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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36284/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2934/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo di Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui, per quanto in questa sede rileva, la Corte di appello di Catania il 16 dicembre 2021, ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Catania il f3 aprile 2021,ha riconosciuto l'imputato responsa- bile del reato di detenzione a fine di cessione, in concorso con altri, di marijuana (art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 30 gen- naio 2021, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia vizio motivazionale in relazione alla mancata derubricazione del fatto contestato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui non si confronta, oltre che del tutto assertivo.

La Corte territoriale (alla p. :3) ha valorizzato sia la quantità di sostanza rinvenuta che le modalità organizzate dell'azione, essendo emerso che - anche - l'imputato agiva in appartamenti controllati da sistemi di videosorve- glianza.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 10 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2934/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo di Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui, per quanto in questa sede rileva, la Corte di appello di Catania il 16 dicembre 2021, ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Catania il f3 aprile 2021,ha riconosciuto l'imputato responsa- bile del reato di detenzione a fine di cessione, in concorso con altri, di marijuana (art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 30 gen- naio 2021, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia vizio motivazionale in relazione alla mancata derubricazione del fatto contestato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui non si confronta, oltre che del tutto assertivo. La Corte territoriale (alla p. :3) ha valorizzato sia la quantità di sostanza rinvenuta che le modalità organizzate dell'azione, essendo emerso che - anche - l'imputato agiva in appartamenti controllati da sistemi di videosorve- glianza. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10 lu
Sentenza Cassazione n. 36284/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris