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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 32471/2023

Testo disponibile della fonte

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o aveva approvato la graduatoria degli aventi diritto alla stabilizzazione, nella quale i ricorrenti risultavano inseriti, ma successivamente, con decreto del 24/3/2009, aveva disposto l’annullamento della graduatoria in autotutela; avevano, pertanto, domandato l’accertamento del proprio diritto alla stabilizzazione, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Ministero ed il riconoscimento dell’anzianità pregressa, oppure, in subordine, il risarcimento dei danni; P a g .

R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 15432/2018 Numero sezionale 4121/2023 Numero di raccolta generale 32471/2023 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. il Tribunale aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed accolto quella degli altri lavoratori accertando il loro diritto alla stabilizzazione, con determinate decorrenze, ma dichiarando inammissibili le domande di riconoscimento dei diritti derivanti dall’anzianità di servizio maturata in epoca precedente la stabilizzazione;

4. la Corte territoriale confermava sostanzialmente l’indicata pronuncia quanto alla stabilizzazione (esclusa solo per la Liverani) e riconosceva anche l’anzianità di servizio; in particolare, richiamava un proprio precedente (Corte d’appello di Roma sentenza n. 2426/2015) e riteneva che il meccanismo di assunzione previsto dall’art. 1, comma 519, L. 269/06 fosse condizionato, oltre che al possesso dei requisiti soggettivi degli aspiranti, alla sussistenza della copertura finanziaria ed alla verifica dell’effettivo bisogno di copertura dei posti vacanti; il diritto alla stabilizzazione non spettava, pertanto, in ogni caso, a prescindere dalla posizione in graduatoria, giacché in tanto poteva essere disposta la stabilizzazione in quanto sussistevano la scopertura di organico, la copertura finanziaria, ed il possesso dei requisiti soggettivi; la graduatoria, quindi, non aveva solo efficacia ricognitiva, e il diritto alla stabilizzazione dipendeva in tutto e per tutto dalla collocazione in posizione utile all’interno della stessa del lavoratore; in conseguenza respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito della riformulazione della originaria graduatoria, non risultava collocata nella stessa in posizione utile; per il resto respingeva l’impugnazione del Ministero avente ad oggetto l’accertato diritto alla stabilizzazione degli altri intimati, richiamando altro proprio precedente (Corte d’appello di Roma n. 7261/2014) ed affermava che il diritto all’assunzione derivasse dall’utile collocazione in graduatoria;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero con due motivi cui hanno opposto difese i controricorrenti indicati in epigrafe mentre gli altri lavoratori non hanno svolto difese;

6. ha proposto ricorso successivo [OSCURATO:PERSONA] con due motivi cui il Ministero non ha opposto difese;

7. i controricorrenti al ricorso principale e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. in via preliminare occorre rilevare che il principio di unità dell’impugnazione, secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, P a g .

R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 15432/2018 Numero sezionale 4121/2023 Numero di raccolta generale 32471/2023 comporta che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre impugnazioni devono essere considerate incidentali (Cass., Sez.

Un., n. 24876/2017); sulla base del richiamato principio va, quindi, qualificato incidentale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che ha notificato e depositato l’atto in data successiva alla notifica ed al deposito del primo ricorso proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; [OSCURATO:PERSONA]

2. con il primo motivo il Ministero, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, art. 97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo applicabile ai fatti di causa, art. 2697 cc (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); assume che le stabilizzazioni si possono effettuare nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita dalla legge e nei limiti della disponibilità di organico e che per la cat.

C2, alla quale aspirava il Mautone, erano previsti 29 posti di stabilizzazione, mentre il predetto, nella graduatoria del 14 aprile 2008, come da tabella inserita nel testo del ricorso, era collocato al 98° posto, non utile neppure in caso di aumento dei suddetti posti di ulteriori 28 unità (peraltro, neppure era stato dimostrato che tali 28 unità sarebbero state tutte di C2);

3. con il secondo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 117, clausola 4 punto 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, art. 6 d.lgs. n. 368/2001, art. 1, comma 519, l. n. 296/2006; critica l’applicazione del principio di non discriminazione da parte della Corte territoriale a fondamento del riconoscimento dell’anzianità pregressa; assume che nello specifico, i lavoratori avevano maturato il requisito ai fini della stabilizzazione, non già in virtù di contratti a termine per lo svolgimento di attività ordinarie e continuative dell’Amministrazione, ma solo per l’attuazione del progetto operativo Ambiente e del [OSCURATO:PERSONA] del Suolo, nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto durata temporalmente limitata;

4. il primo motivo è inammissibile; la fattispecie oggetto di causa non è sovrapponibile a quella esaminata, in relazione alla stessa procedura, da Cass. 9 novembre 2022, n. 33088; in quel caso, infatti, come si rileva dalla sentenza, non era stato effettuato alcun accertamento sulla posizione in graduatoria, essendosi attribuita esclusiva rilevanza alla collocazione nella graduatoria medesima entro il numero di posti corrispondenti alla copertura finanziaria (si rileva da tale sentenza che i posti disponibili di C2 erano 28 ed P a g .

R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 15432/2018 Numero sezionale 4121/2023 Numero di raccolta generale 32471/2023 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche un eventuale aumento a 57 posti avrebbe consentito ai lavoratori lì controricorrenti - collocati alla fine della graduatoria - di accedere alla stabilizzazione essendo collocati alla fine della graduatoria); nel nostro caso, invece, la sentenza impugnata argomenta in modo specifico sul momento temporale in cui, a seguito di plurimi scorrimenti, gli stabilizzandi si sono collocati in posizione utile; così, in particolare, la Corte d’appello, con riguardo alla posizione degli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che a seguito di una intervenuta stabilizzazione da parte di enti diversi dal Ministero e di uno “scorrimento verso l’alto” della graduatoria, tali appellanti, erano risultati “tutti collocati in posizione utile per poter fruire della stabilizzazione” ed ha aggiunto che, tuttavia, “l’utile collocazione in graduatoria non è avvenuta in data 7/2/2012, bensì alle date del 1/7/2008, 16/7/2008, 1/8/2008, 29/9/2008, 1/11/2008, 1/12/2008”; tali circostanze, ad avviso dei giudici d’appello, “trovano piena conferma nella documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado nel fascicolo d’ufficio da parte dell’Amministrazione resistente (in date 6 e 8/6/2012)”; sempre secondo la Corte territoriale, “dall’esame della documentazione richiamata emerge che la Mautone figura in posizione utile, ossia collocata ai primi 29 posti nella graduatoria originariamente predisposto dal Ministero fin dal 1°/11/2008”; dunque vi è stato l’accertamento di una collocazione nella graduatoria utile ai fini della stabilizzazione; il Ministero, che non censura in iure la pronuncia né contesta la possibilità dello scorrimento, nella sostanza sollecita un accertamento di fatto, senza confrontarsi con il decisum della sentenza impugnata; così il ricorrente fa riferimento solo al decreto direttoriale del 14/4/2008 ma non intercetta il passaggio motivazionale in cui si è fatto riferimento ad uno “scorrimento verso l’alto”;

5. il secondo motivo è infondato; il Ministero non ha riproposto la tesi secondo cui la stabilizzazione sarebbe stata impedita dall’essere stati gli originari ricorrenti utilizzati nell’ambito di un progetto specifico; in ogni caso, in linea generale, l’identità delle mansioni va valutata in relazione alle caratteristiche proprie del profilo professionale di appartenenza non già con riferimento all’obiettivo che di volta in volta l’Amministrazione raggiunge utilizzando la professionalità che si esprime al momento dell’inquadramento;P a g .

R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 15432/2018 Numero sezionale 4121/2023 Numero di raccolta generale 32471/2023 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] in altre parole, si guarda alla prestazione in sé e non al servizio nell’ambito del quale quelle mansioni, immutate, vengono svolte; nello specifico la Corte territoriale ha affermato che (pag. 15): “Nella fattispecie l’identità delle mansioni svolte dagli appellanti sopra indicati, prima e dopo la stabilizzazione, non è mai stata in discussione, ed anzi è pacifica tra le parti.

Il Ministero non ha dedotto, né provato l’esistenza di ragioni giustificatrici di un trattamento diversificato”; e tanto basta a respingere il motivo; [OSCURATO:PERSONA]

6. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 (finanziaria anno 2007), dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 97, comma 4, Cost.; censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il meccanismo di assunzione introdotto dalla norma in esame fosse condizionato, non solo dall’espletamento della procedura autorizzativa prevista dalla legge e dal possesso dei requisiti soggettivi ivi previsti, ma anche dal posizionamento in graduatoria, con ciò confondendo lo strumento del concorso con meccanismi diversi rispetto a questo;

7. con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza o del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; critica la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di risarcimento del danno;

8. il primo motivo è infondato; il diritto alla stabilizzazione, nel caso in cui la platea degli stabilizzandi sia superiore al numero dei posti disponibili, può sorgere solo in favore dei soggetti che siano stati selezionati dall’Amministrazione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati e che, di conseguenza, siano utilmente collocati in graduatoria; in questo caso, non si è in presenza di un concorso bensì unicamente della selezione del personale da assumere che si conclude comunque con la redazione di una graduatoria; sul punto è sufficiente richiamare Cass., Sez.

Un., 7 luglio 2010, n. 16041, punto

5.2. d) “la legge, quindi, non attribuisce all’amministrazione il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendosi procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l’ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base P a g .

R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 15432/2018 Numero sezionale 4121/2023 Numero di raccolta generale 32471/2023 dell’anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche riferiti all’esperienza professionale, per il caso di pari anzianità”;

9. il secondo motivo è parimenti infondato perché si è in presenza di una pronuncia implicita e non di una omessa pronuncia; una volta escluso che la sola inclusione nella graduatoria possa far sorgere il diritto alla stabilizzazione, ne discende anche l’infondatezza della domanda risarcitoria, perché non è ipotizzabile alcuna lesione di un diritto soggettivo nella mancata stipula del contratto; è la stessa ricorrente ad affermare a pag. 4 del ricorso che nella graduatoria originaria era collocata al 111° posto, sicché nessun pregiudizio può esserle derivato dalla riformulazione della graduatoria stessa; anche la Corte territoriale ha affermato che la Liverani non ha mai asserito di essersi collocata in posizione utile (in nessuna delle diverse formulazioni della graduatoria) sicché nessuna pretesa, neppure risarcitoria, poteva far valere per il solo fatto di aver presentato domanda di stabilizzazione;

10. conclusivamente vanno rigettati entrambi i ricorsi;

11. nel rapporto tra il Ministero e i controricorrenti le spese vanno regolate secondo la soccombenza; nulla va disposto per le spese, quanto al ricorso incidentale della Liverati, non avendo il Ministero opposto difese;

12. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 quanto alla sola ricorrente incidentale Liverani; non sussistono invece le suddette condizioni processuali quanto al Ministero ricorrente, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 4315/2020; Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; nulla sulle spese quanto al ricorso incidentale.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente P a g .

R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o aveva approvato la graduatoria degli aventi diritto alla stabilizzazione, nella quale i ricorrenti risultavano inseriti, ma successivamente, con decreto del 24/3/2009, aveva disposto l’annullamento della graduatoria in autotutela; avevano, pertanto, domandato l’accertamento del proprio diritto alla stabilizzazione, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Ministero ed il riconoscimento dell’anzianità pregressa, oppure, in subordine, il risarcimento dei danni; P a g . R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 15432/2018 Numero sezionale 4121/2023 Numero di raccolta generale 32471/2023 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. il Tribunale aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed accolto quella degli altri lavoratori accertando il loro diritto alla stabilizzazione, con determinate decorrenze, ma dichiarando inammissibili le domande di riconoscimento dei diritti derivanti dall’anzianità di servizio maturata in epoca precedente la stabilizzazione; 4. la Corte territoriale confermava sostanzialmente l’indicata pronuncia quanto alla stabilizzazione (esclusa solo per la Liverani) e riconosceva anche l’anzianità di servizio; in particolare, richiamava un proprio precedente (Corte d’appello di Roma sentenza n. 2426/2015) e riteneva che il meccanismo di assunzione previsto dall’art. 1, comma 519, L. 269/06 fosse condizionato, oltre che al possesso dei requisiti soggettivi degli aspiranti, alla sussistenza della copertura finanziaria ed alla verifica dell’effettivo bisogno di copertura dei posti vacanti; il diritto alla stabilizzazione non spettava, pertanto, in ogni caso, a prescindere dalla posizione in graduatoria, giacché in tanto poteva essere disposta la stabilizzazione in quanto sussistevano la scopertura di organico, la copertura finanziaria, ed il possesso dei requisiti soggettivi; la graduatoria, quindi, non aveva solo efficacia ricognitiva, e il diritto alla stabilizzazione dipendeva in tutto e per tutto dalla collocazione in posizione utile all’interno della stessa del lavoratore; in conseguenza respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito della riformulazione della originaria graduatoria, non risultava collocata nella stessa in posizione utile; per il resto respingeva l’impugnazione del Ministero avente ad oggetto l’accertato diritto alla stabilizzazione degli altri intimati, richiamando altro proprio precedente (Corte d’appello di Roma n. 7261/2014) ed affermava che il diritto all’assunzione derivasse dall’utile collocazione in graduatoria; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero con due motivi cui hanno opposto difese i controricorrenti indicati in epigrafe mentre gli altri lavoratori non hanno svolto difese; 6. ha proposto ricorso successivo [OSCURATO:PERSONA] con due motivi cui il Ministero non ha opposto difese; 7. i controricorrenti al ricorso principale e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. Considerato che: 1. in via preliminare occorre rilevare che il principio di unità dell’impugnazione, secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, P a g . R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 15432/2018 Numero sezionale 4121/2023 Numero di raccolta generale 32471/2023 comporta che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre impugnazioni devono essere considerate incidentali (Cass., Sez. Un., n. 24876/2017); sulla base del richiamato principio va, quindi, qualificato incidentale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che ha notificato e depositato l’atto in data successiva alla notifica ed al deposito del primo ricorso proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; [OSCURATO:PERSONA] 2. con il primo motivo il Ministero, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, art. 97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo applicabile ai fatti di causa, art. 2697 cc (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); assume che le stabilizzazioni si possono effettuare nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita dalla legge e nei limiti della disponibilità di organico e che per la cat. C2, alla quale aspirava il Mautone, erano previsti 29 posti di stabilizzazione, mentre il predetto, nella graduatoria del 14 aprile 2008, come da tabella inserita nel testo del ricorso, era collocato al 98° posto, non utile neppure in caso di aumento dei suddetti posti di ulteriori 28 unità (peraltro, neppure era stato dimostrato che tali 28 unità sarebbero state tutte di C2); 3. con il secondo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 117, clausola 4 punto 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, art. 6 d.lgs. n. 368/2001, art. 1, comma 519, l. n. 296/2006; critica l’applicazione del principio di non discriminazione da parte della Corte territoriale a fondamento del riconoscimento dell’anzianità pregressa; assume che nello specifico, i lavoratori avevano maturato il requisito ai fini della stabilizzazione, non già in virtù di contratti a termine per lo svolgimento di attività ordinarie e continuative dell’Amministrazione, ma solo per l’attuazione del progetto operativo Ambiente e del [OSCURATO:PERSONA] del Suolo, nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto durata temporalmente limitata; 4. il primo motivo è inammissibile; la fattispecie oggetto di causa non è sovrapponibile a quella esaminata, in relazione alla stessa procedura, da Cass. 9 novembre 2022, n. 33088; in quel caso, infatti, come si rileva dalla sentenza, non era stato effettuato alcun accertamento sulla posizione in graduatoria, essendosi attribuita esclusiva rilevanza alla collocazione nella graduatoria medesima entro il numero di posti corrispondenti alla copertura finanziaria (si rileva da tale sentenza che i posti disponibili di C2 erano 28 ed P a g . R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 15432/2018 Numero sezionale 4121/2023 Numero di raccolta generale 32471/2023 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche un eventuale aumento a 57 posti avrebbe consentito ai lavoratori lì controricorrenti - collocati alla fine della graduatoria - di accedere alla stabilizzazione essendo collocati alla fine della graduatoria); nel nostro caso, invece, la sentenza impugnata argomenta in modo specifico sul momento temporale in cui, a seguito di plurimi scorrimenti, gli stabilizzandi si sono collocati in posizione utile; così, in particolare, la Corte d’appello, con riguardo alla posizione degli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che a seguito di una intervenuta stabilizzazione da parte di enti diversi dal Ministero e di uno “scorrimento verso l’alto” della graduatoria, tali appellanti, erano risultati “tutti collocati in posizione utile per poter fruire della stabilizzazione” ed ha aggiunto che, tuttavia, “l’utile collocazione in graduatoria non è avvenuta in data 7/2/2012, bensì alle date del 1/7/2008, 16/7/2008, 1/8/2008, 29/9/2008, 1/11/2008, 1/12/2008”; tali circostanze, ad avviso dei giudici d’appello, “trovano piena conferma nella documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado nel fascicolo d’ufficio da parte dell’Amministrazione resistente (in date 6 e 8/6/2012)”; sempre secondo la Corte territoriale, “dall’esame della documentazione richiamata emerge che la Mautone figura in posizione utile, ossia collocata ai primi 29 posti nella graduatoria originariamente predisposto dal Ministero fin dal 1°/11/2008”; dunque vi è stato l’accertamento di una collocazione nella graduatoria utile ai fini della stabilizzazione; il Ministero, che non censura in iure la pronuncia né contesta la possibilità dello scorrimento, nella sostanza sollecita un accertamento di fatto, senza confrontarsi con il decisum della sentenza impugnata; così il ricorrente fa riferimento solo al decreto direttoriale del 14/4/2008 ma non intercetta il passaggio motivazionale in cui si è fatto riferimento ad uno “scorrimento verso l’alto”; 5. il secondo motivo è infondato; il Ministero non ha riproposto la tesi secondo cui la stabilizzazione sarebbe stata impedita dall’essere stati gli originari ricorrenti utilizzati nell’ambito di un progetto specifico; in ogni caso, in linea generale, l’identità delle mansioni va valutata in relazione alle caratteristiche proprie del profilo professionale di appartenenza non già con riferimento all’obiettivo che di volta in volta l’Amministrazione raggiunge utilizzando la professionalità che si esprime al momento dell’inquadramento;P a g . R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 15432/2018 Numero sezionale 4121/2023 Numero di raccolta generale 32471/2023 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] in altre parole, si guarda alla prestazione in sé e non al servizio nell’ambito del quale quelle mansioni, immutate, vengono svolte; nello specifico la Corte territoriale ha affermato che (pag. 15): “Nella fattispecie l’identità delle mansioni svolte dagli appellanti sopra indicati, prima e dopo la stabilizzazione, non è mai stata in discussione, ed anzi è pacifica tra le parti. Il Ministero non ha dedotto, né provato l’esistenza di ragioni giustificatrici di un trattamento diversificato”; e tanto basta a respingere il motivo; [OSCURATO:PERSONA] 6. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 (finanziaria anno 2007), dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 97, comma 4, Cost.; censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il meccanismo di assunzione introdotto dalla norma in esame fosse condizionato, non solo dall’espletamento della procedura autorizzativa prevista dalla legge e dal possesso dei requisiti soggettivi ivi previsti, ma anche dal posizionamento in graduatoria, con ciò confondendo lo strumento del concorso con meccanismi diversi rispetto a questo; 7. con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza o del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; critica la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di risarcimento del danno; 8. il primo motivo è infondato; il diritto alla stabilizzazione, nel caso in cui la platea degli stabilizzandi sia superiore al numero dei posti disponibili, può sorgere solo in favore dei soggetti che siano stati selezionati dall’Amministrazione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati e che, di conseguenza, siano utilmente collocati in graduatoria; in questo caso, non si è in presenza di un concorso bensì unicamente della selezione del personale da assumere che si conclude comunque con la redazione di una graduatoria; sul punto è sufficiente richiamare Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16041, punto 5.2. d) “la legge, quindi, non attribuisce all’amministrazione il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendosi procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l’ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base P a g . R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 15432/2018 Numero sezionale 4121/2023 Numero di raccolta generale 32471/2023 dell’anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche riferiti all’esperienza professionale, per il caso di pari anzianità”; 9. il secondo motivo è parimenti infondato perché si è in presenza di una pronuncia implicita e non di una omessa pronuncia; una volta escluso che la sola inclusione nella graduatoria possa far sorgere il diritto alla stabilizzazione, ne discende anche l’infondatezza della domanda risarcitoria, perché non è ipotizzabile alcuna lesione di un diritto soggettivo nella mancata stipula del contratto; è la stessa ricorrente ad affermare a pag. 4 del ricorso che nella graduatoria originaria era collocata al 111° posto, sicché nessun pregiudizio può esserle derivato dalla riformulazione della graduatoria stessa; anche la Corte territoriale ha affermato che la Liverani non ha mai asserito di essersi collocata in posizione utile (in nessuna delle diverse formulazioni della graduatoria) sicché nessuna pretesa, neppure risarcitoria, poteva far valere per il solo fatto di aver presentato domanda di stabilizzazione; 10. conclusivamente vanno rigettati entrambi i ricorsi; 11. nel rapporto tra il Ministero e i controricorrenti le spese vanno regolate secondo la soccombenza; nulla va disposto per le spese, quanto al ricorso incidentale della Liverati, non avendo il Ministero opposto difese; 12. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 quanto alla sola ricorrente incidentale Liverani; non sussistono invece le suddette condizioni processuali quanto al Ministero ricorrente, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022). P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; nulla sulle spese quanto al ricorso incidentale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente P a g . R.G.N. 15432/2018 F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7
Decreto Cassazione n. 32471/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris