CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15621/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] E DELL’[OSCURATO:PERSONA], ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto al n. 996/87 del [OSCURATO:PERSONA] tenuto presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Governo, Prefettura di Roma ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona della legale rappresentante pro tempore, Rev.da [OSCURATO:PERSONA] TUCCI(C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7515, Roma, edivi elettivamente domiciliata al Largo dei Lombardi n. 4, Avviso accertamento catastale – Inquadramento in albergo o casa per ferie presso lo studio legale dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 4254 / 04/ 20 2 0 emessa d a l la CTR Lazio in data 23/12/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto delle Suore della Provvidenza e dell’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un avviso di accertamento catastale di rettifica dei dati di classamento (con riclassamento nell’ambito della cat. D/2 –alberghi e pensioni - , in luogo della cat. B/1 – collegi e convitti - ) e di rendita proposti, in sede di dichiarazione di variazione Docfa, dalla contribuente per l’unità immobiliare urbana “Casa per ferie [OSCURATO:PERSONA]”. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che all’unità immobiliare in oggetto andava riconosciuto l’inquadramento tra le case per ferie, atteso che, dal punto di vista soggettivo, era gestito da un ente che operava senza fini di lucro e che perseguiva finalità solidaristiche, laddove l’Agenzia non aveva svolto alcuna verifica in concreto in ordine al regime tariffario applicato nella struttura e, in sede di sopralluogo, non aveva operato una verifica in concreto delle caratteristiche oggettive dell’immobile. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto delle Suore della Provvidenza e dell’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 6, 8 e 10 rdl n. 652/1939 e 6, 7 e 61 dPR n.1142/1949, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, ai fini dell’attribuzione della categoria e, di conseguenza, della rendita catastale, assume rilievo unicamente la potenziale idoneità del bene a produrre ricchezza, e non l’attuale utilizzo che di esso venga fatto. 1.1. Il motivo è fondato. In base all’art. 2 del [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2008 (intitolato “Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche”), 1. Sono strutture ricettive alberghiere, di seguito denominate strutture: a) gli alberghi o hotel; b) le residenze turistico-alberghiere o residence. 2. Gli alberghi o hotel sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suite o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o inparti di stabile o dipendenze. Le strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi o hotel è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva in posti letto delle unità abitative, non può essere superiore alla capacità ricettiva, in posti letto, delle camere non ricomprese in unità abitative. In base all’art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] n. 8/2015 (intitolato “Case per ferie”), 1. Le case per ferie sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici o privati, o da associazionie organismi operanti statutariamente senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive. 2. Le strutture di cui al comma 1, sono arredate per fornire un soggiorno temporaneo a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari. Tali strutture sono altresì destinate a centri vacanze per minori, colonie o case religiose di ospitalità. 3. Non rientrano nella tipologia individuata dal presente articolo le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive disciplinate dalla normativa regionale sull’assistenza ai malati e alle persone anziane. 4. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato5. Alla stregua di quanto precede, ciò che contraddistingue le case per ferie, espungendole dalla più ampia categoria degli alberghi, è, da un lato, che le stesse siano gestite da enti senza fine di lucro ed aventi lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive e, da un altro, che siano gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali. Il regolamento da ultimo richiamato, nell’allegato A/5, prevede per la classificazione e qualificazione delle case per ferie esclusivamente le categorie catastali A (escluse A/6, A/10 e A/11) e B/1. Tuttavia, ai fini dell’inquadramento catastale, rilevano altri requisiti. In particolare, in tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere) che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12025 del 10/06/2015; conf. Sez. 5, Sentenza n. 24078 del 30/10/2020, con riferimento ad una casa di riposo), irreversibili se non attraverso modifiche significative. Da ciò si desume che non è possibile arrestarsi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Sez. 5, Sentenza n. 22166 del 14/10/2020). Parimenti, in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass. n. 22103 del 2018). In quest’ottica, non si rivela corretta sul piano giuridico la valutazione espressa dallaCTR, la quale si è limitata ad evidenziare che l’immobile in questione, dal punto di vista soggettivo, è gestito da un ente che opera senza fini di lucro e che persegue finalità solidaristiche e che l’Ufficio non aveva svolto alcuna verifica in concreto in ordine al regime tariffario applicato dalla struttura. Invero, anche a voler prescindere dalla omessa verifica in merito ai canali eventualmente utilizzati per pubblicizzare l’attività (al fine di destinarla ad una cerchia allargata di potenziali fruitori; nell’ottica che tali strutture si avvalgono di modalità proprie di interrelazione con gli utenti e associati), la CTR avrebbe dovuto scrutinare le caratteristiche intrinseche (costruttive e tipologiche) del manufatto e, anche sulla base di queste, stabilire la sua idoneità a produrre ricchezza. Viceversa, il riferimento alla qualità soggettiva dell'intestataria dell'attività non ha solo rafforzato la conclusione cui è pervenuta (a differenza del caso deciso da Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25992 del 2020, ric hiamata dalla resistente), quale argomentazione ad abundantiam, ma ha rappresentato un elemento decisivo (sia pure non esclusivo) di valutazione. A tal fine assumono rilevanza, con gli opportuni adattamenti, altresì i principi enunciati da questa Corte in tema di ICI, essendosi affermato che il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile (nella specie, casa per ferie di proprietà di ente ecclesiastico) di attività di natura ricettiva senza le modalità di un'attività commerciale - va accertato in concreto, verificando, secondo la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, l'accessibilità limitata della struttura, che non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato, ma ai soli destinatari delle attività istituzionali (alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, ecc.), nonché la discontinuità nell'apertura, in quanto l'attività ricettiva non può essere svolta per l'intero anno solare (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19072 del 16/07/2019). In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, presuppone, infatti, l'esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell'attività. In applicazione di tale principio, Sez. 5, Ordinanza n. 7415 del 15/03/2019 ha escluso che l'attività recettiva svolta da un istituto religioso, attraverso una casa per ferie, dia diritto ad un'esenzione dall'ICI, ove non sia offerta gratuitamente o ad un prezzo simbolico. A sua volta, Sez. 5, Ordinanza n. 4066 del 12/02/2019 ha escluso l'operatività dell'esenzione, ritenendo mancante il descritto requisito oggettivo, tenuto conto che l'immobile veniva utilizzato come casa per ferie, gestita a pagamento da un'opera diocesana, sia pure praticando particolari sconti a famiglie numerose e a persone disabili. Di tutto ciò non vi è cenno nella sentenza impugnata. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, a