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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21937/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10 febbraio 2019 il Tribunale di Lecce, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni di reclusione e 4.500 euro di multa, per i reati degli artt. 10 e 14

I. 14 ottobre 1974, n. 497 per aver detenuto illegalmente due armi da sparo, fatto commesso fino al 23 luglio 2011, e 10, 12, e 14 stessa legge per aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e detenuto illegalmente e portato in luogo pubblico una pistola, fatto commesso il 27 agosto 2011.

Con sentenza del 29 aprile 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado.

La prova dei due reati è stata desunta da alcune conversazioni telefoniche intrattenute dall'imputato con [OSCURATO:PERSONA]) ed in cui, secondo l'accertamento kl_ dei giudici del merito, si faceva riferimento ad armi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di individuazione della responsabilità dell'imputato per i fatti ai lui ascritti, atteso che le armi non sono mai state trovate, la loro detenzione è stata desunta dalla interpretazione di intercettazioni telefoniche che non hanno un significato univoco.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di trattamento sanzionatorio, perché in secondo grado la recidiva è stata ritenuta come reiterata laddove nella imputazione e nella sentenza di primo grado essa era stata riconosciuta come aggravata.

Inoltre, la recidiva è stata ritenuta esistente soltanto per i precedenti penali.

3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di individuazione della responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti.

Nel motivo si evidenzia che le armi non sono mai state trovate, la loro detenzione è stata desunta dalla interpretazione di intercettazioni telefoniche che non avrebbero un significato univoco, non idonee a costituire né una prova, né indizi gravi, precisi e concordanti della sussistenza dei reati attribuiti all'imputato.

Si sostiene che dalle telefonate emergerebbe comunque l'incertezza sull'aver l'imputato mai esercitato una sfera di signoria sul bene, perché per far scattare gli obblighi in materia di armi occorrerebbe una relazione stabile tra il soggetto e l'arma.

E c:he si parla solo di un interessamento all'acquisto, ma l'interesse potrebbe anche non essersi concretizzato.

Il motivo è manifestamente infondato.

Nisi è condannato per due reati (la detenzione di due pistole, capo AT; l'acquisto di un'altra, capo BV).

Per il primo reato, la motivazione della sentenza impugnata sostiene che le condotte di detenzione sono adeguatamente provate dagli esiti dell'attività captativa svolta nel corso delle indagini preliminari e richiama in particolare, tra le altre, la conversazione n. 440.

In questa conversazione Nisi pronuncia la frase "io ne ho due, ma non so dove metterli" (la trascrizione integrale della conversazione è nella sentenza di primo grado) su cui è stata fondata la imputazione.

In ricorso si sostiene la non univocità della interpretazione di questa e delle altre conversazioni, ma la circostanza che gli interlocutori parlassero effettivamente di armi, oltre che essere resa palese dall'utilizzo dei termini usati che sono molto espliciti (nella frase precedente a quella sopra riportata era citato in modo esplicito il termine "pistola"), è in ogni caso un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Grigoli, Rv. 282337: in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite) In ricorso si sostiene che l'interessamento per l'acquisto delle armi potrebbe non essere andato a buon fine, come l'offerta di Tarantino di custodire le pistole per conto di Nisi, ma l'interessamento all'acquisto non riguarda questo capo di imputazione, ma il secondo per cui è stato condannato l'imputato, e l'offerta di custodirle è, invece, irrilevante che sia andata o meno a buon fine, perché riguarderebbe al più la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ma non quella di Nisi, che non dipende dall'accoglimento o meno dell'offerta.

Per il secondo reato, la motivazione della sentenza di primo grado è molto diffusa, riporta le parole usate dai due interlocutori ed arriva alla conclusione che l'acquisto dell'arma sia avvenuto, evidenziando che si tratta di un'arma sicuramente appena ricevuta da Nisi perché i due interlocutori ne commentano le caratteristiche in un modo che rende evidente che si tratti di un nuovo acquisto (su tutte la frase "aspettato due-tre mesi per trovarla così bella").

Da questo punto di vista, l'argomento speso nel ricorso che l'interessamento per l'acquisto delle armi potrebbe non essere andato a buon fine non si confronta con gli argomenti spesi dal giudice di primo grado, e confermati in modo più sintetico nella pronuncia di appello, secondo cui l'acquisto è sicuramente andato a buon fine perché i commenti dei due interlocutori riguardano un'arma che ormai è pervenuta nella loro disponibilità.

L'ulteriore argomento speso in ricorso, secondo cui non è provata la signoria stabile sul bene, a sua volta non si confronta con gli argomenti sviluppati nella due pronunce di condanna, ed in particolare in quella di primo grado, da cui emerge la stabilità della relazione tra Nisi e le due armi di cui aveva già il previo possesso (sempre nella conversazione n. 440, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, Nisi dice "che poi le persone non sai, prestamela che devo fare un lavoro" "non esiste proprio, una cosa mia non la presto a nessuno", espressioni che sono indice di una indiscussa signoria che lo stesso ritiene di avere sul bene), e la ormai acquisita disponibilità dell'altra, tanto che Nisi vorrebbe anche operare su di essa alcune modifiche per non renderla riconoscibile in caso di utilizzo (pag. 35 della sentenza di primo grado), comportamento, a sua volta, univocamente indice della stabile detenzione del bene.

2. Il secondo motivo, dedicato alla recidiva, è manifestamente infondato.

In esso si sostiene anzitutto che la recidiva è stata ritenuta esistente soltanto per i precedenti penali.

Questa parte del motivo è manifestamente infondata, perché la motivazione sul punto della sentenza impugnata è la seguente: "è ben vero che la recidiva ha natura facoltativa ma è pur vero che l'ennesima ricaduta nel reato rispetto alle precedenti condanne, seguita da altra condanna per il reato di estorsione divenuta definitiva nel febbraio del 2013, non può non apprezzarsi in termini di ulteriore rafforzamento della spinta criminogena emergente dai fatti all'imputato ascritti e di chiaro sintomo di una pericolosità qualificata comprovata dalla familiarità con le armi da fuoco, dalla dotazione sovrabbondante di esse, tanto da essere in grado di farne dono ad amici e parenti, e perfino dalla disponibilità dei soggetti in grado di ripararle o modificarle, che giustifica il più aspro trattamento sanzionatorio per i recidivi; se così è la ricaduta nel reato è sicuramente in concreto significativa nella più accentuata colpevolezza di una sua più allarmante pericolosità sociale".

Si tratta di una motivazione perfettamente conforme allo standard valutativo chiesto dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (Sez.

U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in proc.

Calibè, Rv. 247838), che ha evidenziato in modo congruo la maggiore capacità criminale che nel caso in esame si può ricavare dall'esistenza dei precedenti penali.

La ulteriore censura contenuta in ricorso, secondo cui la Corte di appello ha utilizzato nel giudizio di recidiva anche una condanna passata in giudicato dopo la commissione dei reati oggetto di accertamento, non è idonea a disarticolare il percorso logico della decisione, perché aggredisce un passaggio incidentale della pronuncia impugnata ("seguita da altra condanna per il reato di estorsione divenuta definitiva nel febbraio del 2013"), la cui caduta non è sufficiente per far venire meno il percorso logico che conduce all'accertamento della esistenza della recidiva.

Nel motivo di ricorso si censura poi che la recidiva sia stata ritenuta come "reiterata" laddove nella imputazione essa era qualificata come "aggravata".

Il motivo è inammissibile perché non contenuto nell'atto di appello, in cui è stato speso un motivo sulla recidiva, che però non riguarda la questione del difetto di correlazione tra recidiva contestata e quella ritenuta in sentenza, ma la esclusione della recidiva.

Il vizio denunciato risale alla sentenza di primo grado, e quindi avrebbe dovuto essere oggetto di appello, perché è il giudice di primo grado che a pag. 36 della sentenza qualifica la recidiva ricorrente nel caso di Nisi come "reiterata" ("ricorrendo la recidiva specifica reiterata per il Nisi, la comparazione tra attenuanti ed aggravanti può risolversi solo in un giudizio di equivalenza giusto quanto in merito previsto dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen.”).

In quanto violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, il motivo di ricorso incorre, quindi nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. 3.

Si precisa che il secondo motivo contiene nella intestazione anche un riferimento alla continuazione ("minimo aumento per la continuazione"), che, però, non è stato poi sviluppato nel corso della esposizione del motivo, ed in cui quindi non è possibile comprendere in cosa consista la critica sul punto alla sentenza impugnata.

4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 febbraio 2019 il Tribunale di Lecce, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni di reclusione e 4.500 euro di multa, per i reati degli artt. 10 e 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497 per aver detenuto illegalmente due armi da sparo, fatto commesso fino al 23 luglio 2011, e 10, 12, e 14 stessa legge per aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e detenuto illegalmente e portato in luogo pubblico una pistola, fatto commesso il 27 agosto 2011. Con sentenza del 29 aprile 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado. La prova dei due reati è stata desunta da alcune conversazioni telefoniche intrattenute dall'imputato con [OSCURATO:PERSONA]) ed in cui, secondo l'accertamento kl_ dei giudici del merito, si faceva riferimento ad armi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di individuazione della responsabilità dell'imputato per i fatti ai lui ascritti, atteso che le armi non sono mai state trovate, la loro detenzione è stata desunta dalla interpretazione di intercettazioni telefoniche che non hanno un significato univoco. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di trattamento sanzionatorio, perché in secondo grado la recidiva è stata ritenuta come reiterata laddove nella imputazione e nella sentenza di primo grado essa era stata riconosciuta come aggravata. Inoltre, la recidiva è stata ritenuta esistente soltanto per i precedenti penali. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di individuazione della responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti. Nel motivo si evidenzia che le armi non sono mai state trovate, la loro detenzione è stata desunta dalla interpretazione di intercettazioni telefoniche che non avrebbero un significato univoco, non idonee a costituire né una prova, né indizi gravi, precisi e concordanti della sussistenza dei reati attribuiti all'imputato. Si sostiene che dalle telefonate emergerebbe comunque l'incertezza sull'aver l'imputato mai esercitato una sfera di signoria sul bene, perché per far scattare gli obblighi in materia di armi occorrerebbe una relazione stabile tra il soggetto e l'arma. E c:he si parla solo di un interessamento all'acquisto, ma l'interesse potrebbe anche non essersi concretizzato. Il motivo è manifestamente infondato. Nisi è condannato per due reati (la detenzione di due pistole, capo AT; l'acquisto di un'altra, capo BV). Per il primo reato, la motivazione della sentenza impugnata sostiene che le condotte di detenzione sono adeguatamente provate dagli esiti dell'attività captativa svolta nel corso delle indagini preliminari e richiama in particolare, tra le altre, la conversazione n. 440. In questa conversazione Nisi pronuncia la frase "io ne ho due, ma non so dove metterli" (la trascrizione integrale della conversazione è nella sentenza di primo grado) su cui è stata fondata la imputazione. In ricorso si sostiene la non univocità della interpretazione di questa e delle altre conversazioni, ma la circostanza che gli interlocutori parlassero effettivamente di armi, oltre che essere resa palese dall'utilizzo dei termini usati che sono molto espliciti (nella frase precedente a quella sopra riportata era citato in modo esplicito il termine "pistola"), è in ogni caso un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Grigoli, Rv. 282337: in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite) In ricorso si sostiene che l'interessamento per l'acquisto delle armi potrebbe non essere andato a buon fine, come l'offerta di Tarantino di custodire le pistole per conto di Nisi, ma l'interessamento all'acquisto non riguarda questo capo di imputazione, ma il secondo per cui è stato condannato l'imputato, e l'offerta di custodirle è, invece, irrilevante che sia andata o meno a buon fine, perché riguarderebbe al più la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ma non quella di Nisi, che non dipende dall'accoglimento o meno dell'offerta. Per il secondo reato, la motivazione della sentenza di primo grado è molto diffusa, riporta le parole usate dai due interlocutori ed arriva alla conclusione che l'acquisto dell'arma sia avvenuto, evidenziando che si tratta di un'arma sicuramente appena ricevuta da Nisi perché i due interlocutori ne commentano le caratteristiche in un modo che rende evidente che si tratti di un nuovo acquisto (su tutte la frase "aspettato due-tre mesi per trovarla così bella"). Da questo punto di vista, l'argomento speso nel ricorso che l'interessamento per l'acquisto delle armi potrebbe non essere andato a buon fine non si confronta con gli argomenti spesi dal giudice di primo grado, e confermati in modo più sintetico nella pronuncia di appello, secondo cui l'acquisto è sicuramente andato a buon fine perché i commenti dei due interlocutori riguardano un'arma che ormai è pervenuta nella loro disponibilità. L'ulteriore argomento speso in ricorso, secondo cui non è provata la signoria stabile sul bene, a sua volta non si confronta con gli argomenti sviluppati nella due pronunce di condanna, ed in particolare in quella di primo grado, da cui emerge la stabilità della relazione tra Nisi e le due armi di cui aveva già il previo possesso (sempre nella conversazione n. 440, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, Nisi dice "che poi le persone non sai, prestamela che devo fare un lavoro" "non esiste proprio, una cosa mia non la presto a nessuno", espressioni che sono indice di una indiscussa signoria che lo stesso ritiene di avere sul bene), e la ormai acquisita disponibilità dell'altra, tanto che Nisi vorrebbe anche operare su di essa alcune modifiche per non renderla riconoscibile in caso di utilizzo (pag. 35 della sentenza di primo grado), comportamento, a sua volta, univocamente indice della stabile detenzione del bene. 2. Il secondo motivo, dedicato alla recidiva, è manifestamente infondato. In esso si sostiene anzitutto che la recidiva è stata ritenuta esistente soltanto per i precedenti penali. Questa parte del motivo è manifestamente infondata, perché la motivazione sul punto della sentenza impugnata è la seguente: "è ben vero che la recidiva ha natura facoltativa ma è pur vero che l'ennesima ricaduta nel reato rispetto alle precedenti condanne, seguita da altra condanna per il reato di estorsione divenuta definitiva nel febbraio del 2013, non può non apprezzarsi in termini di ulteriore rafforzamento della spinta criminogena emergente dai fatti all'imputato ascritti e di chiaro sintomo di una pericolosità qualificata comprovata dalla familiarità con le armi da fuoco, dalla dotazione sovrabbondante di esse, tanto da essere in grado di farne dono ad amici e parenti, e perfino dalla disponibilità dei soggetti in grado di ripararle o modificarle, che giustifica il più aspro trattamento sanzionatorio per i recidivi; se così è la ricaduta nel reato è sicuramente in concreto significativa nella più accentuata colpevolezza di una sua più allarmante pericolosità sociale". Si tratta di una motivazione perfettamente conforme allo standard valutativo chiesto dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in proc. Calibè, Rv. 247838), che ha evidenziato in modo congruo la maggiore capacità criminale che nel caso in esame si può ricavare dall'esistenza dei precedenti penali. La ulteriore censura contenuta in ricorso, secondo cui la Corte di appello ha utilizzato nel giudizio di recidiva anche una condanna passata in giudicato dopo la commissione dei reati oggetto di accertamento, non è idonea a disarticolare il percorso logico della decisione, perché aggredisce un passaggio incidentale della pronuncia impugnata ("seguita da altra condanna per il reato di estorsione divenuta definitiva nel febbraio del 2013"), la cui caduta non è sufficiente per far venire meno il percorso logico che conduce all'accertamento della esistenza della recidiva. Nel motivo di ricorso si censura poi che la recidiva sia stata ritenuta come "reiterata" laddove nella imputazione essa era qualificata come "aggravata". Il motivo è inammissibile perché non contenuto nell'atto di appello, in cui è stato speso un motivo sulla recidiva, che però non riguarda la questione del difetto di correlazione tra recidiva contestata e quella ritenuta in sentenza, ma la esclusione della recidiva. Il vizio denunciato risale alla sentenza di primo grado, e quindi avrebbe dovuto essere oggetto di appello, perché è il giudice di primo grado che a pag. 36 della sentenza qualifica la recidiva ricorrente nel caso di Nisi come "reiterata" ("ricorrendo la recidiva specifica reiterata per il Nisi, la comparazione tra attenuanti ed aggravanti può risolversi solo in un giudizio di equivalenza giusto quanto in merito previsto dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen.”). In quanto violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, il motivo di ricorso incorre, quindi nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. 3. Si precisa che il secondo motivo contiene nella intestazione anche un riferimento alla continuazione ("minimo aumento per la continuazione"), che, però, non è stato poi sviluppato nel corso della esposizione del motivo, ed in cui quindi non è possibile comprendere in cosa consista la critica sul punto alla sentenza impugnata. 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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