Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 37282/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/1996 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23.5.2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, rideterminando la pena in anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa (fatto del 2.8.2017).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico, articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

2.1. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.

4. Non è dato rinvenire alcun vizio logico-giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha congruamente escluso che il fatto possa essere complessivamente ricondotto nella previsione di cui al quinto comma dell'articolo 73 cit., alla luce della detenzione da parte dell'imputato di sostanze stupefacenti di diversa natura, in quantitativi non modesti, essendo ricavabili dalla marijuana detenuta n. 212 dosi, dall'hashish n. 130 dosi e dalla cocaina n. 36 dosi.

Sotto questo profilo, la decisione è in linea con la costante giurisprudenza secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651 — 01).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P .Q.

M .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/1996 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23.5.2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, rideterminando la pena in anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa (fatto del 2.8.2017). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico, articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.1. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato. 4. Non è dato rinvenire alcun vizio logico-giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha congruamente escluso che il fatto possa essere complessivamente ricondotto nella previsione di cui al quinto comma dell'articolo 73 cit., alla luce della detenzione da parte dell'imputato di sostanze stupefacenti di diversa natura, in quantitativi non modesti, essendo ricavabili dalla marijuana detenuta n. 212 dosi, dall'hashish n. 130 dosi e dalla cocaina n. 36 dosi. Sotto questo profilo, la decisione è in linea con la costante giurisprudenza secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651 — 01). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P .Q. M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensor