CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 21729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33991/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] rep. 4.472 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Panama, n. 74 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - contro ricorrente - 2,(A52- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1120/2019, pubblicata in data 3 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la nullità della scrittura privata del 22 dicembre 2013 — con la quale il convenuto, titolare dello Studio tecnico a lui intestato e sino a quel momento condotto, aveva ceduto all'attore l'attività gestita dal medesimo Studio tecnico, a fronte del versamento dell'importo di euro 165.000,00, da corrispondere ratealmente alle scadenze stabilite, garantito da effetti cambiari — perché priva di causa o di interesse meritevole di tutela, con conseguenti effetti restitutori riferiti al periodo in cui il contratto aveva avuto esecuzione e, in subordine, al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto, a far data dalla concorde volontà espressa dalle parti, come da corrispondenza intercorsa tra le parti, con conseguente restituzione degli effetti cambiari e di ogni spostamento patrimoniale avvenuto in epoca successiva alla risoluzione. L'attore chiese, altresì, in via subordinata, nel caso in cui la scrittura privata fosse stata ritenuta valida, la condanna del convenuto al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale e, in ogni caso, il versamento della somma di euro 25.083,00 illegittimamente trattenuta dal Waldbrunner per l'attività professionale svolta, in costanza di validità dell'accordo, in favore del Comune di Parma. Il convenuto, costituitosi in giudizio, oltre a chiedere il rigetto delle domande di parte attrice, spiegò domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 347.658,08, quale importo dovuto in forza del contratto in quanto valido ed efficace. Il Tribunale, espletata l'attività istruttoria (escussione dei testi ed assunzione dell'interrogatorio formale delle parti), rigettò le domande dell'attore, affermando la validità ed efficacia della scrittura privata del 22 dicembre 2003, ed accolse parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando il Prada a corrispondere l'importo di euro 96.750,00, oltre interessi di legge a far tempo dal 21 marzo 2005, ossia dalla data in cui doveva ritenersi che le parti avessero consensualmente risolto il contratto. In particolare, il giudice di primo grado rilevò che l'accordo si era consensualmente risolto e, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale, reputò che l'effetto risolutivo operasse solo per il futuro, rimanendo dovute le prestazioni periodiche connesse alla collaborazione professionale e alle spese per lo studio, e condannò il Prada a corrispondere alla controparte l'importo di euro 96.750,00, oltre interessi legali, di cui euro 67.500,00 quale corrispettivo per l'uso della licenza del segno distintivo dello studio. 2. La sentenza, impugnata dal Prada, venne parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bologna, che condannò l'appellante al pagamento del minor importo di euro 29.250,00, oltre interessi legali a decorrere dal 21 marzo 2005. Aderendo alla ricostruzione del primo giudice, la Corte territoriale ha confermato la natura di contratto misto della pattuizione sottoscritta dalle parti in data 22 marzo 2003, avente in parte effetti obbligatori ed in parte effetti reali, osservando che gli elementi acquisiti durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado avevano confermato l'esistenza della causa di scambio, emergente dal testo contrattuale e dal comportamento delle parti, la fissazione del prezzo di euro 165.000,00 per il subentro del Prada nell'attività professionale svolta dal Waldbrunner presso il suo studio, l'affiancamento, sia pure remunerato, del Waldbrunner al Prada per un periodo compreso tra i tre e i cinque anni, per venti ore settimanali, unitamente alla condivisione delle spese dello studio (affitto, spese condominiali ed utenze), come pure la cessione dei cespiti, ossia dei beni finalizzati all'esercizio dell'attività ceduta, al pari dell'utilizzo del nome dello Studio, al fine di incrementare il volume d'affari e la clientela conseguiti dal Waldbrunner. Rilevò pure che gli impegni assunti dal Waldbrunner erano stati rispettati, non essendo stati perpetrati atti di concorrenza sleale in danno del Prada, tanto che il primo aveva ridotto la propria attività professionale ed i relativi redditi, collaborando lealmente al servizio del Prada. Con riguardo al secondo motivo di gravame, la Corte precisò che, il Tribunale, dando atto dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto, aveva deciso di mantenere in capo al Waldbrunner le somme corrisposte al 15 marzo 2005 per le prime due rate del prezzo pattuito, rispettivamente pari ad euro 35.000,00 e 32.500,00, ritenendo che detto importo dovesse essere considerato quale corrispettivo per l'utilizzo del logo nel periodo in cui il contratto aveva avuto esecuzione e non quale parte del prezzo pattuito per la cessione dell'attività; tale interpretazione, ad avviso dei giudici di appello, contrastava con la volontà espressa dalle parti nella scrittura privata, in cui era stato espressamente previsto il versamento delle prime due rate quale prezzo da corrispondere, rispettivamente entro il 15 gennaio 2004 ed il 15 gennaio 2005, a fronte della cessione dell'attività professionale facente capo allo Studio tecnico condotto dal Waldbrunner. Precisò, al riguardo, che l'utilizzo del logo dello Studio, pur se espressamente pattuito dalle parti nella scrittura privata, non era stato oggetto di valutazione economica, mentre le rate del prezzo d'acquisto concordate non potevano essere inquadrate in modo diverso da quello voluto dalle parti, e che, in ogni caso, l'accoglimento, sul punto, dell'appello discendeva dagli effetti retroattivi della risoluzione consensuale. Accogliendo il motivo di gravame, i giudici d'appello decurtarono dall'importo liquidato con la sentenza di primo grado, pari ad euro 96.750,00, le somme oggetto delle prime due rate del prezzo di acquisto, pari a complessivi euro 67.500,00. La Corte ritenne invece infondati gli ulteriori profili di censura del secondo motivo di appello, concernenti il riconoscimento degli importi versati in costanza di rapporto perché riguardanti prestazioni ad esecuzione continuata salvaguardate dagli effetti della risoluzione, nonché la richiesta di restituzione degli effetti cambiari consegnati in garanzia per il pagamento del prezzo pattuito, e respinse il terzo motivo di gravame, riguardante la presunta appropriazione dell'importo di euro 25.083,03. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la suddetta decisione d'appello. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. cod. proc. civ. In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo la «violazione ed erronea applicazione degli artt. 1658 (1458) e 2033 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in terna di effetto della risoluzione consensuale della scrittura del 22.12.2003 con riferimento all'errata assegnazione dell'importo di euro 67.500,00 in favore del Waldbrunner», il ricorrente si duole che, a seguito della intervenuta risoluzione del contratto di cessione dello studio, sia stata ritenuta priva di giustificazione causale l'attribuzione di euro 67.500,00, prevista dalla sentenza di primo grado. Premesso che la decisione impugnata si fonda su due presupposti, ossia la volontà contrattuale, inequivocabilmente espressa nel senso di qualificare le due rate di euro 35.000,00 e di euro 32.500,00 quale prezzo da corrispondere per la cessione dell'attività professionale riconducibile allo Studio tecnico, e gli effetti retroattivi tipici della declaratoria di risoluzione consensuale, consistenti nella restituzione del prezzo versato e nella negazione della pattuita cessione dell'attività oggetto del contratto, sostiene il ricorrente che, al contrario, la volontà contrattuale, se idonea alla determinazione del prezzo pattuito ed alla relativa obbligazione restitutoria conseguente alla declaratoria di risoluzione, non consente di escludere il diritto di trattenere la somma di euro 67.500,00, che discende proprio dagli effetti tipici della risoluzione, da cui sorge l'obbligo, a carico di ciascun contraente, di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa. Assume il ricorrente che, nel caso di specie, la mera «restituzione» dell'attività professionale acquisita a titolo definitivo, in esecuzione di un contratto poi risolto, non esaurisce le obbligazioni incombenti sul cessionario, il quale, in virtù degli effetti traslativi immediati dell'attività, a fronte del pagamento differito del corrispettivo per la cessione, si era giovato dei benefici economici di tale subingresso fino alla risoluzione ed era, di conseguenza, tenuto alla restituzione, nei medesimi termini economici, di tale prestazione, in ragione della risoluzione; con la precisazione che il parametro economico di tale obbligazione non poteva che essere rapportato all'unico elemento utilizzabile, contenuto nella scrittura privata, costituito dalla valutazione complessiva ed unitaria dell'attività professionale oggetto della cessione, ed in particolare dalla quota di esso percepita in costanza di rapporto. Lamenta, quindi, il ricorrente che la decisione della Corte d'appello determina uno squilibrio del rapporto sinaVagmatico, poiché penalizza la parte cedente a favore della parte acquirente che è tenuta alla sola restituzione del prezzo, puntualmente determinato in contratto, e non attribuisce alcun valore economico all'utilizzo del logo dello studio. 2. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata per «violazione ed erronea applicazione degli artt. 13:22, 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in tema di interpretazione della scrittura privata del 22.12.2003 con riferimento all'errata assegnazione dell'importo di euro 67.500,00 in favore del Waldbrunner», il ricorrente si duole dell'erronea interpretazione della scrittura privata da parte della Corte d'appello, che non avrebbe valorizzato la complessiva e prevalente causa di scambio tra la cessione dello studio professionale ed il pagamento del corrispettivo di tale cessione e non avrebbe tenuto conto che la prevalente causa di scambio deve essere raccordata con l'utilizzo della dicitura «[OSCURATO:PERSONA]» (prevista nella scrittura), avente la funzione economica di conservare e aumentare il valore economico precedentemente fissato nell'oggetto della cessione ed ancorato al corrispettivo, con i connessi e conseguenti benefici in termini di clientela e volume d'affari in capo al cessionario. Ne deriva, ad avviso del ricorrente, che la scelta interpretativa dei giudici d'appello contrasta con i richiamati criteri ermeneutici, perché fornisce, da un lato, una interpretazione riduttiva del termine utilizzato in contratto di «prezzo stabilito per la cessione» e, dall'altro, omette di considerare che tale scelta negoziale ricomprende legittimamente nella valutazione economica in essa espressa ogni altra prestazione che non sia stata oggetto di espressa previsione di corrispettivo ovvero di esclusione, ma che sia, comunque, riconducibile all'oggetto della cessione e, quindi, al corrispettivo indicato. 3. I motivi, strettamente connessi, posson essere esaminati congiuntamente e sono infondati. 3.1. L'odierno ricorrente, pur dando atto della causa del contratto di scambio contro prezzo della cessione dell'intera attività, contesta l'interpretazione dell'accordo contrattuale emergente dalla sentenza impugnata e sostiene che una più corretta interpretazione del testo contrattuale non consente di omettere la valutazione «della licenza d'uso» del segno distintivo (dicitura [OSCURATO:PERSONA] \Valdbrunner) che il Prada ha utilizzato sino all'intervenuta risoluzione. 3.2. La tesi difensiva del ricorrente è preclusa sia dalla univoca volontà delle parti, sia dagli effetti ex tunc della risoluzione consensuale del contratto, operata dalle parti con scambio di corrispondenza. 3.2.1. Con riguardo al primo profilo, in linea generale, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento che deve essere utilizzato è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass., sez. 2, 28/03/2017, n. 7927, in motivazione). Infatti, solo se il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (art. 1362-1365 cod. civ.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dagli artt.1366-1371 cod. civ. (Cass., sez. 2, 26/10/2018, n. 27256, in motivazione). Inoltre, nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (ex multis, Cass., sez. 1, 28/06/2017, n. 16181). Si è, pertanto, chiarito che sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui 'all'art. 1363 cod. civ., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass., sez. L, 8/05/2006, n. 10434). 3.2.2. L'interpretazione fornita dalla Corte d'appello non risulta inosservante dei criteri ermeneutici dettati dalle norme evocate nella rubrica del secondo mezzo di ricorso. La decisione si fonda sul chiaro tenore letterale della regolamentazione contrattuale che prevedeva il pagamento di un prezzo rateizzato riferito alla complessiva operazione di cessione dello studio professionale e tiene conto della volontà dei contraenti emergente dall'esame complessivo di tutte le clausole contrattuali. E' ben vero, come sottolineato dal ricorrente e come emerge dalla sentenza impugnata, che tra le pattuizioni contrattuali era anche prevista la «licenza d'uso di un segno distintivo» (dicitura [OSCURATO:PERSONA]), ma è anche vero, come rilevato dalla Corte d'appello, che l'uso del logo non è stato oggetto di specifica ed autonoma valutazione economica, essendo stato scelto un criterio onnicomprensivo di valutazione della causa di scambio della cessione dell'intera attività, costituito dal prezzo di cessione, individuato nel complessivo importo di euro 165.000,00. Infatti, come accertato dalla Corte d'appello, nell'ambito delle pattuizioni finalizzate a realizzare la causa di scambio, le parti hanno espressamente previsto che i beni mobili sarebbero stati oggetto di separata pattuizione ed hanno concordato sia una specifica retribuzione per la continuazione della prestazione di collaborazione da parte del cedente, sia la partecipazione del Prada al pagamento delle spese dello studio, ma hanno mancato di attribuire una valutazione all'utilizzo del segno distintivo. In difetto di un presupposto pattizio, correttamente, i giudici d'appello hanno escluso che la volontà delle parti, desumibile dal testo contrattuale, potesse far ritenere che le rate corrisposte a titolo di corrispettivo per la cessione dello studio professionale potessero costituire il corrispettivo della licenza d'uso del segno distintivo. Tali conclusioni sono, d'altro canto, del tutto compatibili con la natura del rapporto contrattuale dedotto in causa, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire che il contratto avente ad oggetto il trasferimento, verso corrispettivo, dello studio professionale ad altro soggetto, intenzionato a proseguire l'attività avvalendosi del complesso dei beni, materiali e immateriali, appartenenti al proprio dante causa, comporta che, accanto al complesso dei beni strumentali, l'alienante «cede» per via indiretta, al professionista che subentra, anche la clientela, nel senso che assume a tal fine obblighi positivi di fare (mediante un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo), volti a consentire al successore che ne abbia la qualità di mantenere la clientela del predecessore (Cass., sez. 2, 9/02/2010, n. 2860).3.3. Esclusa l'errata interpretazione del contratto, la intervenuta risoluzione di questo toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali già effettuate e, in forza della operatività retroattiva stabilita dall'art. 1458 cod. civ., si verifica per ciascuno dei contraenti una totale restitutio in integrum, con la conseguenza che tutti gli effetti del contratto vengono meno e con esso tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (Cass., sez. 2, 4/06/2001, 7470). La puntuale applicazione degli effetti della risoluzione non può venire meno in considerazione del fatto che, in ipotesi, come quella in esame, di cessione di studio professionale, il cessionario, in conseguenza dell'effetto traslativo immediato dello studio professionale, pur a fronte del pagamento rateizzato del corrispettivo per la cessione, ha conseguito benefici economici fino all'evento risolutorio del contratto. A tale riguardo, occorre rimarcare che, pur non essendo necessaria l'esplicita richiesta per l'ottenimento della restituzione del bene oggetto di cessione qualora sia stata invocata dalla controparte la risoluzione contrattuale (cfr. Cass., sez. 2, 20/02/2003, n. 2566), occorre, quanto alla valutazione globale dell'effetto restitutorio, che la riconsegna del bene con il computo della perdita di valore per l'utilizzazione comunque fattane fino alla pronuncia risolutoria — e, quindi, il riconoscimento di un effetto compensativo di quest'ultima (con la possibile riduzione del prezzo da restituire) -- venga richiesta espressamente da parte del venditore. Nel caso di specie, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, il Waldbrunner ha spiegato in primo grado domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 347.358,00, quale importo dovuto in forza del contratto, in quanto valido ed efficace, ma non ha svolto domanda al fine di ottenere dal Prada la restituzione di quanto quest'ultimo avrebbe conseguito per effetto della cessione ed in costanza di essa sino alla risoluzione. Alla stregua delle considerazioni svolte, la intervenuta risoluzione del contratto rende privo di pregio l'assunto difensivo di parte ricorrente. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che si liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza