CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 gennaio 2020
Cassazione n. 26684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17234/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ CO N SO R [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1178, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di PALERMO n. 2486/2019depositata il 15/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (odierna controricorrente), premesso: (i) di avere concesso in locazione alla società consortile Roveto S.C.A.R.L. (odierna ricorrente), con contratto in data 11/3/2010, un fondo identificato in catasto terreni al foglio 58, particelle 91, 92 e 93, per il canone annuo pari a euro 3.500,00 da pagarsi in via anticipata; (ii) che il conduttore non aveva mai pagato il canone di locazione dal marzo 2010 e che nel mese di settembre 2010 aveva abbandonato il terreno, non formalizzando in alcun modo il rilascio dell’immobile, chiese emettersi un decreto ingiuntivo contro la conduttrice società consortile Roveto, per il pagamento della somma complessiva di euro 17.500,00 oltre accessori, precisando di averle inviato lettera raccomandata del 12/12/2014, con preavviso di risoluzione del contratto. 2. Il Tribunale adito emise il decreto ingiuntivo n. 87/2015 con il quale ingiunse alla società consortile Roveto il pagamento della somma predetta, oltre ad interessi legali e spese del procedimento monitorio, contestualmente liquidate. 3. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione la società consortile ingiunta, deducendo, in particolare, l’inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c. perché notificato oltre il termine di 60 giorni dal deposito e, nel merito, l ’ inesistenza ovvero l ’ illegittimità della pretesa creditoria dedotta dalla Zucchetto, poiché il contratto si era risolto di diritto al verificarsi delle condizioni convenzionalmente previste (sulle quali infra, punto 5) e, comunque, per l’intervenuto mutuo consenso tra le parti. 4. Costituendosi in giudizio la Zucchetto contestò le deduzioni dell’opponente, sia per quanto riguardava il verificarsi delle condizioni che legittimavano la risoluzione di diritto, sia per quanto riguardava la risoluzione consensuale, e comunque negando l’avvenuta restituzione delle chiavi in suo favore. 5. Con sentenza n. 385/2016 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse l’opposizione. In primo luogo, puntualizzò che quand’anche l’ingiunzione di pagamento venga notificata oltre il termine di 60 giorni, a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo il giudice non può limitarsi alla mera declaratoria di inefficacia dello stesso ma, al contrario, deve esaminare, nel merito, la pretesa, per verificare l’esistenza o meno del credito azionato in monitorio. Pertanto, affrontando il merito, il Tribunale ritenne raggiunta la prova dell’intervenuta risoluzione del contratto di locazione per mutuo consenso delle parti e, diconseguenza, statuì che nulla era dovuto da parte ricorrente ed opponente per canoni di locazione. Secondo il Tribunale, infatti, era emerso, immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto, che vi era un procedimento penale a carico del cognato della locatrice, e tale circostanza integrava l’ipotesi di cui alla lettera (i) delle premesse del contratto stesso (riguardante l’omessa comunicazione delle informazioni relativ e all’esistenza di situazioni atipiche di cui al protocollo di legalità), con riguardo, appunto, al cognato della locatrice. Seppure l’opponente non avesse mai dichiarato di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa, come avrebbe potuto fare ex art. 1456 c.c., secondo il Tribunale, a seguito di tale vicenda le parti si erano concordemente determinate a risolvere il contratto di locazione, con la conseguenza che la società consortile aveva rilasciato i fondi nella disponibilità della proprietaria, liberandoli da tutte le strumentazioni e i mezzi di cantiere, mentre la locatrice aveva omesso di richiedere somme a titolo di canoni di locazione maturati. Tali circostanze, emerse dalle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio, in ordine all’immediata liberazione dei fondi oggetto del contratto da parte della società opponente e al suo trasferimento in altro terreno, integravano a detta del Tribunale una proposta di risoluzione anticipata immediata del contratto da parte del conduttore, mentre, a fronte di tale proposta, la locatrice per anni non aveva assunto alcuna iniziativa nei confronti della società consortile, accettando, dunque, implicitamente la situazione creatasi, tanto che in atti non risultavano lettere, intimazioni o solleciti di pagamento, rivelatori dell ’ intendimento di negare l’estinzione della locazione. Per di più, secondo il Tribunale, la Zucchetto aveva chiesto, tramite il marito, la restituzione delle chiavi, manifestando così una volontà inequivoca, seppure non espressa, di accettare la proposta di risoluzione. Secondo il Tribunale, in sostanza, le predette circostanze inducevano a ritenere che la locatrice avesse accettato, per facta concludentia , la proposta di scioglimento negoziale avanzata dal conduttore. Per tali motivi, il Tribunale dichiarò risolto per mutuo consenso delle parti il contratto di locazione, e, di conseguenza, ritenne che nessuna somma fosse dovuta a titolo di canoni di locazione. 6. Avverso la suddetta sentenza propose appello la Zucchetto, al quale resistette la società consortile Roveto. 7. Con sentenza n. 2486/2019, depositata in data 15/01/2020, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 87/2015 emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Palermo, condannando la società consortile Roveto alle spese di lite. 8. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 10. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. 11. Parte ricorrente ha depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente violazione degli artt. 1350 n. 8 e 13, 1325 n. 4, 1362 e 1372 comma 1 cod. civ., nonché art. 1 comma 4 Legge 431/1998 e artt. 27 e ss. legge 392/78, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3”, sostenendo che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il contratto in questione non si sia sciolto per mutuo consenso, anche in considerazione del comportamento complessivo tenuto delle parti.A tale specifico riguardo, la ricorrente deduce che la Corte territoriale ha omesso di considerare il comportamento antecedente alla conclusione del contratto (omessa comunicazione di circostanze rilevanti ai fini una valida contrattualizzazione del rapporto), nonché quello successivo al rilascio del fondo (consegna e ricezione delle chiavi; abbandono del fondo; annotazione presso l’Agenzia delle Entrate della risoluzione del contratto; inerzia della creditrice per oltre quattro anni prima di procedere con ricorso monitorio per il recupero del credito vantato): così a p. 10 del ricorso. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente violazione degli artt. 1350 n. 8 e 13, 1325 n. 4, 1362, 1372 e 2697 cod. civ., art. 1 comma 4 Legge 431/1998, artt. 27 e segg. L. 393/78, nonché art. 10, comma 9°, del D.P.R. 252/1998, degli artt. 4 e 5 del Protocollo di Legalità, in combinato disposto con l’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.”,lamentando che la sentenza gravata avrebbe omesso di valutare circostanze legate alle norme epigrafate, in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., con particolare riferimento al Protocollo di legalità, previsto in occasione della stipula di contratti pubblici, in base al quale alla scoperta di situazioni atipiche di cui al Protocollo stesso il contratto si sarebbe dovuto risolvere di diritto per fatto e colpa imputabile alla locataria. 3. Il primo e secondo motivo di ricorso, in quanto logicamente connessi , possono essere esaminati congiuntamente. 3.1 La sentenza grava ta così motiva: « Risponde al vero che non vi è stata alcuna formalizzazione, da parte della società conduttrice, del rilascio dell’immobile e della fine del rapporto locativo in conseguenza delle asserite emergenze a carico del familiare della locatrice (e ciò a tacere della irrilevanza di tali circostanze, che colpiscono persona estranea alla locazione de qua). Non è stata, inoltre, data prova adeguata della circostanza che la Zucchetto abbia chiesto e conseguito la consegna delle chiavi di ingresso dell’immobile dalla conduttrice, al momento della determinazione di quest’ultima di rilasciare l’immobile e concludere la locazione. Non ricorrono gli estremi, quindi, per ritenere che la locazione in oggetto debba reputarsi risolta per mutuo consenso, neppure per facta concludentia, non apparendo sufficiente, allo scopo, l’inerzia della locatrice, a fronte dell’omissione di qualsivoglia iniziativa, che spettava alla conduttrice adottare, per rendere noto alla locatrice la "scoperta" delle criticità significative, secondo la società conduttrice, ai fini del rispetto del protocollo di legalità e dell’intendimento di porre fine per tali ragioni, al rapporto locativo. Da un lato, infatti, la mera inerzia della locatrice ad esercitare i propri diritti contrattuali non può ritenersi indice significativo della volontà della medesima di sciogliere anticipatamente il rapporto, dall’altro, va considerata l’omissione da parte della conduttrice di qualsivoglia comunicazione nei confronti della controparte, contrariamente a qualsiasi principio di buona fede contrattuale e di correttezza, cosa che di fatto impedisce di configurare un incontro tra volontà dello stesso segno, tacitamente espresse » (così da p. 6, penultimo§, a p. 7, 2° §, della sentenza). 3.2 La C orte territoriale ha ritenuto che fosse onere della conduttrice adoperarsi per rendere noto alla locatrice la scoperta di una situazione che, secondo la conduttrice stessa, comportava l’interruzione del rapporto contrattuale. 3.3 Nessuna violazione di legge può pertanto ravvisarsi nella valutazione della Corte territoriale, in ragione dell’assenza di ogni coinvolgimento della conduttrice, società consortile Roveto, nelle situazioni atipiche considerate causa di risoluzione di diritto secondo il richiamato Protocollo di legalità. 3.4 L ’ accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale è pertanto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, e come tale incensurabile in questa sede di legittimità. 4. Con i l terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame su un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. che è stato oggetto di discussione ed eccezione nel giudizio”, inrelazione alla valutazione delle risultanze istruttorie. 5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente violazione degli artt. 2907 cod. civ., 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 - Omessa pronuncia”. 6. Anche il terzo e quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto vanno soggetti alle medesime censure. 6.1 Con entrambi i motivi l a ricorrente deduce doglianze di vizio di motivazione (“Omesso esame di fatti discussi e decisivi per il giudizio”-terzo motivo; “Omessa pronuncia” - quarto motivo) al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c., nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un “fatto” inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche, come nella specie, vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (oltre alla citata Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, seguita da numerose conformi, cfr. di recente Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523). Non è oltretutto dato comprendere dal ricorso quale sarebbe la circostanza oggetto di discussione trascurata dalla Corte territoriale, che avrebbe condotto, ove considerata, ad una diversa decisione. 6.2 In nessun punto de i motiv i in esame risultano chiaramente evidenziati “fatti” in relazione ai quali la motivazione sarebbe, a norma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria, né tantomeno risulta esplicitato il carattere “decisivo” dei medesimi fatti, essendo in proposito da rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio “fatto”, e non una “questione” o un “punto”. 6.3 Non a caso, il citato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal d.lgs. 40/2006 nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, e la modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è perciò un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè, un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, un fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. 6.4 Nella specie, invece, la ricorrente , lungi dall ’ individuare uno o più fatti specifici (e dotati di natura controversa nonché di carattere decisivo), si limita a denunciare che la Corte avrebbe erroneamente valutato le emergenze processuali. 6.5 E’ appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che la motivazione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (v. tra le altre Cass., Sez. V, ord., 05/02/2011, n. 2805; Cass., Sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass. n. 12121 del 2004). 6.6 I n questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (erronea applicazione dell’art. 2729, 1° comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. 6.7 Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (così, di recente, Cass., sez. III, 6/7/2018, n.17720). 7 Il ricorso è pertanto in ammissibile, per le ragioni sopra esposte , essendo tutti i motivi , al di là della deduzione della violazione di paradigmi normativi, volti a sollecitare una preliminare rivalutazione dellaquaestio facti, non consentita a questa Corte. 8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate i n dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della s