CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 29969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23585/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore exart. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 100 - C, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.2048/2023 depositata il 04/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Napoli, rigettando il gravame proposto dalla ASL di Avellino nei riguardi della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico di 1° livello in servizio presso l’ASL medesima, ha confermato la decisione di primo grado con la quale il Tribunale aveva accolto la pretesa economica relativa alle differenze economiche determinate dalla maggior prestazione di 20 minuti resa per ogni giorno di assenza, dichiarando l’illegittimità del sistema di calcolo adottato dalla ASL per determinare il debito orario assolto a seguito di assenza per ferie, malattia, festività, permessi ed altre assenze similari del ricorrente nel periodo 1 gennaio 2013–31dicembre 2018, sistema secondo il quale per ogni turno giornaliero di assenza ai fini del debito l’assenza stessa veniva computata nella misura di sei ore, quando invece l’orario giornaliero ordinario era di sei ore e venti minuti. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la ASL Avellino affidato ad unico motivo, cui resiste la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo l’ASL Avellino lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24-27 d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 14 del c.c.n.l. dell’Area dirigenza medica del 3novembre 2005; lamenta in particolare la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 2. La censura è fondata, come da precedente specifico di questa Corte –dal quale non vi sono motivi per discostarsi e alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. – secondo cui i l dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall’ASL, non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l’azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo. 3. In applicazione di tale principio, attesa la specularità della fattispecie in esame, in difetto di allegazione specifica in ordine al pregiudizio alla salute, va accolto il ricorso ecassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondocomma, cod. proc. civ.) con reiezione dell’originario ricorso delladirigente. 4. Per la novità e peculiarità della questione, oggetto, peraltro, di giudizi con alterni esiti dinanzi ai giudici del merito, vanno compensate fra le parti le spese dell’intero processo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese dell’intero proces