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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31974/2026

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ella Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono i vizi di violazionedi legge e di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione delreato per prescrizione, è manifestamente infondato perché si pone in nettocontrasto con la disciplina codicistica di cui all’art. 159, comma 3-bis, lett. 3-bis,cod. pen., a mente della quale il termine di prescrizione rimane sospeso – comenel caso in esame - in caso di pronuncia della sentenza di cui all’art. 420-quater,cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono i vizi di violazionedi legge e di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione delreato per prescrizione, è manifestamente infondato perché si pone in nettocontrasto con la disciplina codicistica di cui all’art. 159, comma 3-bis, lett. 3-bis,cod. pen., a mente della quale il termine di prescrizione rimane sospeso – comenel caso in esame - in caso di pronuncia della sentenza di cui all’art. 420-quater,cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31974/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris