Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 27681/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11810/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]( ), in virtù di procura in calce al ricorso; –ricorrente– nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CARACCIOLO;rappresentato e difeso da se stesso ( ) ; –controricorrente– per la cassazione della ordinanza n. 1043/2022 del Tribunale di Foggia , depositata il 28 aprile 2022; udita la relazionedella causa svolta nella C amera di consiglio del 15 maggio 2023 dalConsigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: statuizione sulle spese in ordinanza di rigetto di istanza di correzione di errore materiale; ricorso ex art.111 Cost.

P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

P. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha invocato l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con ordinanza emessa all’udienza del 28 aprile 2022, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale formulata da [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con AntonioLuigi [OSCURATO:PERSONA], che vi aveva resistito, sul rilievo che essa aveva indebitamente investito un error in iudicando, scaturente da un’attività valutativa del giudice, e non già un mero errore materiale; il giudice pugliese ha inoltre condannato l’istante a rimborsare alla controparte le spese del procedimento di correzione, in applicazione del principio per cui, in tale procedimento, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, si configura, all’esito della decisione, una situazione tecnica di soccombenza; avverso la statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di reiezione dell’istanza di correzione, propone ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo; risponde [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria; con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2022, la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza, fissata la quale si è proceduto in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso; P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. c o n l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 287 e 288 cod. proc. civ.; il ricorrente sostiene che il procedimento di correzione di errore materiale avrebbe natura non giurisdizionale, bensì meramente amministrativa, e si concluderebbe con un provvedimento meramente ordinatorio, sicché non sarebbe applicabile l’art.91 cod. proc. civ., in tema di condanna della parte soccombente alle spese del procedimento, poiché la situazione di soccombenza potrebbe formarsi solo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale contenzioso; evidenzia che l’affermazione della natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento conclusivo del procedimento di correzione di errore materiale – come tale inidoneo a d eterminare una situazione di tecnica soccombenza e a fondare una legittima statuizione di condanna alle spese processuali – corrisponde ad un principio tradizionalmente affermato nella giurisprudenza di legittimità, tradottosi in un orientamento consolidato; nelle memori e illustrativ e , tale posizione viene ribadita, precisandosi che,a fronte del consolidato orientamento tradizionale, si è posta una isolata pronuncia di questa Corte, in cui si è affermato che il principio per il quale il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo alla liquidazione delle spese, in mancanza di una parte soccombente in senso proprio, fa salvo il caso in cui questa opponga resistenza all’istanza e, dunque, si ponga al contrario quale parte soccombente (Cass.05/07/2019 n. 18221); questa pronuncia – che , secondo il ricorrente , sarebbe stata peraltro smentita dalla successiva giurisprudenza di legittimità, ove si sarebbe prontamente ripristinato il precedente tradizionale orientamento di segno opposto – viene evocata anche dal controricorrente, per resistere al ricorso straordinario per cassazione;

2. i l ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha già condivisibilmente affermato, con orientamento assolutamente prevalente, che P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani avverso l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ex art. 288 cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione; detta statuizione, infatti, ha carattere non solo decisori o, ma a nche definitivo, in quanto non è impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma del citato art.288 cod. proc. civ., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilitàdel contenuto concettuale del provvedimento corretto( Cass. 12/05/2023, n. 12966; Cass.12/02/2019, n. 3986; Cass. 22/02/2017 n. 4610; Cass. 20/04/2006, n. 9311); 3.nel merito, la questione posta con il ricorso assurge a questione di massima di particolare importanza che involge l’interpretazione di norme processuali, la quale pone l’evidente esigenza di un orientamento uniforme; la questione è inoltre oggetto di contrasto,sia pure tra un orientamento assolutamente prevalente ed uno assolutamente minoritario; 3.1.secondo il primo, che corrisponde al tradizionale indirizzo di questa Corte,nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio( ex multis , Cass. 22/06/2020 , n. 12184 Cass. 06/11/2019, n. 28610; Cass. 19/03/2018,n. 6701; Cass. 22/02/2017, n. 4610; Cass. 18/11/2016, n. 23578 ; Cass. 04/01/2016, n. 14; Cass.17/09/2013, n. 21213; Cass.28/03/2008, n. 8103);

3.2. a ll’orientamento tradizionale si contrappone, però, una isolata pronuncia, la quale ha affermato che il principio secondo cui il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo alla liquidazione delle spese, in mancanza di una parte soccombente in senso proprio,fa salvo il caso in cui questa opponga resistenza all’istanza e, dunque, nell’ipotesi in cui la correzione venga disposta, divenga tecnicamente parte soccombente (Cass.05/07/2019, n. 18221); P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani

3.3. d i recente, questa Sezione ha ritenuto di dare continuità all’orientamento tradizionale, sul rilievo che la qualità di soccombente (e, con essa, l’obbligo di rifusione delle spese di lite) si acquisterebbe, non per il solo fatto di opporsi ad un provvedimento giudiziario purchessia, ma per il fatto di opporsi ad un provvedimento giudiziario pronunciato all’esito di una procedura giurisdizionale (Cass. 24/10/2022, n. 31309), mentre il procedimento di correzione di errori materiali non sarebbe “ propriamente ” contenzioso e d avrebbe carattere amministrativo (Cass.14/09/2023, n. 25566);

3.4. r itiene il Collegio che l’orientamento tradizionale, sebbene contrastato da un unico, isolato, precedente, trovi pieno fondamento unicamentenell’ipotesi in cui la parte non ricorrente non si costituisca o, pur costituendosi, non si opponga all’istanza di correzione, poiché in tal casonon si determina alcuna controversia tra le parti e, pertanto, all’esito della statuizione del giudice, quale essa sia, non sono distinguibili una parte vittoriosa e una parte soccombente; in ordine a tale fattispecie, va dunque ribadito il principio secondo cui nel procedimento di correzione di errori materiali non è ammessa pronunciasulle spese (Cass., Sez.

Un., 31 gennaio 20023, n.2903; Cass. 08/02/2023, n. 3866; Cass. 10/02/2023, n. 4171); 3.5.a l contrario, nella diversa ipotesi in cui la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, non può ritenersi che il procedimento resti “non contenzioso” , poiché tra le part i si d etermina una controversia sulla sussistenza, o meno, dei presupposti della invocata correzione e, in seguito alla statuizione del giudice, quale essasia, si configura una parte vittoriosa e unaparte soccombente; 3.6.escluso che in questo caso il procedimento assuma carattere “non propriamente contenzioso” ( per l’ evidente ragione che la contesa n a sce pe r definizione dalla contrapposizione di ragioni di r e sistenza alla formulata istanza di correzione), non sembra convincenteneppure l’ulteriore argomento che giustifica il non luogo a provvedere sulle spese inv ocando la natura “amministrativa” o, comunque, “non giurisdizionale” del procedimento; P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani il rilievo della natura amministrativadel procedimento – rilievo, peraltro , non argomentato e tralatiziamente ribadito in modo assertivo nellenumerose pronunceche si annoverano nel consolidato indirizzo sopra illustrato – trova evidentementeil suo addentellato dogmatico nella tradizionale concezione che contrapponeva all’attività giurisdizionale in senso stretto (c.d. giurisdizion e contenziosa) una attività che,pur essendo devoluta ad organi giurisdizionali, si collocava al di fuori dell a giuri s dizione , caratterizzandosi, funzionalmente , in senso negativo, per la mancanza di un diritto soggettivo azionato e per l’assenza di contrasto di interessitra le parti (c.d. iurisdictio inter volentes ) e, in senso positivo, per la natura necessariamente “costitutiva” della statuizione del giudice, nonché, strutturalmente, per l’ inidoneità al giudicato de l provvedimento finale , assunto all’esito di un procedimento in camera di consiglio (artt.737-742 cod. proc. civ.); secondo la dottrina classica, seguita dalla giurisprudenza, la presunta diversa natura delle due attività (giurisdizionale la prima, amministrativa la seconda) implicava l’assunzione di un differente statuto processuale, per modo che non trovavano cittadinanza, nella disciplina della giurisdizione volontaria, istituti tipici del processo conte nzioso , quali, di volta in volta, la rinuncia agli atti (cfr.,ad es. , Cass. 16/12/1971, n.3664, in tema di giudizio di interdizione), l’intervento volontario (Cass. 23/07/1962, n.2048, sempre sul giudizio di interdizione) e, soprattutto, laregola della soccombenza ai fini del carico delle spese (cfr., ad es., in tema di procedimenti volontari societari, Cass. 16/12/1983, n. 7424; Cass. 23/01/1996, n.498; C ass. 03/05/2000, n. 5504);

3.7. al riguardo, va peraltro osservato che , allo stato attuale della elaborazione dottrinale e delle concrete applicazioni giurisprudenziali, la distinzione tra giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria , quand’anche non la si voglia ridurre ad una operazione puramente descrittiva e classificatoria,sembra avere perduto il rilievo classicamente attribuitole, sia sotto il profilo squisitamente teorico, sia sotto il profilo dei concreti risvolti applicativi; P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani sotto il primo profilo, le autorevoli, ma ri s ale n ti , dottrine che qualificavano la giurisdizione volont aria come attività amministrativa sono definitivamente tramontate, per essere state soppiantate , dapprima , dalla concezioneche vi ravvisava un genus autonomo di attività pubblica, separato sia dall’amministrazione che dalla giurisdizione e, successivamente , dall’opinione, oggi assolutamente prevalente, tesa a ricondurla nel genus dell’attività giurisdizionale, sia pure quale peculiare species di es so , distint a dallagiurisdizione contenziosa ; sotto il secondoprofilo, da un lato, la dottrina ha osservato che l’ idoneità al giudicato del provvedimentonon costituisce un attributo costituzionalmente indefettibile dell’attività giurisdizionalee la Corte c ostituzionale, condividendo tale osservazione, ha escluso l’incostituzionalità delle sceltelegislative dirette ad estendere l’ambito di applicazione del rito camerale oltre i procedimentidi volontaria giurisdizione, prevedendone l’adozionein funzione dell’emanazione di provvedimenti destinati ad incidere su diritti soggettivi (Corte cost.10/07/1975, n. 202); dall’altro lato, la giurisprudenza ha posto in evidenza come il principio del contraddittorio (art.101 cod. proc. civ.), trovando fondamentonella norma costituzionale che riconosce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art.24, secondo comma , Cost.), non può essere considerato una prerogativa dei soli processi contenziosi, ma deve trovare attuazione anche nei processi volontari, ogni qualvolta sia identificabile un controinteressato (cfr., ad es., in tema di liquidazione del compenso al curatore dell’eredità giacente , già Cass.04/03/1977, n. 885; C ass.13/08/1985, n. 4433 ; Cass. 21/07/1988, n. 4742; più recentemente, Cass., 09/03/2006, n.5082);

3.8. alla luce di questa evoluzione della riflessione dottrinale e della elaborazione giurisprudenziale sulla giurisdizione volontaria e sui suoi rapporti con la giurisdizione contenziosa, se,per un verso , non può essere condivisa la perdurante qualificazione del procedimentodi correzione di errori materiali come attività “ amministrativa ” o comunque “non giurisdizionale ”, per altro verso, neppure pare soddisfacente l’immotivato ril ievo secondo cui il suo P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani inquadramento come procedimento in camera di consiglio in materia di giurisdizione volontaria ( in tal senso, esplicitamente , già Cass. 08/07/1983, n. 591) implicherebbe la mancanza dei presupposti richiesti dall’art.91 c o d. proc. civ., ai fini della statuizione sulle spese, giacché, al contrario, né la struttura camerale né la funzione volontaria del procedimento sono incompatibilicon la presenza di un real e contrasto di interessi tra le parti in conflitto; contrasto che, nel momento in cui si verifica – attraverso la costituzione della parte non ricorrente e la sua resistenza all’istanza di sospensione – deve essere composto nel rispetto del principio del contraddittorio; 3.9.al riguardo, non sembra poi che, in questa ipotesi, la configurabilità di una soccombenzain senso tecnico resti esclusa per il fatto che con l ’istanza di correzione – a differenza di quanto nor malmente accade nell ’ ordinaria giurisdizionecontenziosa di accertamento, di condanna o costitutiva – la parte non agisca in giudizio a tutela di unproprio diritto soggettivo sostanziale , ma ponga in essere un mero atto di impulso perché il giudice eserciti i l potere - dovere di correzione diun provvediment o afflitto da un errore materiale o di calcolo; la circostanza che l’accertamento giudiziale abbia per oggetto , non già un diritto soggettivo sostanziale della parte, ma il dovere del giudice di provvedere al verificarsi di specifiche fattispecie previste dalla legge, rende infatti conto della natura superindividuale dell’interesse protetto dal procedimento (il quale, sotto tale specifico profilo,potrebbe essere ricondotto a quelli che autorevole dottrina raggruppa nel la categoria dei processi a contenuto oggettivo), ma non esclude la possibilità che le parti siano , a loro volta,portatrici di interessi privati confliggenti , i quali trov i no occasionalmente il loro soddisfacimentoo il l oro sa c rific i o attraverso il provvedimento giudiziale nella misura in cui vengano, o meno,a coincidere con l’ interesse superiore da esso attuato, così determinando una situazione di soccombenza in senso tecnico,che giustifica l’operatività della regola di cui all’art.91 cod. proc. civ.; P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani

4. ritiene dunque il C ollegio di rimettere gli atti al la Prima Presidente perché valuti l’opportunità di investire le Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimentodi correzione di errori materiali, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, cosìcontrapponendo il proprio interesse a quello proprio della partericorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11810/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]( ), in virtù di procura in calce al ricorso; –ricorrente– nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CARACCIOLO;rappresentato e difeso da se stesso ( ) ; –controricorrente– per la cassazione della ordinanza n. 1043/2022 del Tribunale di Foggia , depositata il 28 aprile 2022; udita la relazionedella causa svolta nella C amera di consiglio del 15 maggio 2023 dalConsigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: statuizione sulle spese in ordinanza di rigetto di istanza di correzione di errore materiale; ricorso ex art.111 Cost. P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. P. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha invocato l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con ordinanza emessa all’udienza del 28 aprile 2022, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale formulata da [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con AntonioLuigi [OSCURATO:PERSONA], che vi aveva resistito, sul rilievo che essa aveva indebitamente investito un error in iudicando, scaturente da un’attività valutativa del giudice, e non già un mero errore materiale; il giudice pugliese ha inoltre condannato l’istante a rimborsare alla controparte le spese del procedimento di correzione, in applicazione del principio per cui, in tale procedimento, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, si configura, all’esito della decisione, una situazione tecnica di soccombenza; avverso la statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di reiezione dell’istanza di correzione, propone ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo; risponde [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria; con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2022, la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza, fissata la quale si è proceduto in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso; P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. c o n l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 287 e 288 cod. proc. civ.; il ricorrente sostiene che il procedimento di correzione di errore materiale avrebbe natura non giurisdizionale, bensì meramente amministrativa, e si concluderebbe con un provvedimento meramente ordinatorio, sicché non sarebbe applicabile l’art.91 cod. proc. civ., in tema di condanna della parte soccombente alle spese del procedimento, poiché la situazione di soccombenza potrebbe formarsi solo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale contenzioso; evidenzia che l’affermazione della natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento conclusivo del procedimento di correzione di errore materiale – come tale inidoneo a d eterminare una situazione di tecnica soccombenza e a fondare una legittima statuizione di condanna alle spese processuali – corrisponde ad un principio tradizionalmente affermato nella giurisprudenza di legittimità, tradottosi in un orientamento consolidato; nelle memori e illustrativ e , tale posizione viene ribadita, precisandosi che,a fronte del consolidato orientamento tradizionale, si è posta una isolata pronuncia di questa Corte, in cui si è affermato che il principio per il quale il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo alla liquidazione delle spese, in mancanza di una parte soccombente in senso proprio, fa salvo il caso in cui questa opponga resistenza all’istanza e, dunque, si ponga al contrario quale parte soccombente (Cass.05/07/2019 n. 18221); questa pronuncia – che , secondo il ricorrente , sarebbe stata peraltro smentita dalla successiva giurisprudenza di legittimità, ove si sarebbe prontamente ripristinato il precedente tradizionale orientamento di segno opposto – viene evocata anche dal controricorrente, per resistere al ricorso straordinario per cassazione; 2. i l ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha già condivisibilmente affermato, con orientamento assolutamente prevalente, che P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani avverso l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ex art. 288 cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione; detta statuizione, infatti, ha carattere non solo decisori o, ma a nche definitivo, in quanto non è impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma del citato art.288 cod. proc. civ., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilitàdel contenuto concettuale del provvedimento corretto( Cass. 12/05/2023, n. 12966; Cass.12/02/2019, n. 3986; Cass. 22/02/2017 n. 4610; Cass. 20/04/2006, n. 9311); 3.nel merito, la questione posta con il ricorso assurge a questione di massima di particolare importanza che involge l’interpretazione di norme processuali, la quale pone l’evidente esigenza di un orientamento uniforme; la questione è inoltre oggetto di contrasto,sia pure tra un orientamento assolutamente prevalente ed uno assolutamente minoritario; 3.1.secondo il primo, che corrisponde al tradizionale indirizzo di questa Corte,nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio( ex multis , Cass. 22/06/2020 , n. 12184 Cass. 06/11/2019, n. 28610; Cass. 19/03/2018,n. 6701; Cass. 22/02/2017, n. 4610; Cass. 18/11/2016, n. 23578 ; Cass. 04/01/2016, n. 14; Cass.17/09/2013, n. 21213; Cass.28/03/2008, n. 8103); 3.2. a ll’orientamento tradizionale si contrappone, però, una isolata pronuncia, la quale ha affermato che il principio secondo cui il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo alla liquidazione delle spese, in mancanza di una parte soccombente in senso proprio,fa salvo il caso in cui questa opponga resistenza all’istanza e, dunque, nell’ipotesi in cui la correzione venga disposta, divenga tecnicamente parte soccombente (Cass.05/07/2019, n. 18221); P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 3.3. d i recente, questa Sezione ha ritenuto di dare continuità all’orientamento tradizionale, sul rilievo che la qualità di soccombente (e, con essa, l’obbligo di rifusione delle spese di lite) si acquisterebbe, non per il solo fatto di opporsi ad un provvedimento giudiziario purchessia, ma per il fatto di opporsi ad un provvedimento giudiziario pronunciato all’esito di una procedura giurisdizionale (Cass. 24/10/2022, n. 31309), mentre il procedimento di correzione di errori materiali non sarebbe “ propriamente ” contenzioso e d avrebbe carattere amministrativo (Cass.14/09/2023, n. 25566); 3.4. r itiene il Collegio che l’orientamento tradizionale, sebbene contrastato da un unico, isolato, precedente, trovi pieno fondamento unicamentenell’ipotesi in cui la parte non ricorrente non si costituisca o, pur costituendosi, non si opponga all’istanza di correzione, poiché in tal casonon si determina alcuna controversia tra le parti e, pertanto, all’esito della statuizione del giudice, quale essa sia, non sono distinguibili una parte vittoriosa e una parte soccombente; in ordine a tale fattispecie, va dunque ribadito il principio secondo cui nel procedimento di correzione di errori materiali non è ammessa pronunciasulle spese (Cass., Sez. Un., 31 gennaio 20023, n.2903; Cass. 08/02/2023, n. 3866; Cass. 10/02/2023, n. 4171); 3.5.a l contrario, nella diversa ipotesi in cui la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, non può ritenersi che il procedimento resti “non contenzioso” , poiché tra le part i si d etermina una controversia sulla sussistenza, o meno, dei presupposti della invocata correzione e, in seguito alla statuizione del giudice, quale essasia, si configura una parte vittoriosa e unaparte soccombente; 3.6.escluso che in questo caso il procedimento assuma carattere “non propriamente contenzioso” ( per l’ evidente ragione che la contesa n a sce pe r definizione dalla contrapposizione di ragioni di r e sistenza alla formulata istanza di correzione), non sembra convincenteneppure l’ulteriore argomento che giustifica il non luogo a provvedere sulle spese inv ocando la natura “amministrativa” o, comunque, “non giurisdizionale” del procedimento; P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani il rilievo della natura amministrativadel procedimento – rilievo, peraltro , non argomentato e tralatiziamente ribadito in modo assertivo nellenumerose pronunceche si annoverano nel consolidato indirizzo sopra illustrato – trova evidentementeil suo addentellato dogmatico nella tradizionale concezione che contrapponeva all’attività giurisdizionale in senso stretto (c.d. giurisdizion e contenziosa) una attività che,pur essendo devoluta ad organi giurisdizionali, si collocava al di fuori dell a giuri s dizione , caratterizzandosi, funzionalmente , in senso negativo, per la mancanza di un diritto soggettivo azionato e per l’assenza di contrasto di interessitra le parti (c.d. iurisdictio inter volentes ) e, in senso positivo, per la natura necessariamente “costitutiva” della statuizione del giudice, nonché, strutturalmente, per l’ inidoneità al giudicato de l provvedimento finale , assunto all’esito di un procedimento in camera di consiglio (artt.737-742 cod. proc. civ.); secondo la dottrina classica, seguita dalla giurisprudenza, la presunta diversa natura delle due attività (giurisdizionale la prima, amministrativa la seconda) implicava l’assunzione di un differente statuto processuale, per modo che non trovavano cittadinanza, nella disciplina della giurisdizione volontaria, istituti tipici del processo conte nzioso , quali, di volta in volta, la rinuncia agli atti (cfr.,ad es. , Cass. 16/12/1971, n.3664, in tema di giudizio di interdizione), l’intervento volontario (Cass. 23/07/1962, n.2048, sempre sul giudizio di interdizione) e, soprattutto, laregola della soccombenza ai fini del carico delle spese (cfr., ad es., in tema di procedimenti volontari societari, Cass. 16/12/1983, n. 7424; Cass. 23/01/1996, n.498; C ass. 03/05/2000, n. 5504); 3.7. al riguardo, va peraltro osservato che , allo stato attuale della elaborazione dottrinale e delle concrete applicazioni giurisprudenziali, la distinzione tra giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria , quand’anche non la si voglia ridurre ad una operazione puramente descrittiva e classificatoria,sembra avere perduto il rilievo classicamente attribuitole, sia sotto il profilo squisitamente teorico, sia sotto il profilo dei concreti risvolti applicativi; P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani sotto il primo profilo, le autorevoli, ma ri s ale n ti , dottrine che qualificavano la giurisdizione volont aria come attività amministrativa sono definitivamente tramontate, per essere state soppiantate , dapprima , dalla concezioneche vi ravvisava un genus autonomo di attività pubblica, separato sia dall’amministrazione che dalla giurisdizione e, successivamente , dall’opinione, oggi assolutamente prevalente, tesa a ricondurla nel genus dell’attività giurisdizionale, sia pure quale peculiare species di es so , distint a dallagiurisdizione contenziosa ; sotto il secondoprofilo, da un lato, la dottrina ha osservato che l’ idoneità al giudicato del provvedimentonon costituisce un attributo costituzionalmente indefettibile dell’attività giurisdizionalee la Corte c ostituzionale, condividendo tale osservazione, ha escluso l’incostituzionalità delle sceltelegislative dirette ad estendere l’ambito di applicazione del rito camerale oltre i procedimentidi volontaria giurisdizione, prevedendone l’adozionein funzione dell’emanazione di provvedimenti destinati ad incidere su diritti soggettivi (Corte cost.10/07/1975, n. 202); dall’altro lato, la giurisprudenza ha posto in evidenza come il principio del contraddittorio (art.101 cod. proc. civ.), trovando fondamentonella norma costituzionale che riconosce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art.24, secondo comma , Cost.), non può essere considerato una prerogativa dei soli processi contenziosi, ma deve trovare attuazione anche nei processi volontari, ogni qualvolta sia identificabile un controinteressato (cfr., ad es., in tema di liquidazione del compenso al curatore dell’eredità giacente , già Cass.04/03/1977, n. 885; C ass.13/08/1985, n. 4433 ; Cass. 21/07/1988, n. 4742; più recentemente, Cass., 09/03/2006, n.5082); 3.8. alla luce di questa evoluzione della riflessione dottrinale e della elaborazione giurisprudenziale sulla giurisdizione volontaria e sui suoi rapporti con la giurisdizione contenziosa, se,per un verso , non può essere condivisa la perdurante qualificazione del procedimentodi correzione di errori materiali come attività “ amministrativa ” o comunque “non giurisdizionale ”, per altro verso, neppure pare soddisfacente l’immotivato ril ievo secondo cui il suo P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani inquadramento come procedimento in camera di consiglio in materia di giurisdizione volontaria ( in tal senso, esplicitamente , già Cass. 08/07/1983, n. 591) implicherebbe la mancanza dei presupposti richiesti dall’art.91 c o d. proc. civ., ai fini della statuizione sulle spese, giacché, al contrario, né la struttura camerale né la funzione volontaria del procedimento sono incompatibilicon la presenza di un real e contrasto di interessi tra le parti in conflitto; contrasto che, nel momento in cui si verifica – attraverso la costituzione della parte non ricorrente e la sua resistenza all’istanza di sospensione – deve essere composto nel rispetto del principio del contraddittorio; 3.9.al riguardo, non sembra poi che, in questa ipotesi, la configurabilità di una soccombenzain senso tecnico resti esclusa per il fatto che con l ’istanza di correzione – a differenza di quanto nor malmente accade nell ’ ordinaria giurisdizionecontenziosa di accertamento, di condanna o costitutiva – la parte non agisca in giudizio a tutela di unproprio diritto soggettivo sostanziale , ma ponga in essere un mero atto di impulso perché il giudice eserciti i l potere - dovere di correzione diun provvediment o afflitto da un errore materiale o di calcolo; la circostanza che l’accertamento giudiziale abbia per oggetto , non già un diritto soggettivo sostanziale della parte, ma il dovere del giudice di provvedere al verificarsi di specifiche fattispecie previste dalla legge, rende infatti conto della natura superindividuale dell’interesse protetto dal procedimento (il quale, sotto tale specifico profilo,potrebbe essere ricondotto a quelli che autorevole dottrina raggruppa nel la categoria dei processi a contenuto oggettivo), ma non esclude la possibilità che le parti siano , a loro volta,portatrici di interessi privati confliggenti , i quali trov i no occasionalmente il loro soddisfacimentoo il l oro sa c rific i o attraverso il provvedimento giudiziale nella misura in cui vengano, o meno,a coincidere con l’ interesse superiore da esso attuato, così determinando una situazione di soccombenza in senso tecnico,che giustifica l’operatività della regola di cui all’art.91 cod. proc. civ.; P.U.15/05/2023 r.g.n. 11810/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 4. ritiene dunque il C ollegio di rimettere gli atti al la Prima Presidente perché valuti l’opportunità di investire le Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimentodi correzione di errori materiali, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, cosìcontrapponendo il proprio interesse a quello proprio della partericorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] d
Sentenza Cassazione n. 27681/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris