevanti, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 59 e 60 supra, senza che sia necessario procedere all’esame della seconda affermazione. 89 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che gli elementi sui quali si fonda la domanda di modifica della decisione sullo zucchero rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] dalla Repubblica di Estonia non possono essere considerati né nuovi né rilevanti, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 59 e 60 supra. Alla luce di tali rilievi, l’atto impugnato dev’essere considerato quale decisione confermativa della decisione sullo zucchero e il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile. Sulle spese 90 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 91 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica di Estonia, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. 92 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nel procedimento sopportano le proprie spese. La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La Repubblica di Estonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 marzo 2017. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’estone.
Sentenza Corte di giustizia UE/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris