CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03881/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 27/12/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso, presentato con atti separati a firma di difensori diversi, è inammissibile. Il motivo, riguardante l'applicazione della recidiva, si risolve nella non consentita sollecitazione di una diversa e più favorevole valutazione di merito, a fronte di quanto non illogicamente ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato il precedente specifico, il precedente dattiloscopico per reato della stessa natura, la circostanza che il ricorrente sia detenuto per altra causa, a dimostrazione del fatto che l'episodio è espressione di maggior colpevolezza e accentuata pericolosità. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il