CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. Considerato, infatti, che le censure del ricorrente, per quanto formalmente denuncino il vizio della motivazione illogica, inesistente e contraddittoria a mente dell'art. 606 lett. e) , cod. proc. pen., nella sostanza sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Rilevato, in particolare, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha osservato che i reati accertati con la sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 14 luglio 2015 (minacce, violazione legge armi e ricettazione, commessi dal ricorrente il 31 marzo e I'l aprile 2012) non possono essere legati dal vincolo della continuazione con il reato di associazione di stampo mafioso unicamente per la loro contiguità temporale, essendo i primi stati commessi a seguito di una banale lite tra lo stesso Giampà ed il Morello (da un lato) ed il Pulice (dall'altro) a seguito della quale, il Giampà si era allontanato per prendere una pistola con la quale aveva poi minacciato il Pulice. Quindi trattandosi di un fatto del tutto estemporaneo e contingente è stato escluso che l'odierno ricorrente, al momento del suo ingresso nell'associazione di stampo mafioso, potesse avere progetto:Panche soltanto a grandi linee, la commissione dei reati in danni del Pulice proprio per il carattere contingente degli stessi. Considerato che, a fronte di tale motivazione, il Giampà non si confronta in modo specifico limitandosi a dedurre genericamente l'unicità del disegno criminoso determinata dalla sua partecipazione al clan 'ndranghetistico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre