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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 33517/2023

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nato ai fini della necessaria conformazione del diritto interno a quello dell’Unione;

11. osserva la Corte che con l’ordinanza n. 4766/2023 di questa Corte – emanata in una controversia analoga alla presente – è stato stabilito che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse (ha richiamato Cass., Sez.

L, n. 5645 del 9 marzo 2009); la medesima ordinanza ha affermato che ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iurisattribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse (Cass., Sez.

L, n. 35687 del 19 novembre 2021); ha inoltre osservato che lo specifico contenuto professionale della prestazione della ricorrente non consente di per sé di negare l’autonomia del rapporto, espressamente pattuita dalle parti, ove siano esclusi, in base ad un accertamento di fatto, i poteri datoriali di organizzazione, gerarchico e disciplinare, ed ha ritenuto che l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del lavoro e il coordinamento della sua attività con quella di altri collaboratori sono compatibili con l’autonomia del rapporto; quanto all’assenza del rischio economico in capo al prestatore, ha rilevato che il mancato adeguato espletamento della prestazione si era nella specie tradotto in una riduzione del compenso;

12. d’altra parte, sempre in controversie analoghe alla presente, in alcuni casi è stato respinto il ricorso dell’INAPP (ex ISFOL) avverso sentenze che avevano configurato i rapporti sub judice come subordinati (vedi, per tutte, di recente: Cass. n. 27629, n. 27625, n. 27593, n. 27564 del 2023);

13. rilevano inoltre le disposizioni contenute nel CCNL del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca quadriennio 1998-2001, ed in particolare l’art. 58, commi 1 e 2, secondo cui l’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre, i ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, l’art. 60, secondo cui gli enti riconoscono, nel quadro della propria programmazione scientifica e tecnologia, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l’autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di ricerca, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, e l’art. 27, comma 2, secondo cui i ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell’art. 2, lettera, n. 6, della legge 421/92 e dall’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, anche se, in linea generale, sono tenuti a conformare la propria condotta “al dovere di collaborare con impegno e responsabilità alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente, come definiti dalla programmazione scientifica e tecnologica e secondo gli assetti organizzativi propri dell’Ente stesso, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità delle attività da svolgere ed anteponendo il rispetto della legge e l'interesse dell'Ente agli interessi privati propri e altrui” (art. 26, comma 1) e, in tale specifico contesto, ”tenuto conto dell'esigenza, da un lato, di garantire la migliore qualità del servizio e, dall’altro, di salvaguardare, nel quadro della richiamata programmazione scientifica e tecnologica, l’autonomia nello svolgimento dell’attività di ricerca singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito” devono uniformarsi ai doveri specificamente indicati nel comma 2 dell’art. 26, essendo in caso contrario assoggettabili a procedimento disciplinare per questi addebiti così come per addebiti più gravi; anche per ferie, congedi, tutela della salute è prevista una disciplina analoga a quella del lavoro subordinato;

14. in relazione alle questioni sottese alle censure sollevate nel presente ricorso si ravvisa dunque la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla normativa invocata, con particolare riferimento alla corretta la qualificazione del rapportoin termini di subordinazione o meno;

15. è opportuno che l’esame delle questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (vedi, da

nato ai fini della necessaria conformazione del diritto interno a quello dell’Unione; 11. osserva la Corte che con l’ordinanza n. 4766/2023 di questa Corte – emanata in una controversia analoga alla presente – è stato stabilito che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse (ha richiamato Cass., Sez. L, n. 5645 del 9 marzo 2009); la medesima ordinanza ha affermato che ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iurisattribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse (Cass., Sez. L, n. 35687 del 19 novembre 2021); ha inoltre osservato che lo specifico contenuto professionale della prestazione della ricorrente non consente di per sé di negare l’autonomia del rapporto, espressamente pattuita dalle parti, ove siano esclusi, in base ad un accertamento di fatto, i poteri datoriali di organizzazione, gerarchico e disciplinare, ed ha ritenuto che l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del lavoro e il coordinamento della sua attività con quella di altri collaboratori sono compatibili con l’autonomia del rapporto; quanto all’assenza del rischio economico in capo al prestatore, ha rilevato che il mancato adeguato espletamento della prestazione si era nella specie tradotto in una riduzione del compenso; 12. d’altra parte, sempre in controversie analoghe alla presente, in alcuni casi è stato respinto il ricorso dell’INAPP (ex ISFOL) avverso sentenze che avevano configurato i rapporti sub judice come subordinati (vedi, per tutte, di recente: Cass. n. 27629, n. 27625, n. 27593, n. 27564 del 2023); 13. rilevano inoltre le disposizioni contenute nel CCNL del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca quadriennio 1998-2001, ed in particolare l’art. 58, commi 1 e 2, secondo cui l’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre, i ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, l’art. 60, secondo cui gli enti riconoscono, nel quadro della propria programmazione scientifica e tecnologia, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l’autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di ricerca, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, e l’art. 27, comma 2, secondo cui i ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell’art. 2, lettera, n. 6, della legge 421/92 e dall’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, anche se, in linea generale, sono tenuti a conformare la propria condotta “al dovere di collaborare con impegno e responsabilità alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente, come definiti dalla programmazione scientifica e tecnologica e secondo gli assetti organizzativi propri dell’Ente stesso, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità delle attività da svolgere ed anteponendo il rispetto della legge e l'interesse dell'Ente agli interessi privati propri e altrui” (art. 26, comma 1) e, in tale specifico contesto, ”tenuto conto dell'esigenza, da un lato, di garantire la migliore qualità del servizio e, dall’altro, di salvaguardare, nel quadro della richiamata programmazione scientifica e tecnologica, l’autonomia nello svolgimento dell’attività di ricerca singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito” devono uniformarsi ai doveri specificamente indicati nel comma 2 dell’art. 26, essendo in caso contrario assoggettabili a procedimento disciplinare per questi addebiti così come per addebiti più gravi; anche per ferie, congedi, tutela della salute è prevista una disciplina analoga a quella del lavoro subordinato; 14. in relazione alle questioni sottese alle censure sollevate nel presente ricorso si ravvisa dunque la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla normativa invocata, con particolare riferimento alla corretta la qualificazione del rapportoin termini di subordinazione o meno; 15. è opportuno che l’esame delle questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (vedi, da
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