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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20878/2026

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ROSSANO il 22/04/1972 avverso la sentenza del 13/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione In data 13/11/2025, Trii'aiunaie di Massa ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 ccd, proc, pe aopiicarido a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di rriesi otto di iieciusione per reato di cui all'art. 589-Dis cod. pen.; il giudice ha altresì disposto la sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

Ricorrii per cessazione a mezzo dei difensore, articolando i seguenti motivi di doalianza: i) vioiozone dell'art. 123 codi proc, pen., mancanza di motivazione ed erronea applicazione del dettato degli artt. 222, comma 2 e 218 cod. strada.

Del tutto carente e iriciipried sarebbe ia motivazione offerta dal giudice di merito in ordine alla durata della sospensione della patente di guida.

E laconico riferimento alla disattenzione prestata dai conducente alla guida dei veicolo non rispetterebbe i criteri stabiliti dail'art. 218 cod. strada, in base al quale, ai fini della commisurazione della seinziene. accessoria, si deve tenere conto dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, nonché del pericolo che iiieiteriore circolazione potrebbe cagionare.

II) Erronea quantificazione deiia misura della sanzione, della sospensione della patente di guida; violazione clenli artt: 222 e 218 cod. strada.

In base ai comma seconde d ,eiliarici. 222 cod. strada, la cornice edittale della sospensione ioclla oete- rite e stabilita nella misura compresa tra quindici giorni e quattro anni nell'ipotesi di omicidio stradale. il [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha determinato la sanzione accessoria nella misura di anni due, cosi ridotta per il iiiito.

Ha, gli;rid determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria in misura prossima ai massimo edittale.

Detta statuizione si pone in. termini contraddittori rispetto a! giudizio complessivamente espresso dai giudice di prime cure sulla vicenda in esame, avendo stabilito la pena base nei minimo eciittae e ratificato, attraverso l'accoglimento della pena c.:cincordatia, tanto i riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (accolte dal [OSCURATO:PERSONA] "tenuto conto deirincensuratezza dell'imputato e deil'occasionaHta dei fatto"), quanto l'applicazione dell'attenuante di cui aiiiait 52 o.6 coi pan. ("tenuto ilonto deil'indennizzo corrisposto ai parenti della pe , dalle cornp3ii;inia assicuratrice').

Il Tribunale contravviene ai principi di proporzionalità e individualizzazione dei trattamento sanziorr,itorlo„ irrogando una sanzione accessoria sensibilmente più afflittiva rispetto aiid pene.Con memoria tempestivamente depositata ;n atti, la difesa, nei riportarsi ai motivi di ricorso ha chiesto assegnazione del ricorso alla Sezione ordinaria di questa Corte.

Le doglianze proposte sono manifestamente infondate, pur essendo il ricorso ammissibile.

Sebbene, infatt i , l'impugnazione abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, è JUS receptum nella giurisprudenza ii legittimità ii principio, definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel procedimento PG c/ Meizani, in base al quale «E ammissibile ii ricorso per cassazione ai sensi dell'arte 006 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cu sl censuri 'erronea ovvero l'omessa applicazione di ganzioni amministrative» (Seg. j Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349).

Con a sentenza impugnata è stata applicata la pena concordata tra ie parti per reato di ciil; a: art. 589-bis cod. neo,; anche in caso di patteociamerip consegue della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a quattro anni (art. 222, comma 2, cod. strada).

E' noto come la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.88/19 del 20/2/20 1 9, depositata in data 17/4/2019, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale deirarticoo 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non p75,;e.cle che, in caso di condanna, ovvero di applcazcne deila pena i-zu richlesta delle parti a norma deil'art. 444 codice di procedura penale, per i reati di C LA agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali grav o gray:ssirne) de conte penale ., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca do-Ha patente- di guida, la sospensione della stessa a: s e re ne g:-.cpiinlo e terzo periodo dello stesso comma 2 delVart. 222 cod. strada allei-che non ricorra alcuna Oche circostanze aggravanti previste dai rispettee: commi secondo e terzo degli artt. 589- bis e 590-bis cod. perì.

Pe]-- i criteri di corrimisi, razione circa !a durata della sospensione delia patente di guida, si richiamano i principi stabiliti da questa Corte, in base ai quali tale deterniri2zione deve essere effettuata non secondo criteri di cui alVart. 133 ceci. pen., ma in ragione dei diversi parametri ai cul all'art. 218, cornima 2 , ccd. strada (sull'argomento si veda, ex rnultis Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, deo, 08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393).Ciò premesso, sebbene !a sanzione della sospensione della patente di Quida sia stata de -teri.sH'iist,iii in misura superiore aHa media edittale, detta scelta sanzionato .Ha e stata accompagnata da conferente e sufficiente giustificazione„ avendo :l Tribunale sottolineato ia "notevole disattenzione' serbata da! conducente dei veicolo nella causazione dell'evento, riferimento che evoca :a aravita della violazione commessa.

Deve all'uopo rilevarsi come, M base a consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, iI oiudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non sia tenuto a care conto, in modo specifico e approfondito, delle ragioni che io abbiano indotto a scegftee I trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui ali'art,

228. comma :7, cod. strada, essendo sufficiente anche ii richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr. Sez. 4, h. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832).

Del pari manifestamente infondato è i secondo motivo di ricorso.

Nei casi di applicazione, da parte dei giudice, della sanzione arranistrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata deve essere effettuata, corna detta sopra, non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen.„ ma in base ai cflversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrThseca dei provvedimento (in puntuali termini Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, deo. 2021, Rv. 280393).

5. Da quanto precede rliscPncle l'inammissibilità dei ricorso, cui consegue condanna del cca-rente ai pagamento delle spese processuaii.

Tenuta conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 dei 1.3 giugno 2000 e riievato crie non sussistono e:ementi per ritenere che ii ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di a-laram ,---,'sft)ilita r segue, a L,srroz cieWart. 616 cod. proc. pen. l'onere dei versamento, di una somma, raare della Cassa delle Ammende, determinata, in considera..'ziorie delle ragioni di ifiammissininai dei ricorso stesso, nella misura di euro tremila. 4P.

Q,.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2026 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]![OSCURATO:PERSONA].T.L[..ER1A er. 026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROSSANO il 22/04/1972 avverso la sentenza del 13/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione In data 13/11/2025, Trii'aiunaie di Massa ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 ccd, proc, pe aopiicarido a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di rriesi otto di iieciusione per reato di cui all'art. 589-Dis cod. pen.; il giudice ha altresì disposto la sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Ricorrii per cessazione a mezzo dei difensore, articolando i seguenti motivi di doalianza: i) vioiozone dell'art. 123 codi proc, pen., mancanza di motivazione ed erronea applicazione del dettato degli artt. 222, comma 2 e 218 cod. strada. Del tutto carente e iriciipried sarebbe ia motivazione offerta dal giudice di merito in ordine alla durata della sospensione della patente di guida. E laconico riferimento alla disattenzione prestata dai conducente alla guida dei veicolo non rispetterebbe i criteri stabiliti dail'art. 218 cod. strada, in base al quale, ai fini della commisurazione della seinziene. accessoria, si deve tenere conto dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, nonché del pericolo che iiieiteriore circolazione potrebbe cagionare. II) Erronea quantificazione deiia misura della sanzione, della sospensione della patente di guida; violazione clenli artt: 222 e 218 cod. strada. In base ai comma seconde d ,eiliarici. 222 cod. strada, la cornice edittale della sospensione ioclla oete- rite e stabilita nella misura compresa tra quindici giorni e quattro anni nell'ipotesi di omicidio stradale. il [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha determinato la sanzione accessoria nella misura di anni due, cosi ridotta per il iiiito. Ha, gli;rid determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria in misura prossima ai massimo edittale. Detta statuizione si pone in. termini contraddittori rispetto a! giudizio complessivamente espresso dai giudice di prime cure sulla vicenda in esame, avendo stabilito la pena base nei minimo eciittae e ratificato, attraverso l'accoglimento della pena c.:cincordatia, tanto i riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (accolte dal [OSCURATO:PERSONA] "tenuto conto deirincensuratezza dell'imputato e deil'occasionaHta dei fatto"), quanto l'applicazione dell'attenuante di cui aiiiait 52 o.6 coi pan. ("tenuto ilonto deil'indennizzo corrisposto ai parenti della pe , dalle cornp3ii;inia assicuratrice'). Il Tribunale contravviene ai principi di proporzionalità e individualizzazione dei trattamento sanziorr,itorlo„ irrogando una sanzione accessoria sensibilmente più afflittiva rispetto aiid pene.Con memoria tempestivamente depositata ;n atti, la difesa, nei riportarsi ai motivi di ricorso ha chiesto assegnazione del ricorso alla Sezione ordinaria di questa Corte. Le doglianze proposte sono manifestamente infondate, pur essendo il ricorso ammissibile. Sebbene, infatt i , l'impugnazione abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, è JUS receptum nella giurisprudenza ii legittimità ii principio, definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel procedimento PG c/ Meizani, in base al quale «E ammissibile ii ricorso per cassazione ai sensi dell'arte 006 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cu sl censuri 'erronea ovvero l'omessa applicazione di ganzioni amministrative» (Seg. j Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349). Con a sentenza impugnata è stata applicata la pena concordata tra ie parti per reato di ciil; a: art. 589-bis cod. neo,; anche in caso di patteociamerip consegue della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a quattro anni (art. 222, comma 2, cod. strada). E' noto come la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.88/19 del 20/2/20 1 9, depositata in data 17/4/2019, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale deirarticoo 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non p75,;e.cle che, in caso di condanna, ovvero di applcazcne deila pena i-zu richlesta delle parti a norma deil'art. 444 codice di procedura penale, per i reati di C LA agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali grav o gray:ssirne) de conte penale ., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca do-Ha patente- di guida, la sospensione della stessa a: s e re ne g:-.cpiinlo e terzo periodo dello stesso comma 2 delVart. 222 cod. strada allei-che non ricorra alcuna Oche circostanze aggravanti previste dai rispettee: commi secondo e terzo degli artt. 589- bis e 590-bis cod. perì. Pe]-- i criteri di corrimisi, razione circa !a durata della sospensione delia patente di guida, si richiamano i principi stabiliti da questa Corte, in base ai quali tale deterniri2zione deve essere effettuata non secondo criteri di cui alVart. 133 ceci. pen., ma in ragione dei diversi parametri ai cul all'art. 218, cornima 2 , ccd. strada (sull'argomento si veda, ex rnultis Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, deo, 08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393).Ciò premesso, sebbene !a sanzione della sospensione della patente di Quida sia stata de -teri.sH'iist,iii in misura superiore aHa media edittale, detta scelta sanzionato .Ha e stata accompagnata da conferente e sufficiente giustificazione„ avendo :l Tribunale sottolineato ia "notevole disattenzione' serbata da! conducente dei veicolo nella causazione dell'evento, riferimento che evoca :a aravita della violazione commessa. Deve all'uopo rilevarsi come, M base a consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, iI oiudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non sia tenuto a care conto, in modo specifico e approfondito, delle ragioni che io abbiano indotto a scegftee I trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui ali'art, 228. comma :7, cod. strada, essendo sufficiente anche ii richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr. Sez. 4, h. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). Del pari manifestamente infondato è i secondo motivo di ricorso. Nei casi di applicazione, da parte dei giudice, della sanzione arranistrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata deve essere effettuata, corna detta sopra, non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen.„ ma in base ai cflversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrThseca dei provvedimento (in puntuali termini Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, deo. 2021, Rv. 280393). 5. Da quanto precede rliscPncle l'inammissibilità dei ricorso, cui consegue condanna del cca-rente ai pagamento delle spese processuaii. Tenuta conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 dei 1.3 giugno 2000 e riievato crie non sussistono e:ementi per ritenere che ii ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di a-laram ,---,'sft)ilita r segue, a L,srroz cieWart. 616 cod. proc. pen. l'onere dei versamento, di una somma, raare della Cassa delle Ammende, determinata, in considera..'ziorie delle ragioni di ifiammissininai dei ricorso stesso, nella misura di euro tremila. 4P. Q,. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2026 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]![OSCURATO:PERSONA].T.L[..ER1A er. 026
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