CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47299/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA]Elia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 10 giugno 2020 dal Tribunale di Salerno in relazione ai delitti di concorso in lesioni aggravate (artt. 110, 582, 585, comma 2 n. 2, cod. pen.) e di concorso in furto aggravato (artt. 624, 625 n. 3 e n. 7 cod. pen.) commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 17 luglio 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA]Alessio. Considerato che il ricorso si articola in due motivi che si riferiscono esclusivamente all'imputazione di furto aggravato in concorso. Rilevato che col primo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il coinvolgimento dell'imputato nella sottrazione del bene non sarebbe confermato dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presenti sul luogo del fatto. Ritenuto che tale censura non superi il vaglio di ammissibilità in quanto tende ad una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate dai giudici di merito alle pagine 6-8 della sentenza impugnata. Rilevato che, col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante della esposizione alla pubblica fede ancorché nel luogo ove fu commesso il fatto fosse installato un sistema di videosorveglianza. Ritenuto che tale censura non si confronti con la motivazione offerta dalla Corte territoriale a pag. 10 della sentenza impugnata dalla quale risulta, tra l'altro, che il sistema di videosorveglianza era posto a presidio di una abitazione e il fatto, avvenuto nella pubblica via, fu ripreso solo in parte dalla telecamera. Considerato che quando - come nel caso in esame - si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso si destina, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dice