CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/06/2020 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso attraverso comparsa conclusionale e nota spese inviate via pec non essendovi stata richiesta di trattazione orale della causa; 1 fryi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Fermo emessa il 5 giugno 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di danneggiamento della finestra e della persiana dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], compiuto esplodendovi contro un colpo di arma da fuoco. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello si sia affidata alle sole dichiarazioni della persona offesa senza alcun vaglio della sua attendibilità. La persona offesa sarebbe, invece, inattendibile tenuto conto del contrasto tra le dichiarazioni rese in udienza e quelle consacrate in denuncia a proposito del luogo ove sarebbe stato posizionato il ricorrente all'atto di esplodere il colpo di fucile verso l'abitazione della parte civile. Mancherebbero anche i riscontri estrinseci, tali non potendo ritenersi le testimonianze Antognozzi e Mariucci, inidonee a provare la circostanza che il ricorrente possedesse armi da fuoco; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte rilevato "la carenza di motivazione della sentenza di primo grado senza riesaminare la motivazione"; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte affermato la responsabilità del ricorrente pur in assenza di un movente. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi possono essere trattati congiuntamente ed in ordine ad essi si osserva che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e precedenti conformi N. 7667 del 2015 Rv. 262575, N. 443 del 2005 Rv. 230899).Nel caso in esame, oltre a soffermarsi sull'attendibilità intrinseca della persona offesa - avuto riguardo alla linearità e coerenza delle sue dichiarazioni - la Corte ha sottolineato che la effettiva verificazione dell'evento ai suoi danni era provato dalle fotografie agli atti, delle quali il ricorso non fa menzione. Inoltre, la Corte ha ribadito, come il primo giudice, che il riconoscimento del ricorrente come autore del reato era stato sicuro e già il Tribunale aveva ritenuto le discrasie segnalate dalla difesa del tutto evanescenti. Le altre testimonianze segnalate dalla Corte, pur non attenendo al fatto specifico, rendevano compatibile il quadro offerto dalla vittima con il fatto che il ricorrente avesse posseduto un fucile da caccia, arma dalla quale era stato esploso il colpo verso l'abitazione della vittima. L'assenza di una causale non può essere ritenuta un vulnus e la sentenza risulta immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, i quali, peraltro, stante la doppia conformità del giudizio di merito, avrebbero dovuto avere carattere macroscopico. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Tanto assorbe ogni altra deduzione difensiva anche con riferimento alla memoria depositata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.12.2021.Il Consigliere estens