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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 34237/2026

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NAPOLI il 27/12/1976 avverso la sentenza del 16/02/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• letto il ricorso (RG 7260/26) proposto in data 27/04/2015 personalmente dall'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] e trasmesso a questa Corte solo in data 17/02/2026 rilevato che il ricorso - pur proposto personalmente - è ammissibile, essendo stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017; rilevato che - essendo stato il reato commesso in data antecedente al 2020 - non si applica la disciplina dell'improcedibilità oggi codificata dall'art. 344-bis cod. proc. pen. rilevato che la sentenza impugnata ha ad oggetto la condanna del ricorrente ad otto mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen. per condotte minatorie perpetrate in danno di un dipendente di Trenitalia; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso deduce l'iniquità della sentenza, poiché fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, asseritamente non credibile poiché evidentemente portatrice di un interesse contrastante con quello dell'imputato; ritenuta l'inammissibilità di tale motivo di ricorso, posto che la deduzione del vizio di motivazione è formulata in modo del tutto generico, senza alcun contributo critico rispetto alla motivazione resa dalla Corte territoriale che, per contro, risulta congrua e non manifestamente illogica, tanto nell'individuare la condotta minatoria ascrivibile al ricorrente, quanto nell'individuare l'atto di ufficio che quest'ultima ha tentato di condizionare (sentenza impugnata, pag. 4-5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NAPOLI il 27/12/1976 avverso la sentenza del 16/02/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• letto il ricorso (RG 7260/26) proposto in data 27/04/2015 personalmente dall'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] e trasmesso a questa Corte solo in data 17/02/2026 rilevato che il ricorso - pur proposto personalmente - è ammissibile, essendo stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017; rilevato che - essendo stato il reato commesso in data antecedente al 2020 - non si applica la disciplina dell'improcedibilità oggi codificata dall'art. 344-bis cod. proc. pen. rilevato che la sentenza impugnata ha ad oggetto la condanna del ricorrente ad otto mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen. per condotte minatorie perpetrate in danno di un dipendente di Trenitalia; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso deduce l'iniquità della sentenza, poiché fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, asseritamente non credibile poiché evidentemente portatrice di un interesse contrastante con quello dell'imputato; ritenuta l'inammissibilità di tale motivo di ricorso, posto che la deduzione del vizio di motivazione è formulata in modo del tutto generico, senza alcun contributo critico rispetto alla motivazione resa dalla Corte territoriale che, per contro, risulta congrua e non manifestamente illogica, tanto nell'individuare la condotta minatoria ascrivibile al ricorrente, quanto nell'individuare l'atto di ufficio che quest'ultima ha tentato di condizionare (sentenza impugnata, pag. 4-5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34237/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris