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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 35653/2021

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sul ricorso 29644/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:1. - Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino senegalese, ha impugnato il decreto del Tribunale di Lecce, comunicato il 29 agosto 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. - Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]:

1. - Il ricorso è improcedibile (ciò esimendo il Collegio di dover dar conto dei motivi di doglianza).

L'atto di impugnazione in cassazione del decreto del Tribunale di Lecce, comunicato il 29 agosto 2019, è stato depositato il 17 ottobre 2019, oltre il termine - imposto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità - di 20 giorni dall'ultima notificazione effettuata, a mezzo p.e.c., il 26 settembre 2019.

4. - Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (5i4'31' -1-9-NOV,W27. il Fun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 29644/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:1. - Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino senegalese, ha impugnato il decreto del Tribunale di Lecce, comunicato il 29 agosto 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Il ricorso è improcedibile (ciò esimendo il Collegio di dover dar conto dei motivi di doglianza). L'atto di impugnazione in cassazione del decreto del Tribunale di Lecce, comunicato il 29 agosto 2019, è stato depositato il 17 ottobre 2019, oltre il termine - imposto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità - di 20 giorni dall'ultima notificazione effettuata, a mezzo p.e.c., il 26 settembre 2019. 4. - Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (5i4'31' -1-9-NOV,W27. il Fun
Decreto Cassazione n. 35653/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris