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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 14809/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso tdimibdiferispre [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Caltanissetta, sez.

Riesame, con ordinanza emessa il 19 dicembre 2024, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte d'appello di Caltanissetta, che aveva respinto l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari a seguito della definizione del giudizio di merito in grado di appello con pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. penale.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

3. Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 (.4+-• - e 299 ,rnonche di carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo agli elementi nuovi sopravvenuti che avevano mutato il quadro cautelare, consistenti nella lontananza nel tempo dai commessi reati, il lungo periodo trascorso in carcere, il percorso rieducativo compiuto durante il regime di detenzione per altra causa, riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva concesso una misura alternativa alla detenzione.

A detti elementi doveva aggiungersi l'esito del giudizio di appello, che si era concluso con una rilevante riduzione di pena, precisamente da 13 anni e 4 mesi reclusione a 8 anni, la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, la scelta processuale del Biundo, che aveva rinunciato ai motivi di appello relativi alla sua responsabilità penale.

La Corte nissena aveva erroneamente definito tali elementi come " neutri" considerando come la scelta di addivenire a concordato fosse una legittima scelta processuale non sintomatica di resipiscenza.

La Corte si era limitata alla valutazione della forma di definizione del giudizio e non aveva invece apprezzato il contenuto della pronuncia di appello, trascurando che l'accordo aveva trovato il consenso del Procuratore generale anche in ordine ai suoi contenuti sostanziali, attinenti in particolare al riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale collaborativo.II provvedimento impugnato era stato emesso in violazione di legge, avendo erroneamente ritenuto neutriedrelementi che avrebbero dovuto essere apprezzati come nuovi, omettendo conseguentemente di considerare la concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

4. Con il secondo motivo lamenta vizio di violazione di legge in riferimento al principio di proporzionalità di cui all'art. 275 cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata, sotto tale profilo, si era limitata a valutare solo nella lontananza nel tempo dai commessi reati, il lungo periodo trascorso in carcere, il percorso rieducativo compiuto durante il regime di detenzione per altra causa, riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva concesso una misura alternativa alla detenzione, considerandoli in modo parcellizzato e senza valutare il contenuto della sentenza di appello.

Così ì procedendo i giudici di merito non avevano apprezzato l'indubbio affievolimento del quadro cautelare considerando ancora idonea una misura del tutto sproporzionata alle esigenze cautelari concretamente in atto.

5. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per violazione del principio di adeguatezza e del minor sacrificio della libertà personale.

Misure interdittive e non restrittive della libertà ben avrebbero potuto essere adeguate ad evitare una ricaduta nel reato.

6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati.

2. E' invero consolidato il principio secondo cui in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 - 01; Sez. 6 - , n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01).

Ancora, il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferente il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura (Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868 - 01; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763 - 01; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, imp.

K, Rv. 265652 - 01).

3. L'ordinanza impugnata, facendo corretta applicazione dei principi sopra esposti, ha rilevato l'assenza di elementi sopravvenuti, attinenti alle modalità e circostanze del fatto ed alla personalità del suo autore, idonei a modificare la prognosi cautelare.

Invero, il periodo di tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura cautelare è fatto che di per sé solo non determina il venir meno delle esigenze.

Quanto, poi, gli ulteriori elementi di valenza sintomatica secondo la prospettazione del ricorrente, i giudici di merito hanno valutato, con ragionamento privo di aporie logiche, che i benefici penitenziari ottenuti dal Biundo nell'ambito di un diverso procedimento non costituiscono elemento di novità idoneo a affievolire le esigenze cautelari accertate nel procedimento di cui si tratta, per il quale è intervenuta una severa condanna anche in secondo grado.

Parimenti, con argomentazioni coerenti e conformi ai principi, il Tribunale ha evidenziato che la sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha valenza neutra ai fini cautelari, poiché /16 la rinuncia ai motivi di appello costituisce una legittima strategia processuale non sintomatica di resipiscenza e di un definitivo distanziamento del ricorrente dal suo passato criminale caratterizzato da numerose condanne, anche per reati specifici, trattandosi di una scelta che attiene a legittime logiche difensive, inidonea a spiegare effetti sulla prognosi cautelare.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso tdimibdiferispre [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta, sez. Riesame, con ordinanza emessa il 19 dicembre 2024, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte d'appello di Caltanissetta, che aveva respinto l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari a seguito della definizione del giudizio di merito in grado di appello con pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. penale. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 3. Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 (.4+-• - e 299 ,rnonche di carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo agli elementi nuovi sopravvenuti che avevano mutato il quadro cautelare, consistenti nella lontananza nel tempo dai commessi reati, il lungo periodo trascorso in carcere, il percorso rieducativo compiuto durante il regime di detenzione per altra causa, riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva concesso una misura alternativa alla detenzione. A detti elementi doveva aggiungersi l'esito del giudizio di appello, che si era concluso con una rilevante riduzione di pena, precisamente da 13 anni e 4 mesi reclusione a 8 anni, la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, la scelta processuale del Biundo, che aveva rinunciato ai motivi di appello relativi alla sua responsabilità penale. La Corte nissena aveva erroneamente definito tali elementi come " neutri" considerando come la scelta di addivenire a concordato fosse una legittima scelta processuale non sintomatica di resipiscenza. La Corte si era limitata alla valutazione della forma di definizione del giudizio e non aveva invece apprezzato il contenuto della pronuncia di appello, trascurando che l'accordo aveva trovato il consenso del Procuratore generale anche in ordine ai suoi contenuti sostanziali, attinenti in particolare al riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale collaborativo.II provvedimento impugnato era stato emesso in violazione di legge, avendo erroneamente ritenuto neutriedrelementi che avrebbero dovuto essere apprezzati come nuovi, omettendo conseguentemente di considerare la concretezza e attualità delle esigenze cautelari. 4. Con il secondo motivo lamenta vizio di violazione di legge in riferimento al principio di proporzionalità di cui all'art. 275 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, sotto tale profilo, si era limitata a valutare solo nella lontananza nel tempo dai commessi reati, il lungo periodo trascorso in carcere, il percorso rieducativo compiuto durante il regime di detenzione per altra causa, riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva concesso una misura alternativa alla detenzione, considerandoli in modo parcellizzato e senza valutare il contenuto della sentenza di appello. Così ì procedendo i giudici di merito non avevano apprezzato l'indubbio affievolimento del quadro cautelare considerando ancora idonea una misura del tutto sproporzionata alle esigenze cautelari concretamente in atto. 5. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per violazione del principio di adeguatezza e del minor sacrificio della libertà personale. Misure interdittive e non restrittive della libertà ben avrebbero potuto essere adeguate ad evitare una ricaduta nel reato. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati. 2. E' invero consolidato il principio secondo cui in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 - 01; Sez. 6 - , n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01). Ancora, il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferente il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura (Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868 - 01; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763 - 01; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, imp. K, Rv. 265652 - 01). 3. L'ordinanza impugnata, facendo corretta applicazione dei principi sopra esposti, ha rilevato l'assenza di elementi sopravvenuti, attinenti alle modalità e circostanze del fatto ed alla personalità del suo autore, idonei a modificare la prognosi cautelare. Invero, il periodo di tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura cautelare è fatto che di per sé solo non determina il venir meno delle esigenze. Quanto, poi, gli ulteriori elementi di valenza sintomatica secondo la prospettazione del ricorrente, i giudici di merito hanno valutato, con ragionamento privo di aporie logiche, che i benefici penitenziari ottenuti dal Biundo nell'ambito di un diverso procedimento non costituiscono elemento di novità idoneo a affievolire le esigenze cautelari accertate nel procedimento di cui si tratta, per il quale è intervenuta una severa condanna anche in secondo grado. Parimenti, con argomentazioni coerenti e conformi ai principi, il Tribunale ha evidenziato che la sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha valenza neutra ai fini cautelari, poiché /16 la rinuncia ai motivi di appello costituisce una legittima strategia processuale non sintomatica di resipiscenza e di un definitivo distanziamento del ricorrente dal suo passato criminale caratterizzato da numerose condanne, anche per reati specifici, trattandosi di una scelta che attiene a legittime logiche difensive, inidonea a spiegare effetti sulla prognosi cautelare. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 14809/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris