CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 29081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 19/02/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 19/02/2026, il Tribunale del riesame di Catanzaroha dichiarato inammissibile l’appello presentato avverso l’ordinanza emessa dal G.u.p. delTribunale di Catanzaro in data 18/12/2025 nei confronti del ricorrente, per il reato di estorsioneaggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.2. Avverso detta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, articolandodue motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ec), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 310, 581 e 591 cod. proc. pen., assumendo l'erroneaapplicazione da parte del tribunale del principio del ne bis in idem e la confusione tra giudizio diammissibilità e giudizio di merito dell'impugnazione con riguardo alla richiesta di sostituzionedella misura cautelare massima nei confronti del ricorrente. La difesa, nel ricostruire la vicendacautelare, premette quanto segue:con ordinanza in data 31/10/2024, il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha applicato a GiuseppeCofone la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione aggravata ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen. e di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico;a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, il Tribunale del riesame, conordinanza in data 13/05/2025, annullava il provvedimento cautelare limitatamente allacontestazione del reato associativo;in data 16/12/2025, la difesa presentava istanza di sostituzione della misura cautelare,indicando, quali elementi di novità, l’intervenuta sentenza di assoluzione per il reato associativo,il notevole lasso di tempo decorso dai fatti, lo stato di incensuratezza del prevenuto;l’istanza veniva rigettata dal G.u.p. con ordinanza del 18/12/2025, ritenendo assenti elementi dinovità idonei a modificare il quadro cautelare;avverso tale provvedimento proponeva appello la difesa, reiterando le medesimeargomentazioni: il Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza qui impugnata datata19/02/2026, dichiarava l'appello inammissibile, ritenendo non mutato il quadro cautelare inrelazione alla propria precedente pronuncia (del 28/10/2025) e, in particolare, rilevando che sitrattava di “mera riproposizione di analoghe doglianze prospettate dalla difesa con pregressoPremesso ciò, assume la difesa che il Tribunale del riesame ha fondato la declaratoria diinammissibilità sul fatto che gli elementi dell’incensuratezza e dell’assoluzione per il reatoassociativo fossero già stati oggetto di una precedente pronuncia dello stesso organo in data28/10/2025, emettendo così un giudizio anticipato di manifesta infondatezza, “mascherandolo”da pronuncia in rito. Il tribunale avrebbe in tal modo esteso il sindacato sull'ammissibilitàdell'appello alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi: nella specie, la difesaassume che l'appello non era affetto da genericità, in quanto si confrontava con l’ordinanza delG.u.p. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva negato la rivalutazione del quadro cautelare, reputando assentielementi di novità e che l'appello mirava proprio a censurare tale valutazione, argomentandoche l'intervenuta assoluzione per il reato associativo ed il tempo decorso costituissero, alcontrario, elementi nuovi e significativi per il mutamento del quadro cautelare, mentre iltribunale, invece di valutare la fondatezza di tali censure, ha dichiarato l'inammissibilità sullabase di un confronto non con il provvedimento impugnato, bensì con la propria precedentedecisione – nella quale era stato valutato l’annullamento dei gravi indizi per il capo associativoe non la sentenza di assoluzione, non ancora emessa - erroneamente applicando una sorta diprincipio del ne bis in idem processuale. Il tribunale, quindi, avrebbe dovuto esaminare nel meritole doglianze e, se ritenute infondate, rigettare l’appello e non dichiararlo inammissibile inviolazione del diritto di difesa e del doppio grado di giurisdizione cautelare.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 299 e 310cod. proc. pen., 111 comma 6 Cost. per erronea e omessa e/o illogica motivazione sulla richiestadi modifica della misura cautelare. La difesa osserva che le motivazioni addotte in sede di appelloavverso l’ordinanza di rigetto del G.u.p. erano specifiche e precise con riferimento ai tre elementiposti a base della richiesta di sostituzione, ossia il tempo decorso dai fatti, ai fini della valutazionedell’attualità del periculum libertatis, l’assoluzione per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 el’incensuratezza: elementi atti ad escludere l’inserimento organico e stabile del ricorrente in unsodalizio criminale dedito al narcotraffico e l’adeguatezza e proporzionalità della misura cautelaredegli arresti domiciliari, con presidio di controllo elettronico, in merito alla quale non sono statespiegate le ragioni della ritenuta inadeguatezza a fronteggiare il residuo pericolo cautelare, che,sottolinea la difesa, deve essere motivato sia in sede di prima applicazione, sia in ogni fase dirivalutazione della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. I due motivi proposti vengono trattati congiuntamente per lereciproche interazioni.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (v., da ultimo, Sez. 6, n. 2718 del 10/12/2024,dep. 2025, Franceschi, n.m.) che l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc.pen. ha lafisionomia strutturale degli ordinari mezzi di impugnazione, per cui ad esso si applicano le normegenerali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 c.p.p.; ne deriva chel'impugnazione deve non solo indicare i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi,con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono larichiesta (v. Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017). Vero è che il Tribunale dell’appello cautelare devecontrollare che «l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata inordine a eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modoapprezzabile il quadro probatorio o a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, in ragionedell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimentoimpugnato» (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Rv. 273648; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021,D'Ippolito, Rv. 282292). Tuttavia, tale affermazione va coniugata con la circostanza, sussistentenel caso concreto, che la perduranza e il grado delle esigenze cautelari avevano già costituitooggetto di precedente e recente incidente cautelare, deciso successivamente ai fatti “nuovi” oggidedotti. E il ricorso, che sostiene la sussistenza di elementi di novità rispetto alla precedentedecisione cautelare, nulla specifica in ordine alla rilevanza di tali elementi in relazione alleesigenze cautelari sussistenti dopo il precedente provvedimento del Tribunale datato 28/10/2025di rigetto di analoga richiesta di affievolimento della misura cautelare, limitandosi a sostenereche gli elementi così riproposti (intervenuta assoluzione dal reato associativo e tempo trascorso)costituiscono nuovi elementi “meritevoli di una diversa ponderazione” (così in ricorso p. 3).Peraltro, ciò che in sede di appello cautelare si richiede è la specifica allegazione della rilevanzadei nuovi elementi dedotti rispetto al quadro cautelare già in precedenza valutato; onere cui ilricorrente non si è attenuto, con conseguente genericità della doglianza.2. Ebbene, con l’ordinanza impugnata il giudice della cautela ha richiamato puntualmente - eanche testualmente per un ampio stralcio (v. pag. 2 del provvedimento impugnato) -, laprecedente ordinanza emessa in data 28/10/2025 con la quale erano già stati espressamentevalutati gli aspetti dedotti con l’appello cautelare, in particolare quelli relativi al decorso deltempo rispetto alla commissione del reato contestato e all’assoluzione dal reato associativo. Neldettaglio: in relazione a tale ultimo profilo il giudice della cautela ha evidenziato che“L'annullamento del capo associativo per difetto di gravità indiziaria non costituisce dato inedito,avendo costituito già oggetto di vaglio da parte del Tribunale in occasione dell'incidente cautelaresuccessivo alla pronuncia di annullamento con rinvio emessa dalla Suprema Corte”; anche inordine all'incensuratezza formale dell'istante, il tribunale ha chiarito che non assume alcunarilevanza “in quanto elemento preesistente alla commissione del reato e già risultato inidoneo acostituire deterrente alla consumazione dei delitti nonché già sottoposto al vaglio del g.i.p. insede di emissione dell'ordinanza genetica”; in ordine alla contestazione del reato di estorsioneaggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen. (estorsione perpetrata con metodo mafioso e danni diMartucci Salvatore per il recupero di un credito per fornitura di stupefacente), il tribunale haosservato che “l'odierno appellante risultava attivamente coinvolto nella fase di recupero delcredito, esternando in prima persona minacce telefoniche dirette al debitore attraverso il generoe l'anziano padre del Martucci e condividendo l'intenzione dei correi di intervenire in modoviolento […] è di tutta evidenza che le circostanze di commissione del fatto certifichino lacontiguità dell'appellante agli ambienti criminali del territorio […] soggetto che, pure incensurato,risulta addentrato in contesti di elevato allarme sociale nonché incline all'uso di metodiche diprevaricazione”.Con il provvedimento in scrutinio, il Tribunale della cautela, a proposito del tempo decorso daifatti, ha correttamente rimarcato che “la disciplina codicistica attribuisce rilievo al fattoretemporale solo nella fase genetica, mentre nella fase esecutiva il decorso del tempo puòassumere rilevanza solo quando accompagnato da concreti elementi sintomatici di unmutamento nella complessiva situazione di fatto già apprezzata; allegazioni che nel caso inesame risultano difettare” (p. 3 ordinanza impugnata).Il Tribunale del riesame ha infine spiegato che, in ogni caso, l'applicazione della misura richiesta,sia pure in luogo distante da quello di commissione dei fatti, appare inadeguata la luce dellemodalità esecutive della condotta, ossia della veicolazione a mezzo telefono delle minacce neiconfronti della vittima (pag. 3 dell’ordinanza impugnata).Come si vede, dunque, il tribunale ha dato conto in maniera puntuale e completa, facendo levasul richiamo specifico al precedente provvedimento, del fatto che la difesa ha sostanzialmenteriproposto argomentazioni già ampiamente esaminate in precedenza, restando, pertanto, deltutto esclusi i dedotti vizi di legge e di motivazione.3. Alla stregua dei rilievi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì,disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, il 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]