CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 21445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impiugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 35555 del 25 giugno 2021, depositata il 27 settembre 2021, della Seconda sezione penale di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto nei confronti dell'ordinanza della Corte di appello di Milano dell'8 febbraio 2021, di rigetto della sua istanza di revisione di una condanna inflittagli per il delitto di calunnia. Con un unico motivo, egli lamenta che la Corte di cassazione sia pervenuta a tale decisione sulla base dell'errato assunto per cui egli avesse fondato la sua istanza di revisione, nonché il successivo ricorso avverso il rigetto della stessa, sulla rivalutazione di prove già acquisite nel dibattimento conclusosi con la sentenza di condanna, quando invece, con l'una e con l'altro, egli aveva specificamente indicato elementi di prova non valutati neppure implicitamente nel giudizio di merito e che, invece, se correttamente presi in considerazione, avrebbero condotto alla sua assoluzione. 2. Ha depositato requisitoria scritta il procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. L'impugnazione è inammissibile, perché proposta per motivi non consentiti ed aspecifici. In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Nello specifico, nessun errore percettivo vizia la decisione impugnata, avendo la Corte di cassazione rettamente inteso il ricorso propostole come volto ad una rivalutazione di prove già assunte nel giudizio di merito, non consentita con un'istanza di revisione. Tanto emerge nitidamente anche dal ricorso in rassegna, in cui l'interessato continua a lamentare la non valutazione di alcune prove, ch'egli stesso tuttavia specifica essere state ritualmente assunte nel corso del giudizio di merito, senza spiegare, invece: a) se queste siano state integralmente pretermesse nelle valutazioni effettuate dai giudici del processo - e cioè non siano state valutate neanche implicitamente nelle relative sentenze (come richiede la giurisprudenza: b2/ per tutte, Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) - ovvero se siano soltanto risultate recessive nel percorso argomentativo seguìto da quei giudici; b) per quale ragione, se adeguatamente valutate, esse avrebbero dovuto condurre alla sua assoluzione, quanto meno in termini di ragionevole sicurezza (per tale standard valutativo, fra altre, Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772). Non solo, allora, la sentenza impugnata non è il prodotto di un decisivo errore di percezione, ma già il ricorso proposto avverso la stessa, in realtà, non denuncia un vizio di tal specie, ma piuttosto, per l'ennesima volta, la valutazione, in tesi erronea, di alcune delle acquisizioni probatorie dibattimentali. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.