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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23504/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte di appello di Bologna visti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto: il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio, in relazione all'imputazione di cui al capo a) per [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento senza rinvio, per le imputazioni relative agli anni di imposta precedenti l'anno 2016, con conseguente rideterminazione della pena, e il rigetto del ricorso nel resto per [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsa anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio per tutti e tre i ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Rimini, ha assolto [OSCURATO:PERSONA]° e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 11, punto 1, ultima parte, del d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74, loro contestato al capo c), ha confermato la condanna alle pene di giustizia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, cod. pen., 3 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 14 settembre 2015, 27 settembre 2016 e 27 febbraio 2017 (capo a; per la sola [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la condotta a decorrere dall'anno d'imposta 2016), di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 3 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 27 settembre 2016 (capo b); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 del dAgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 30 settembre 2015 (capo d); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 30 settembre 2015 (capo e); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 30 settembre 2025 (capo f); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 27 dicembre 2016 (capo g); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 28 febbraio 2017 (capo h) e ha rideterminato le pene inflitte per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suindicata sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, articolato nei motivi appresso indicati.

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione.

Deduce, dopo aver richiamato le decisioni di merito e i motivi di appello, che: il primo giudice ha totalmente omesso di confrontarsi con gli specifici rilievi sollevati dalla difesa; l'affermazione assiomatica del ruolo gestorio dell'imputato delle cooperative resta tale e non si spiega perché si ritenga sufficiente la motivazione di primo grado; si obliterano tutte le analisi del materiale probatorio svolte dalla difesa; incredibilmente, si stigmatizza il fatto che gli imputati non avrebbero mai reso alcuna dichiarazione; vi è una vera e propria mancanza della motivazione, anche da un punto di vista grafico; sono state travisate prove dichiarative e documentali e non sono state valutate delle prove; molteplici sono gli errori deigiudici di merito nella lettura delle prove; dall'errata o omessa lettura delle prove discende la carenza della motivazione; è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato sulla base della circostanza, meramente affermata, ma mai dimostrata, che egli fosse il dominus occulto delle cooperative. 3.2 Con il secondo motivo di impugnazione lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Deduce che: la motivazione è meramente apparente e comunque illogica; la motivazione della non decisione è la non conoscenza del suo stile di vita nell'attualità (ovvero al momento della sentenza di appello); il materiale sul quale fondare la prognosi (favorevole o sfavorevole che fosse) di cui all'art. 163 cod. pen. andava trovato nel materiale probatorio offerto dal rito ex art. 438 cod. proc. pen., non altrove; se da quel materiale non emergevano (essendo praticamente nullo il casellario giudiziale) elementi ostativi alla concessione del beneficio, la Corte non poteva motivare dicendo di non conoscere elementi nuovi favorevoli alla concessione; si è negato un beneficio senza motivo; la motivazione è meramente apparente e, dunque, inesistente.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione.

Deduce, dopo aver richiamato le decisioni di merito e i motivi di appello, che: egli è stato vice presidente del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal 30 maggio 2016; non è stato spiegato perché egli è stato ritenuto amministratore di fatto delle cooperative in imputazione e "autentico factotum" per il periodo anteriore a quello in cui egli ha ricoperto tale carica; sono state travisate prove documentali, attribuendo alle stesse un significato che non hanno e riferendole a un periodo e alle società in imputazione, quando sono riferibili a soggetti e a un contesto (quello societario e non più consortile) del tutto diverso da quello in imputazione; si omette la valutazione di prove decisive indicate dalla difesa; la Corte ha ritenuto di non doversi neppure confrontare con le specifiche deduzioni della difesa sulle prove travisate, omesse e mancanti; è stata confutata una doglianza (la scusante dell'errore del commercialista) che non è stata proposta; l'affermazione di responsabilità dell'imputato è generica, incompleta e illogica e, comunque, fondata sul travisamento delle prove e sull'omessa valutazione di prove decisive. 4.2 Con il secondo motivo di impugnazione lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge.

Deduce che: i reati di cui ai capi g) ed h), relativi alla società Pro-[OSCURATO:PERSONA].

Coop., sono stati commessi in data successiva alla cessazione della sua carica sociale; nessuna 3condotta gestoria di fatto gli era stata contestata per il periodo successivo alla cessazione della carica; un'eventuale affermazione di responsabilità per una tale condotta sarebbe fuoriuscita inevitabilmente dal perimetro dell'imputazione, trattandosi di fatto diverso; non si potrebbe ritenere che la sua responsabilità discenda da un ruolo di fatto perché quest'ultimo non è stato contestato nell'imputazione e perché, anche se si ritiene di poter riqualificare il fatto, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., si dovrebbe fornire adeguata motivazione in odine alla sussistenza di quel diverso ruolo. 4.3 Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione.

Deduce che: la motivazione con la quale si negano i benefici di legge è manifestamente illogica; non si comprende quale effetto possa avere il vincolo parentale sull'intenzione criminosa; la motivazione è in contraddizione logica con la pena rideterminata nel minimo; è apparente e illogica l'ulteriore motivazione con la quale si afferma che la Corte non dispone di dati affidabili sui quali fondare la prognosi di cui all'art. 163 cod. pen.; il materiale su cui fondare la prognosi ex art. 163 cod. pen. andava trovato nel materiale probatorio offerto dal rito ex art. 438 cod. proc. pen. 5.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione.

Deduce che: all'esito del giudizio di primo grado, sebbene in dispositivo si legga la dichiarazione della sua colpevolezza per i reati di cui ai capi a), c) ed h), nella parte motiva della sentenza di primo grado si chiariva che ella è stata ritenuta estranea al reato di cui al capo h), perché addebitatole per un refuso nella costruzione dell'imputazione; il trattamento sanzionatorio era determinato operando aumento sulla pena base irrogata per il capo a) nella misura di tre mesi di reclusione in relazione al capo c); nonostante la Corte di appello abbia dato atto della sua assoluzione dal reato di cui al capo h) e l'abbia assolta dal reato di cui al capo c), nella determinazione della pena, oltre alla continuazione interna al capo a), si operava un aumento di mesi due di reclusione con riferimento al reato di cui al capo h); l'evidente errore del giudice di merito non può essere emendato ex art. 619 cod. proc. pen.; si tratta di pena che non doveva essere inflitta in quanto non vi è stata condanna. 5.2 Con il secondo motivo di impugnazione lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione.

Deduce che: nel capo di imputazione a) è specificato che ella è stata tratta a giudizio per la sua condotta "a decorrere dall'anno di imposta 2016"; nella sentenza di appello si applica la pena base con riferimento all'anno di imposta 2015 operando, poi, gli aumenti 4per gli anni di imposta 2014 e 2016; l'errore non è emendabile ex art. 619 cod. proc. pen.; non si tratta di un errore sulla quantità della pena, ma di applicazione di pena che non doveva essere inflitta. 5.3 Con il terzo motivo di impugnazione lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione.

Deduce che: espungendo dalla sentenza gli errori sopra indicati resta la sua condanna per il reato di cui al capo a), a decorrere dall'anno di imposta 2016; l'imposta evasa in relazione all'anno di imposta 2016, per come indicato in tale imputazione, ammonta ad euro 459.285; pertanto, l'importo della confisca a suo carico avrebbe dovuto essere ridotto e adeguato alle somme confiscabili in relazione alle quali è intervenuta condanna. 5.4 Con il quarto motivo di impugnazione lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione.

Deduce che: la Corte di appello non si è confrontata con nessuna delle doglianze contenute nell'appello relativamente al reato di cui al capo al capo a); la motivazione relativa all'affermazione di colpevolezza relativa alla condotta contestata in tale capo è apodittica e si pone in conflitto logico con l'assoluzione dal reato di cui al capo c); la motivazione della sentenza di appello non può essere riempita con le motivazioni del primo provvedimento che scontavano il medesimo vizio di apoditticità e irragionevolezza argomentativa in quanto basate su teoremi argomentativi; non si spiega quale concreta modalità della condotta contestata si sarebbe generata dal vincolo parentale e dal ruolo di amministratore; non bastano questi due dati formali per ricavarne la sua partecipazione ai reati contestati; la Corte di appello ha aggiunto al ragionamento assertivo del primo giudice il dato logicamente inconsistente dell'acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile del figlio [OSCURATO:PERSONA], ritenuto indicativo della generica consapevolezza dell'imputata delle "illiceità penali" (genericamente individuate) "oggetto del procedimento"; ella era del tutto estranea alla gestione di fatto delle cooperative; la Corte non ha preso in esame le puntuali doglianze svolte dalla difesa in ordine alle motivazioni rese dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

6. Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno dedotto, congiuntamente, che: anche in caso di c.d.

"doppia conforme" permane in capo al giudice del gravame l'obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e di diritto della decisione, con puntuale indicazione dei risultati probatori acquisiti e dei criteri di valutazione adottati; il giudice di appello non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione della sentenza di primo grado; anche quando l'impugnazione riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, sussiste l'obbligo di una motivazione propria, 5puntuale e analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazione apparente; le argomentazioni della sentenza di primo grado erano state sottoposte a critica dagli appellanti, con specifiche deduzioni, che sono rimaste, in larga parte, prive di risposta; la Corte territoriale, con affermazioni apodittiche e generiche, ha ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati esclusivamente in considerazione di elementi indiziari che appaiono privi dei necessari requisiti di gravità e univocità; la motivazione della sentenza impugnata risulta apparente e non coerente al canone dell'oltre ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen., con la conseguente necessità di annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Innanzitutto, giova rammentare che nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01; Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n. m.). [OSCURATO:SOCIETA], la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte» (Sez. 5, n. 2117 del 04/10/2023, dep. 2024, Pomponi, n.nn.; Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), poiché «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01).

Tale interpretazione è stata sposata anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01), secondo cui «devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, 6siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice».

Nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA]) fosse a capo di un complesso e articolato sistema fraudolento, basato sulla creazione di soggetti apparentemente terzi e riconducibili alla medesima società, che consentiva la detrazione dell'Iva a credito e faceva ricadere le responsabilità degli inadempimenti fiscali su tali soggetti.

La Corte territoriale ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], osservando che l'appellante non aveva compiuto alcuna opera di destrutturazione della sentenza impugnata, che non erano state neppure "aggredite" le singole imputazioni contestate, che il gravame si è esauriva in una mera sovrapposizione di valutazioni difensive a quella svolte dal primo giudice, che l'appellante non si era confrontato con tutto il materiale probatorio illustrato nella sentenza del Tribunale e aveva chiesto alla Corte di appello di effettuare una, impossibile ex art. 192 cod. proc. pen., valutazione frazionata dei vari elementi di prova (dichiarativi e documentali) sui quali si fonda la sentenza.

La Corte di appello ha, poi, dettagliatamente indicato gli elementi probatori, documentali e dichiarativi, che hanno consentito di individuare il ricorrente, unitamente al fratello, come il dominus della vicenda oggetto del procedimento e ha ritenuto che tali prove, non contrastate o contestate in alcuno modo dalla difesa, dimostrassero, inequivocabilmente, che l'amministrazione delle società consorziate facesse capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]° i quali, dunque, dovevano ritenersi "i propulsori', ex art. 110 cod. pen., degli illeciti fiscali ascritti alla govemance di tali società.

In particolare, la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili anche delle società consorziate, il quale ha dichiarato «di avere sempre comunicato indifferentemente e congiuntamente con i due fratelli [OSCURATO:PERSONA], i quali gli avevano sempre richiesto di utilizzare fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA le fatture emesse dalle società consorziate».

Pertanto, la motivazione della Corte di appello non è mancante né illogica.

Infatti, sebbene le doglianze difensive non siano state singolarmente esaminate, la Corte territoriale ha comunque indicato, con motivazione congrua, quali fossero le prove decisive rilevanti per confermare l'affermazione di responsabilità del ricorrente sicché non sussiste il "salto logico" lamentato dal ricorrente nel ritenere che il ricorrente fosse il "dominus" delle cooperative utilizzate per ha realizzazione della condotta fraudolenta contestata.

La censura di travisamento delle prove, oltre a non essere corredata da atti, è comunque generica.

73. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anche la motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena non è mancante o apparente né irragionevole.

La Corte ha motivato il diniego dei benefici di legge per «la gravità e reiterazione dei fatti criminosi attuati tra soggetti uniti da vincoli di sangue e, dunque, coesi e determinati nell'azione criminale».

La Corte ha, poi, rilevato come non si disponesse «di dati affidabili sui quali fondare la prognosi di cui all'art. 163 c.p.».

Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la Corte non ha affermato di non poter decidere, ma ha ritenuto che la gravità dei fatti e la reiterazione degli stessi non consentisse di formulare una prognosi favorevole sulla futura condotta del ricorrente e che dagli atti non emergessero elementi positivi per formulare la prognosi di cui all'art. 163 cod. pen.

Quanto a tali elementi il ricorrente ha evidenziato lo stato di incensuratezza che però non è di per sé rilevante né comporta irragionevolezza nella motivazione relativa al beneficio essendo stata indicata, senza alcuna illogicità, quale elemento ostativo a una prognosi favorevole la reiterazione degli illeciti.

4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA].

5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Richiamate le argomentazioni in diritto già espresse per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che anche per [OSCURATO:PERSONA] non sussistono i lamentati vizi di mancanza e illogicità della motivazione.

La Corte ha individuato quali elementi rilevanti per confermare la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a) il ruolo di legale rappresentante di alcune società consorziate nonché le e-mail e le dichiarazioni del commercialista Parmeggiani, già richiamate nella valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione per ritenere la compartecipazione del ricorrente al reato non è illogica, sol che si consideri che dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale, risulta che [OSCURATO:PERSONA]° ha ricoperto il ruolo di amministratore unico della Pro - [OSCURATO:PERSONA].

Coop. dal 31 marzo 2013 al 26 settembre 2026, il ruolo di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA].

Coop. dal 25 gennaio 2012 al 30 luglio 2014, il ruolo di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] dal 10 febbraio 2006 fino al 9 aprile 2018 e poi di liquidatore, di socio della [OSCURATO:PERSONA] SRL dalla costituzione nonché di vice-presidente del consiglio di amministrazione di tale società dal 20 maggio 2016 e che la Pro - Log e la [OSCURATO:PERSONA] sono due delle società utilizzate per realizzare il sistema fraudolento descritto nell'imputazione.

La doglianza relativa al travisamento delle prove (non 8corredata da documenti) e quella relativa all'omessa valutazione di prove decisive sono generiche.

6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Con l'atto di appello (in particolare, pag. 4) la difesa ha evidenziato che i reati di cui ai capi g) e h) sono stati commessi il 27 dicembre 2016 e il 28 febbraio 2017 dopo la cessazione della carica di amministratore del [OSCURATO:PERSONA] nella società Pro - [OSCURATO:PERSONA].

Coop e che nessuna condotta gestoria di fatto della società è stata contestata all'imputato nel periodo successivo alla carica.

Le doglianze, reiterate con il ricorso per cassazione, sono manifestamente infondate.

Il dato formale evidenziato dalla difesa, quello della cessazione della carica di amministratore del ricorrente alla data di presentazione delle dichiarazioni fiscali, e la doglianza con la quale è stato lamentato che nell'imputazione non è stato contestato all'imputato il ruolo di amministratore di fatto della società Pro-[OSCURATO:PERSONA].

Coop. non tengono conto che dal complesso della motivazione emerge che la responsabilità dell'imputato si fonda sull'art. 110 cod. pen. (per la possibilità del concorso di terzi nel reato di cui all'art. 5 d.

Igs. n. 74 del 2002 si richiama Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, Gabbana, Rv. 265121 - 01).

Infatti, nella sentenza impugnata è stato evidenziato il ruolo di "propulsori" dei fratelli del [OSCURATO:PERSONA] degli illeciti fiscali e che [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], è stato "l'artefice di tutte le attività gestorie delle società", senza contare che il sistema fraudolento, come evidenziato nella richiamata sentenza di primo grado, si basava anche su soggetti prestanome sicché è irrilevante la circostanza che il ricorrente non ricoprisse alla data delle dichiarazioni fiscali il ruolo di legale rappresentante.

7. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La motivazione non è mancante né irragionevole.

Devono richiamarsi le argomentazioni espresse nell'esaminare il secondo motivo di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA].

Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la Corte non ha affermato di non poter decidere, ma ha ritenuto che la gravità dei fatti e la reiterazione degli stessi non consentisse di formulare una prognosi favorevole sulla futura condotta del ricorrente e che dagli atti non emergessero elementi positivi per formulare la prognosi di cui all'art. 163 cod. pen.

Non si ravvisa alcuna contraddizione tra la negazione del beneficio e l'entità della pena inflitta avendo la Corte territoriale evidenziato, senza incorrere in alcuna illogicità, la reiterazione degli illeciti da parte di soggetti legati da rapporti di parentela e, dunque, maggiormente coesi nel compiere l'attività delittuosa.

98. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

9. Il quarto motivo di ricorso deve, per ragioni di carattere logico, essere esaminato per primo e deve ritenersi manifestamente infondato.

La Corte territoriale, nel rigettare le doglianze poste con l'appello, ha osservato che l'imputata non ha negato di aver fatto parte del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che è evidente che l'imputata fosse consapevole delle illiceità oggetto del procedimento per essersi resa cessionaria dell'immobile cedutole dal figlio [OSCURATO:PERSONA].

Occorre, poi, rilevare che nella sentenza di primo grado, le cui risultanze, come già evidenziato, sono state richiamate dalla sentenza impugnata, si legge che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto, tra l'altro, il ruolo di consigliera del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal 20 maggio 2016 al 26 marzo 2020, ed è stata legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., svolgente servizi contabili per le cooperative ultime partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in tale sentenza, quanto alla posizione dell'imputata, si legge che «[s]arebbe...un peccato di ingenuità troppo grave quello di ritenere estranea al disegno fraudolento la madre dei fratelli, e ciò non certo per il solo vincolo parentale che già di per sé garantiva un canale informativo privilegiato, ma soprattutto per la sua diretta ingerenza nella vita del [OSCURATO:PERSONA], come consigliere di amministrazione, e delle società strategiche che le gravitavano attorno ([OSCURATO:PERSONA])».

Ritiene la Corte che le argomentazioni dei giudici di merito con le quali è stata ritenuta la responsabilità dell'imputata non siano manifestamente illogiche, essendo state evidenziate nelle sentenze di merito plurime circostanze sintomatiche della compartecipazione alla condotta delittuosa, quali il ruolo di consigliera di amministrazione nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il ruolo svolto in altre società comunque gravitanti attorno alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il legame di parentela con gli altri imputati.

Né inficia la tenuta logica della motivazione il richiamo alla cessione dell'immobile di cui al capo c) per la quale, peraltro, è stata esclusa la rilevanza penale del fatto ma non la sussistenza della cessione in favore della società riconducibile all'imputata.

10. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati.

Come correttamente evidenziato nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA], in esito al giudizio di appello, risulta condannata per il solo delitto di cui al capo a).

Deve, in particolare, rilevarsi che l'assoluzione dal reato di cui al capo h) emerge dalla nota a pag. 30 della sentenza di primo grado e dal dispositivo di tale sentenza, integrato con la pronuncia di assoluzione mediante procedura di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.

Quanto al capo a) deve 10ritenersi che in esito al giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] sia stata condannata limitatamente alla condotta contestata relativa all'anno di imposta 2016, come da specificazione espressamente contenuta nell'imputazione.

La Corte di appello, a seguito dell'assoluzione dal reato di cui al capo c), nel rideterminare la pena inflitta per il reato di cui al capo a) ha considerato come pena base l'annualità 2015 e ha operato, erroneamente, degli aumenti per le annualità 2014 e 2016. [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello ha operato un ulteriore, erroneo, aumento per il reato di cui al capo h) per il quale era stata pronunciata assoluzione con la sentenza di primo grado.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.

In tale giudizio la Corte, nel rideterminare la pena, terrà conto che l'imputata è stata condannata per il solo reato di cui al capo a), limitatamente all'anno di imposta 2016. 11.11 terzo motivo è manifestamente infondato.

Con la sentenza di primo grado è stata ordinata la confisca di quanto in sequestro preventivo.

Con la sentenza di secondo grado è stato rilevato che la misura della confisca dovesse determinarsi in esito al passaggio in giudicato della sentenza.

La ricorrente deduce che l'importo dell'imposta evasa in relazione all'anno di imposta 2016, per come indicato nel capo a), ammonta a euro 459.285 e che l'importo della confisca avrebbe dovuto essere ridotto e adeguato alle somme confiscabili per le quali è intervenuta condanna.

La doglianza è manifestamente infondata posto che non è stata stabilita dai giudici di merito la misura della confisca.

Pertanto, ogni questione relativa alla statuizione relativa alla confisca deve essere riservata alla fase esecutiva.

12. L'inammissibilità dei motivi di ricorso relativi all'affermazione della responsabilità dei ricorrenti comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti presentati per i tre ricorrenti.

13. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

La sentenza impugnata va 11annullata con riferimento alla posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA] 25 6W,2O2B [OSCURATO:PERSONA] Dow.ssj..

E1isabtWrribizo 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte di appello di Bologna visti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto: il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio, in relazione all'imputazione di cui al capo a) per [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento senza rinvio, per le imputazioni relative agli anni di imposta precedenti l'anno 2016, con conseguente rideterminazione della pena, e il rigetto del ricorso nel resto per [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsa anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio per tutti e tre i ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Rimini, ha assolto [OSCURATO:PERSONA]° e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 11, punto 1, ultima parte, del d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74, loro contestato al capo c), ha confermato la condanna alle pene di giustizia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, cod. pen., 3 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 14 settembre 2015, 27 settembre 2016 e 27 febbraio 2017 (capo a; per la sola [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la condotta a decorrere dall'anno d'imposta 2016), di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 3 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 27 settembre 2016 (capo b); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 del dAgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 30 settembre 2015 (capo d); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 30 settembre 2015 (capo e); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 30 settembre 2025 (capo f); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 27 dicembre 2016 (capo g); per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. 74 del 2000, commesso in Rimini, il 28 febbraio 2017 (capo h) e ha rideterminato le pene inflitte per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suindicata sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, articolato nei motivi appresso indicati. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione. Deduce, dopo aver richiamato le decisioni di merito e i motivi di appello, che: il primo giudice ha totalmente omesso di confrontarsi con gli specifici rilievi sollevati dalla difesa; l'affermazione assiomatica del ruolo gestorio dell'imputato delle cooperative resta tale e non si spiega perché si ritenga sufficiente la motivazione di primo grado; si obliterano tutte le analisi del materiale probatorio svolte dalla difesa; incredibilmente, si stigmatizza il fatto che gli imputati non avrebbero mai reso alcuna dichiarazione; vi è una vera e propria mancanza della motivazione, anche da un punto di vista grafico; sono state travisate prove dichiarative e documentali e non sono state valutate delle prove; molteplici sono gli errori deigiudici di merito nella lettura delle prove; dall'errata o omessa lettura delle prove discende la carenza della motivazione; è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato sulla base della circostanza, meramente affermata, ma mai dimostrata, che egli fosse il dominus occulto delle cooperative. 3.2 Con il secondo motivo di impugnazione lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Deduce che: la motivazione è meramente apparente e comunque illogica; la motivazione della non decisione è la non conoscenza del suo stile di vita nell'attualità (ovvero al momento della sentenza di appello); il materiale sul quale fondare la prognosi (favorevole o sfavorevole che fosse) di cui all'art. 163 cod. pen. andava trovato nel materiale probatorio offerto dal rito ex art. 438 cod. proc. pen., non altrove; se da quel materiale non emergevano (essendo praticamente nullo il casellario giudiziale) elementi ostativi alla concessione del beneficio, la Corte non poteva motivare dicendo di non conoscere elementi nuovi favorevoli alla concessione; si è negato un beneficio senza motivo; la motivazione è meramente apparente e, dunque, inesistente. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione. Deduce, dopo aver richiamato le decisioni di merito e i motivi di appello, che: egli è stato vice presidente del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal 30 maggio 2016; non è stato spiegato perché egli è stato ritenuto amministratore di fatto delle cooperative in imputazione e "autentico factotum" per il periodo anteriore a quello in cui egli ha ricoperto tale carica; sono state travisate prove documentali, attribuendo alle stesse un significato che non hanno e riferendole a un periodo e alle società in imputazione, quando sono riferibili a soggetti e a un contesto (quello societario e non più consortile) del tutto diverso da quello in imputazione; si omette la valutazione di prove decisive indicate dalla difesa; la Corte ha ritenuto di non doversi neppure confrontare con le specifiche deduzioni della difesa sulle prove travisate, omesse e mancanti; è stata confutata una doglianza (la scusante dell'errore del commercialista) che non è stata proposta; l'affermazione di responsabilità dell'imputato è generica, incompleta e illogica e, comunque, fondata sul travisamento delle prove e sull'omessa valutazione di prove decisive. 4.2 Con il secondo motivo di impugnazione lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge. Deduce che: i reati di cui ai capi g) ed h), relativi alla società Pro-[OSCURATO:PERSONA]. Coop., sono stati commessi in data successiva alla cessazione della sua carica sociale; nessuna 3condotta gestoria di fatto gli era stata contestata per il periodo successivo alla cessazione della carica; un'eventuale affermazione di responsabilità per una tale condotta sarebbe fuoriuscita inevitabilmente dal perimetro dell'imputazione, trattandosi di fatto diverso; non si potrebbe ritenere che la sua responsabilità discenda da un ruolo di fatto perché quest'ultimo non è stato contestato nell'imputazione e perché, anche se si ritiene di poter riqualificare il fatto, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., si dovrebbe fornire adeguata motivazione in odine alla sussistenza di quel diverso ruolo. 4.3 Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione. Deduce che: la motivazione con la quale si negano i benefici di legge è manifestamente illogica; non si comprende quale effetto possa avere il vincolo parentale sull'intenzione criminosa; la motivazione è in contraddizione logica con la pena rideterminata nel minimo; è apparente e illogica l'ulteriore motivazione con la quale si afferma che la Corte non dispone di dati affidabili sui quali fondare la prognosi di cui all'art. 163 cod. pen.; il materiale su cui fondare la prognosi ex art. 163 cod. pen. andava trovato nel materiale probatorio offerto dal rito ex art. 438 cod. proc. pen. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione. Deduce che: all'esito del giudizio di primo grado, sebbene in dispositivo si legga la dichiarazione della sua colpevolezza per i reati di cui ai capi a), c) ed h), nella parte motiva della sentenza di primo grado si chiariva che ella è stata ritenuta estranea al reato di cui al capo h), perché addebitatole per un refuso nella costruzione dell'imputazione; il trattamento sanzionatorio era determinato operando aumento sulla pena base irrogata per il capo a) nella misura di tre mesi di reclusione in relazione al capo c); nonostante la Corte di appello abbia dato atto della sua assoluzione dal reato di cui al capo h) e l'abbia assolta dal reato di cui al capo c), nella determinazione della pena, oltre alla continuazione interna al capo a), si operava un aumento di mesi due di reclusione con riferimento al reato di cui al capo h); l'evidente errore del giudice di merito non può essere emendato ex art. 619 cod. proc. pen.; si tratta di pena che non doveva essere inflitta in quanto non vi è stata condanna. 5.2 Con il secondo motivo di impugnazione lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione. Deduce che: nel capo di imputazione a) è specificato che ella è stata tratta a giudizio per la sua condotta "a decorrere dall'anno di imposta 2016"; nella sentenza di appello si applica la pena base con riferimento all'anno di imposta 2015 operando, poi, gli aumenti 4per gli anni di imposta 2014 e 2016; l'errore non è emendabile ex art. 619 cod. proc. pen.; non si tratta di un errore sulla quantità della pena, ma di applicazione di pena che non doveva essere inflitta. 5.3 Con il terzo motivo di impugnazione lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione. Deduce che: espungendo dalla sentenza gli errori sopra indicati resta la sua condanna per il reato di cui al capo a), a decorrere dall'anno di imposta 2016; l'imposta evasa in relazione all'anno di imposta 2016, per come indicato in tale imputazione, ammonta ad euro 459.285; pertanto, l'importo della confisca a suo carico avrebbe dovuto essere ridotto e adeguato alle somme confiscabili in relazione alle quali è intervenuta condanna. 5.4 Con il quarto motivo di impugnazione lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione. Deduce che: la Corte di appello non si è confrontata con nessuna delle doglianze contenute nell'appello relativamente al reato di cui al capo al capo a); la motivazione relativa all'affermazione di colpevolezza relativa alla condotta contestata in tale capo è apodittica e si pone in conflitto logico con l'assoluzione dal reato di cui al capo c); la motivazione della sentenza di appello non può essere riempita con le motivazioni del primo provvedimento che scontavano il medesimo vizio di apoditticità e irragionevolezza argomentativa in quanto basate su teoremi argomentativi; non si spiega quale concreta modalità della condotta contestata si sarebbe generata dal vincolo parentale e dal ruolo di amministratore; non bastano questi due dati formali per ricavarne la sua partecipazione ai reati contestati; la Corte di appello ha aggiunto al ragionamento assertivo del primo giudice il dato logicamente inconsistente dell'acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile del figlio [OSCURATO:PERSONA], ritenuto indicativo della generica consapevolezza dell'imputata delle "illiceità penali" (genericamente individuate) "oggetto del procedimento"; ella era del tutto estranea alla gestione di fatto delle cooperative; la Corte non ha preso in esame le puntuali doglianze svolte dalla difesa in ordine alle motivazioni rese dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 6. Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno dedotto, congiuntamente, che: anche in caso di c.d. "doppia conforme" permane in capo al giudice del gravame l'obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e di diritto della decisione, con puntuale indicazione dei risultati probatori acquisiti e dei criteri di valutazione adottati; il giudice di appello non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione della sentenza di primo grado; anche quando l'impugnazione riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, sussiste l'obbligo di una motivazione propria, 5puntuale e analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazione apparente; le argomentazioni della sentenza di primo grado erano state sottoposte a critica dagli appellanti, con specifiche deduzioni, che sono rimaste, in larga parte, prive di risposta; la Corte territoriale, con affermazioni apodittiche e generiche, ha ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati esclusivamente in considerazione di elementi indiziari che appaiono privi dei necessari requisiti di gravità e univocità; la motivazione della sentenza impugnata risulta apparente e non coerente al canone dell'oltre ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen., con la conseguente necessità di annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Innanzitutto, giova rammentare che nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01; Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n. m.). [OSCURATO:SOCIETA], la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte» (Sez. 5, n. 2117 del 04/10/2023, dep. 2024, Pomponi, n.nn.; Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), poiché «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01). Tale interpretazione è stata sposata anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01), secondo cui «devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, 6siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice». Nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA]) fosse a capo di un complesso e articolato sistema fraudolento, basato sulla creazione di soggetti apparentemente terzi e riconducibili alla medesima società, che consentiva la detrazione dell'Iva a credito e faceva ricadere le responsabilità degli inadempimenti fiscali su tali soggetti. La Corte territoriale ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], osservando che l'appellante non aveva compiuto alcuna opera di destrutturazione della sentenza impugnata, che non erano state neppure "aggredite" le singole imputazioni contestate, che il gravame si è esauriva in una mera sovrapposizione di valutazioni difensive a quella svolte dal primo giudice, che l'appellante non si era confrontato con tutto il materiale probatorio illustrato nella sentenza del Tribunale e aveva chiesto alla Corte di appello di effettuare una, impossibile ex art. 192 cod. proc. pen., valutazione frazionata dei vari elementi di prova (dichiarativi e documentali) sui quali si fonda la sentenza. La Corte di appello ha, poi, dettagliatamente indicato gli elementi probatori, documentali e dichiarativi, che hanno consentito di individuare il ricorrente, unitamente al fratello, come il dominus della vicenda oggetto del procedimento e ha ritenuto che tali prove, non contrastate o contestate in alcuno modo dalla difesa, dimostrassero, inequivocabilmente, che l'amministrazione delle società consorziate facesse capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]° i quali, dunque, dovevano ritenersi "i propulsori', ex art. 110 cod. pen., degli illeciti fiscali ascritti alla govemance di tali società. In particolare, la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili anche delle società consorziate, il quale ha dichiarato «di avere sempre comunicato indifferentemente e congiuntamente con i due fratelli [OSCURATO:PERSONA], i quali gli avevano sempre richiesto di utilizzare fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA le fatture emesse dalle società consorziate». Pertanto, la motivazione della Corte di appello non è mancante né illogica. Infatti, sebbene le doglianze difensive non siano state singolarmente esaminate, la Corte territoriale ha comunque indicato, con motivazione congrua, quali fossero le prove decisive rilevanti per confermare l'affermazione di responsabilità del ricorrente sicché non sussiste il "salto logico" lamentato dal ricorrente nel ritenere che il ricorrente fosse il "dominus" delle cooperative utilizzate per ha realizzazione della condotta fraudolenta contestata. La censura di travisamento delle prove, oltre a non essere corredata da atti, è comunque generica. 73. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche la motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena non è mancante o apparente né irragionevole. La Corte ha motivato il diniego dei benefici di legge per «la gravità e reiterazione dei fatti criminosi attuati tra soggetti uniti da vincoli di sangue e, dunque, coesi e determinati nell'azione criminale». La Corte ha, poi, rilevato come non si disponesse «di dati affidabili sui quali fondare la prognosi di cui all'art. 163 c.p.». Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la Corte non ha affermato di non poter decidere, ma ha ritenuto che la gravità dei fatti e la reiterazione degli stessi non consentisse di formulare una prognosi favorevole sulla futura condotta del ricorrente e che dagli atti non emergessero elementi positivi per formulare la prognosi di cui all'art. 163 cod. pen. Quanto a tali elementi il ricorrente ha evidenziato lo stato di incensuratezza che però non è di per sé rilevante né comporta irragionevolezza nella motivazione relativa al beneficio essendo stata indicata, senza alcuna illogicità, quale elemento ostativo a una prognosi favorevole la reiterazione degli illeciti. 4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Richiamate le argomentazioni in diritto già espresse per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che anche per [OSCURATO:PERSONA] non sussistono i lamentati vizi di mancanza e illogicità della motivazione. La Corte ha individuato quali elementi rilevanti per confermare la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a) il ruolo di legale rappresentante di alcune società consorziate nonché le e-mail e le dichiarazioni del commercialista Parmeggiani, già richiamate nella valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione per ritenere la compartecipazione del ricorrente al reato non è illogica, sol che si consideri che dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale, risulta che [OSCURATO:PERSONA]° ha ricoperto il ruolo di amministratore unico della Pro - [OSCURATO:PERSONA]. Coop. dal 31 marzo 2013 al 26 settembre 2026, il ruolo di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. dal 25 gennaio 2012 al 30 luglio 2014, il ruolo di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] dal 10 febbraio 2006 fino al 9 aprile 2018 e poi di liquidatore, di socio della [OSCURATO:PERSONA] SRL dalla costituzione nonché di vice-presidente del consiglio di amministrazione di tale società dal 20 maggio 2016 e che la Pro - Log e la [OSCURATO:PERSONA] sono due delle società utilizzate per realizzare il sistema fraudolento descritto nell'imputazione. La doglianza relativa al travisamento delle prove (non 8corredata da documenti) e quella relativa all'omessa valutazione di prove decisive sono generiche. 6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con l'atto di appello (in particolare, pag. 4) la difesa ha evidenziato che i reati di cui ai capi g) e h) sono stati commessi il 27 dicembre 2016 e il 28 febbraio 2017 dopo la cessazione della carica di amministratore del [OSCURATO:PERSONA] nella società Pro - [OSCURATO:PERSONA]. Coop e che nessuna condotta gestoria di fatto della società è stata contestata all'imputato nel periodo successivo alla carica. Le doglianze, reiterate con il ricorso per cassazione, sono manifestamente infondate. Il dato formale evidenziato dalla difesa, quello della cessazione della carica di amministratore del ricorrente alla data di presentazione delle dichiarazioni fiscali, e la doglianza con la quale è stato lamentato che nell'imputazione non è stato contestato all'imputato il ruolo di amministratore di fatto della società Pro-[OSCURATO:PERSONA]. Coop. non tengono conto che dal complesso della motivazione emerge che la responsabilità dell'imputato si fonda sull'art. 110 cod. pen. (per la possibilità del concorso di terzi nel reato di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74 del 2002 si richiama Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, Gabbana, Rv. 265121 - 01). Infatti, nella sentenza impugnata è stato evidenziato il ruolo di "propulsori" dei fratelli del [OSCURATO:PERSONA] degli illeciti fiscali e che [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], è stato "l'artefice di tutte le attività gestorie delle società", senza contare che il sistema fraudolento, come evidenziato nella richiamata sentenza di primo grado, si basava anche su soggetti prestanome sicché è irrilevante la circostanza che il ricorrente non ricoprisse alla data delle dichiarazioni fiscali il ruolo di legale rappresentante. 7. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La motivazione non è mancante né irragionevole. Devono richiamarsi le argomentazioni espresse nell'esaminare il secondo motivo di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la Corte non ha affermato di non poter decidere, ma ha ritenuto che la gravità dei fatti e la reiterazione degli stessi non consentisse di formulare una prognosi favorevole sulla futura condotta del ricorrente e che dagli atti non emergessero elementi positivi per formulare la prognosi di cui all'art. 163 cod. pen. Non si ravvisa alcuna contraddizione tra la negazione del beneficio e l'entità della pena inflitta avendo la Corte territoriale evidenziato, senza incorrere in alcuna illogicità, la reiterazione degli illeciti da parte di soggetti legati da rapporti di parentela e, dunque, maggiormente coesi nel compiere l'attività delittuosa. 98. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il quarto motivo di ricorso deve, per ragioni di carattere logico, essere esaminato per primo e deve ritenersi manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel rigettare le doglianze poste con l'appello, ha osservato che l'imputata non ha negato di aver fatto parte del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che è evidente che l'imputata fosse consapevole delle illiceità oggetto del procedimento per essersi resa cessionaria dell'immobile cedutole dal figlio [OSCURATO:PERSONA]. Occorre, poi, rilevare che nella sentenza di primo grado, le cui risultanze, come già evidenziato, sono state richiamate dalla sentenza impugnata, si legge che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto, tra l'altro, il ruolo di consigliera del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal 20 maggio 2016 al 26 marzo 2020, ed è stata legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., svolgente servizi contabili per le cooperative ultime partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in tale sentenza, quanto alla posizione dell'imputata, si legge che «[s]arebbe...un peccato di ingenuità troppo grave quello di ritenere estranea al disegno fraudolento la madre dei fratelli, e ciò non certo per il solo vincolo parentale che già di per sé garantiva un canale informativo privilegiato, ma soprattutto per la sua diretta ingerenza nella vita del [OSCURATO:PERSONA], come consigliere di amministrazione, e delle società strategiche che le gravitavano attorno ([OSCURATO:PERSONA])». Ritiene la Corte che le argomentazioni dei giudici di merito con le quali è stata ritenuta la responsabilità dell'imputata non siano manifestamente illogiche, essendo state evidenziate nelle sentenze di merito plurime circostanze sintomatiche della compartecipazione alla condotta delittuosa, quali il ruolo di consigliera di amministrazione nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il ruolo svolto in altre società comunque gravitanti attorno alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il legame di parentela con gli altri imputati. Né inficia la tenuta logica della motivazione il richiamo alla cessione dell'immobile di cui al capo c) per la quale, peraltro, è stata esclusa la rilevanza penale del fatto ma non la sussistenza della cessione in favore della società riconducibile all'imputata. 10. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati. Come correttamente evidenziato nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA], in esito al giudizio di appello, risulta condannata per il solo delitto di cui al capo a). Deve, in particolare, rilevarsi che l'assoluzione dal reato di cui al capo h) emerge dalla nota a pag. 30 della sentenza di primo grado e dal dispositivo di tale sentenza, integrato con la pronuncia di assoluzione mediante procedura di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Quanto al capo a) deve 10ritenersi che in esito al giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] sia stata condannata limitatamente alla condotta contestata relativa all'anno di imposta 2016, come da specificazione espressamente contenuta nell'imputazione. La Corte di appello, a seguito dell'assoluzione dal reato di cui al capo c), nel rideterminare la pena inflitta per il reato di cui al capo a) ha considerato come pena base l'annualità 2015 e ha operato, erroneamente, degli aumenti per le annualità 2014 e 2016. [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello ha operato un ulteriore, erroneo, aumento per il reato di cui al capo h) per il quale era stata pronunciata assoluzione con la sentenza di primo grado. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. In tale giudizio la Corte, nel rideterminare la pena, terrà conto che l'imputata è stata condannata per il solo reato di cui al capo a), limitatamente all'anno di imposta 2016. 11.11 terzo motivo è manifestamente infondato. Con la sentenza di primo grado è stata ordinata la confisca di quanto in sequestro preventivo. Con la sentenza di secondo grado è stato rilevato che la misura della confisca dovesse determinarsi in esito al passaggio in giudicato della sentenza. La ricorrente deduce che l'importo dell'imposta evasa in relazione all'anno di imposta 2016, per come indicato nel capo a), ammonta a euro 459.285 e che l'importo della confisca avrebbe dovuto essere ridotto e adeguato alle somme confiscabili per le quali è intervenuta condanna. La doglianza è manifestamente infondata posto che non è stata stabilita dai giudici di merito la misura della confisca. Pertanto, ogni questione relativa alla statuizione relativa alla confisca deve essere riservata alla fase esecutiva. 12. L'inammissibilità dei motivi di ricorso relativi all'affermazione della responsabilità dei ricorrenti comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti presentati per i tre ricorrenti. 13. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. La sentenza impugnata va 11annullata con riferimento alla posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA] 25 6W,2O2B [OSCURATO:PERSONA] Dow.ssj.. E1isabtWrribizo 12
Sentenza Cassazione n. 23504/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris