CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 25859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto in tema di esercizio di un diritto è inammissibile perché reiterativo di una questione manifestamente infondata già affrontata e respinta con argomenti coerenti e conformi ai principi di diritto, atteso che il diritto di vedere il proprio figlio non giustifica ne scrimina l'evasione; ritenuto che il motivo in tema di 131-bis cod. pen. appare ugualmente inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dei tempi, motivi e reiterazione della condotta, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il P side