CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 30.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo presentato ex art. 35-ter ord. pen. avverso l'ordinanza resa dal Magistrato di sorveglianza di Pavia su una richiesta di applicazione di rimedi risarcitori per aver subito una restrizione non conforme all'art. 3 Cedu; Premesso che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo sulla base dell'osservazione che non erano stati circostanziati - con riferimento ai periodi di detenzione e agli istituti penitenziari in cui era stato ristretto [OSCURATO:PERSONA] - gli elementi di fatto integranti una detenzione contraria ai principi dell'art. 3 Cedu; Considerato che il ricorso è rimasto a sua volta generico, perché, pur lamentando che le circostanze di fatto erano state esplicitate, le ha compendiate in definitiva nella sola doglianza relativa alle dimensioni della cella, ma reiterandola negli stessi termini in cui il Tribunale di sorveglianza l'aveva già censurata, ovvero senza alcuna indicazione circa le dimensioni stesse, pur suscettibili di istruttoria; Rilevato, dall'esame degli atti, che sin dall'istanza originaria non erano stati indicati i periodi di detenzione che si assumevano degradanti ed era stato chiesto il rimedio risarcitorio per le non specificate dimensioni della cella, mentre nel successivo reclamo si insisteva nella richiesta per il tramite della generica, ma non esatta, obiezione secondo cui già la prima istanza avesse precisamente indicato gli elementi necessari per la decisione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il Magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale di sorvaglianza, poi, abbiano fatto buon governo del principio secondo cui è manifestamente inammissibile la domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 35-ter e 69, comma sesto, ord. pen., con la quale l'interessato si limiti a chiedere l'applicazione dell'istituto senza indicare il fatto materiale che sorregge la domanda e le relative violazioni dell'art. 3 CEDU che ritenga di aver subito e gli istituti penitenziari in cui le stesse si siano verificate (Sez. 1, n. 40232 del 24/6/2016, Oppedisano, Rv. 268246 - 01); [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos