CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 43628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Patti, in data 23.7.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principali e accessorie, ritenute dì giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta preferenziale, loro in rubrica ascritti, in qualità di amministratori di diritto e di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Patti con sentenza del 16.12.2014. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondate su motivi comuni a entrambi. In particolare i ricorrenti lamentano: 1) violazione di legge in relazione all'art. 591, c.p.p., in quanto, premesso che il giudice di primo grado in dispositivo aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati loro contestati, escludendo, tuttavia, in motivazione l'affermazione di responsabilità per il concorrente reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione originariamente contestato, ha errato la corte territoriale nel dichiarare inammissibile il motivo di appello articolato al riguardo, attribuendo a un mero errore materiale l'evidente discrasia tra dispositivo e motivazione, laddove il giudice di appello avrebbe dovuto assolvere gli imputati dal suddetto delitto, con conseguente diminuzione dell'entità del trattamento sanzionatorio, quanto meno sotto il profilo dell'aumento operato sulla pena-base, pari a sei mesi di reclusione, che appare sproporzionato "se considerato in rapporto a un solo ulteriore fatto di bancarotta, rispetto a quello sanzionato con la pena-base"; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; 4) violazione di legge, con riferimento al principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533, c.p.p. Con memoria del 4.7.2022 il difensore di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], articola un nuovo motivo di ricorso, con riferimento al reato di bancarotta preferenziale. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. In via preliminare si osserva che, ricorrendo nel caso in esame una "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, nell'affrontare le questioni poste dal ricorrente si procederà a una lettura congiunta delle due sentenze, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019). 4. ciò posto, il primo motivo di ricorso appare, invero, generico e, a ben vedere, tale da proporre una diversa valutazione sull'entità del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non invoca una prevalenza del dispositivo sulla motivazione (non avrebbe alcun interesse, invero, a sostenere una posizione del genere), ma evidenzia un'incompletezza del percorso motivazionale, con riferimento alla mancanza di una formale pronuncia di assoluzione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, che si sarebbe riverberata sulla dosimetria della pena. Ma tale assunto si fonda sull'indimostrato presupposto che il tribunale, nella determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, abbia considerato, con riferimento all'aumento operato sulla pena-base, anche il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, circostanza dedotta dal ricorrente del tutto arbitrariamente dall'entità del suddetto aumento, pari, come si è detto, a sei mesi di reclusione, che, peraltro, è stato operato dal giudice di primo grado in applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, I. fall., dei più fatti di bancarotta (cfr. p. 7 della sentenza di primo grado). 5. Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso.5.1. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, in tema di bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216, terzo comma legge fallimentare), quando la condotta si attua mediante la "datio in solutum", che è pur sempre un negozio traslativo oneroso, vanno applicati i principi della compravendita, onde stabilire se gli atti compiuti siano idonei a realizzare il trasferimento dei beni e, quindi, la sottrazione degli stessi alla garanzia dei creditori. Risponde, pertanto del reato suindicato, l'amministratore di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, che abbia ceduto alcuni autoveicoli ad uno dei creditori, anche se non abbia provveduto alla relativa trascrizione presso il [OSCURATO:PERSONA], poiché il trasferimento di proprietà si è già verificato con l'incontro della volontà delle parti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 9318 del 05/07/1994, Rv. 199249). Il verificarsi di tale circostanza risulta dimostrato nel caso concreto, in cui come chiarito con motivazione approfondita e immune da vizi, la società fallita, attraverso i suoi amministratori, in un momento prossimo al fallimento, operando una selezione nell'ambito dei creditori, ha soddisfatto le pretese di alcuni di essi attraverso pagamenti mirati e operazioni di cessione di beni della società (tra cui un escavatore, un ponteggio e un mini-escavatore), che venivano accettati dai suddetti creditori, non certo a causa di una rinuncia ai loro crediti, ma a titolo di adempimento delle obbligazioni contratte in considerazione proprio del valore di mercato di tali beni (cfr. pp. 5-6 della sentenza del tribunale; pp. 4-5 della sentenza di appello). Identiche considerazioni valgono anche per il pagamento operato in favore del [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un credito derivante da un rapporto di lavoro dipendente con la società fallita, per un importo di euro 29.531, 26, di natura privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis, c.c., soddisfatto in pregiudizio degli altri creditori privilegiati nella stessa posizione del Murabito, che, rimasti insoddisfatti, si sono insinuati al passivo fallimentare per crediti da lavoro complessivamente pari a euro 234.404,74 (cfr. p. 4 della sentenza di appello).In tal modo, rilevava correttamente il giudice di primo grado (cfr. p. 6), gli imputati "avevano omesso di estinguere i debiti maturati nei confronti dell'ampia platea dei creditori superstiti", pregiudicando le ragioni "di una foltissima platea di creditori chirografari e privilegiati ammessi al passivo fallimentare (si confrontino la relazione del curatore, del consulente contabile e il progetto di stato passivo)". La decisione assunta dai giudici di merito appare, pertanto, conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, alla luce del quale, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum", che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l'esistenza di altri crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale (cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 3797 del 15/01/2018, Rv. 272165). Orientamento ulteriormente precisato nel senso che, in tema di bancarotta preferenziale, qualora il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, ai fini della configurabilità del reato, è necessario il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento e non già di qualsiasi altro credito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Rv. 275235). 5.2 Anche per quel che riguarda l'elemento soggettivo del delitto di cui si discute la motivazione della sentenza della corte territoriale appare immune dai denunziati vizi. Al riguardo va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, Rv. 274188; Cass., Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Rv. 262904). Orbene i giudici di merito hanno reso sul punto una decisione del tutto in linea con tali principi, evidenziando come nessuna ragione sia stata fornita dagli imputati per giustificare la selezione operata tra i creditori, sicché la scelta di preferire alcuni, piuttosto che altri, con logico argomentare, unitamente alla manifesta inattendibilità delle scritture contabili e all'inconsistenza dell'attivo patrimoniale, è stata ritenuta sintomo della specifica volontà di avvantaggiarli a scapito degli altri, rimasti estranei agli adempimenti preferenziali eseguiti (cfr. p. 5 della sentenza di secondo grado; p. 6 della sentenza di primo grado). A fronte di tale limpido argomentare, i rilievi difensivi, volti, da un lato, a contestare l'esistenza di un pregiudizio in concreto per la massa creditori e a far valere la rinuncia al credito dei fornitori nei confronti della società, in cambio di beni strumentali, il cui trasferimento, essendo già ammortizzati e privi di valore economico, avrebbe rappresentato un vantaggio per la società fallita, dall'altro, a eccepire la mancata dimostrazione del dolo, non solo appaiono manifestamente infondati (i ricorrenti citano anche un precedente giurisprudenziale di questa Sezione, non massinnato e non pertinente), ma anche del tutto generici, in quanto, risolvendosi nella semplice reiterazione delle doglianze dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 6. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, si traduce in una inammissibile lettura alternativa delle risultanze processuali, fondata sulle dichiarazioni della curatrice, avv. [OSCURATO:PERSONA], del consulente tecnico della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA], e del consulente della curatela, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. In ordine a tali dichiarazioni, non può non rilevarsi la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Evidente, poi, l'errore di diritto commesso dal ricorrente nell'affermare che per la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui si discute occorre che sia accertata "un'assoluta impossibilità di ricostruire il patrimonio o il giro di affari", dovendosi escludere "qualora ciò sia solamente difficoltoso, potendosi giungere a tale ricostruzione attraverso una contabilità incompleta". Come da tempo affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza ovvero che abbiano reso molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346; Cass., Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Rv. 274455). 6.1. Manifestamente infondato e generico appare anche il quarto motivo di ricorso. Ed, invero, come è noto, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630). In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, altresì, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica;della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. Nel caso in esame i giudici di merito hanno reso una motivazione in linea con siffatti principi. Essi, infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hanno ritenuto che la condotta degli imputati integrasse la fattispecie, contestata, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sicché era sufficiente dimostrare, come si è detto, la consapevolezza in capo ai ricorrenti che l'irregolare tenuta della documentazione contabile fosse in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, elemento dedotto dai giudici di merito, con argomentare affatto manifestamente illogico o contraddittorio, dal complessivo comportamento degli amministratori, i quali, sin dal 2010, quindi quattro anni prima della dichiarazione di fallimento, hanno omesso di procedere al corretto aggiornamento della contabilità, non provvedendo a contabilizzare moltissime operazioni reali, come quelle relative a incassi, pagamenti e variazioni economiche, all'evidente scopo di far apparire all'esterno una realtà imprenditoriale diversa da quella reale, del tutto consapevoli dello stato di sostanziale decozione della società, determinato dal venir meno delle commesse (cfr. pp. 3-5 della sentenza del tribunale; pp. 5-6 della sentenza oggetto di ricorso). 7. La completezza del percorso argomentativo che sorregge entrambe le decisioni di merito, rende manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso, mentre l'inammissibilità originaria dei motivi di impugnazione rende inammissibile, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p., anche il motivo nuovo proposto con la memoria del 4.7.2022. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costitu