CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 32868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!REPUBBLICA ITALIANA 32868-26 In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez.1178/26 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18826/2026 [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha corgermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), commesso il 22 marzo 2019 quando, nel corso della deposizione resa come teste nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava, contrariamente al vero, di avere visto il predetto [OSCURATO:PERSONA], poco dopo le ore 20:00, in una pizzeria di [OSCURATO:PERSONA] diGotto, così fornendo al predetto un alibi per il predetto omicidio, commesso alle ore 19:56. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], commesso la sera del 1 dicembre 2012, sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, divenuto collaboratore di giustizia, aveva descritto le modalità dell'agguato e del successivo incendio dell'auto utilizzata dal commando per la commissione del fatto, incendio scoperto alle ore 20:35. [OSCURATO:PERSONA] aveva, inoltre, descritto i tempi dell'azione, incompatibili con la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nella pizzeria poco dopo le ore 20:00, precisando che, dopo l'incendio, egli e il [OSCURATO:PERSONA], avevano accompagnato a casa, fuori dal centro abitato, l'altro esecutore materiale dei fatti. 2. Con unico e complesso motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la manifesta illogicità della motivazione poiché erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto certe le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul suo orario di arrivo in pizzeria, dichiarazioni, viceversa, generiche e incerte sull'orario poiché il [OSCURATO:PERSONA], su espressa richiesta del difensore, aveva sostenuto di non essere in grado di riferire con precisione l'orario del suo arrivo, che aveva ricostruito, per deduzione, rispetto all'orario di inizio della partita — previsto per le ore 20:45 - e, quindi collocandolo in un ampio range temporale tra le ore 20:00 e dieci minuti circa prima dell'inizio della partita. [OSCURATO:PERSONA], nel corso della deposizione testimoniale, non aveva inteso fornire, secondo il ricorso, un alibi al [OSCURATO:PERSONA] poiché la presenza di questi nella pizzeria, nell'orario indicato dal [OSCURATO:PERSONA], era compatibile con la distanza tra il luogo dell'omicidio, quello dell'incendio dell'auto e i tempi di percorrenza per raggiungere l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], che si trovava poco distante dalla pizzeria ove questi si era recato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Va premesso che il reato di cui all'art. 372 cod. pen. è un reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente che la falsa deposizione risulti astrattamente idonea ad alterare o comunque ad influenzare la formazione del convincimento del giudice (Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252629 - 01). Rileva, inoltre, ai fini della integrazione della condotta, il contenuto delle dichiarazioni rese nel procedimento a quo, contenuto che, ai fini della ritenuta falsità, deve necessariamente confrontarsi con il materiale di prova acquisito e /, 2che, nel caso in esame, ha consentito di collocare con precisione sia l'orario dell'omicidio (le ore 19:56, orario della chiamata dei soccorsi, a seguito del ferimento dell'[OSCURATO:PERSONA]) sia l'orario dell'incendio dell'auto (constatato alle ore 20:35): fondamentale, infine, è la definitiva condanna del [OSCURATO:PERSONA] sia per l'omicidio dell'[OSCURATO:PERSONA] che per l'incendio dell'auto fondata sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, e reo confesso, [OSCURATO:PERSONA]. Questi aveva precisato che dopo l'incendio dell'auto utilizzata dal commando egli aveva accompagnato a casa prima [OSCURATO:PERSONA], che abitava fuori del centro urbano, e poi il [OSCURATO:PERSONA]. 2. Non appare revocabile in dubbio la nettezza delle dichiarazioni rese in dibattimento dal [OSCURATO:PERSONA] nel processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] sull'orario in cui avrebbe visto questi presso la pizzeria, al momento del suo arrivo, "dopo le ore 8" - rectius le ore 20:00 - quando era giunto nel locale per assistere all'anteprima della partita, dove era già presente il [OSCURATO:PERSONA], da lui conosciuto di vista, e con il quale si era scambiato normali e generici saluti. Nel corso delle dichiarazioni del 22 marzo 2019 il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato ulteriori circostanze idonee ad avallare il dato della presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel locale poiché aveva affermato che, al momento del suo arrivo, si era già diffusa la voce di un omicidio. E' solo nel corso del processo per il reato di falsa testimonianza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva "spostato" in avanti l'orario del suo arrivo, collocandolo alle ore 20:35/20:40, spostamento che i Giudici del merito hanno ritenuto inidoneo ad escludere la rilevanza del contributo dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA] ai fini della prova d'alibi che egli, con le sue dichiarazioni, aveva offerto all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Il ragionamento dei Giudici del merito, sulla idoneità della originaria mendace dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] ad integrare la condotta materiale del reato, giustifica sul piano logico il giudizio di colpevolezza dell'imputato alla stregua della complessa motivazione con la quale, in risposta alle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello - e oggi riproposte con il ricorso - i Giudici di appello hanno ritenuto irragionevole finanche il ricordo del saluto che il [OSCURATO:PERSONA], che non era stato in grado di ricordare la presenza di altre persone nel locale, si sarebbe scambiato con il [OSCURATO:PERSONA], suo conoscente. [OSCURATO:PERSONA]° aveva tentato di offrire a giustificazione del ricordo del fatto - avvenuto ben sette anni prima della escussione in dibattimento - la precisazione che, vedendo il [OSCURATO:PERSONA], attesa la caratura criminale a lui nota di questi, aveva temuto il rischio di subire danni alla propria vettura parcheggiata fuori della pizzeria, evenienza che, secondo la sentenza impugnata, non risulta coerente né logicamente sostenibile, a giustificazione del ricordo dell'incontro. 3La difesa, anche nelle conclusioni rassegnate nel corso dell'odierna udienza, ha molto insistito sulla natura "presunta" dell'orario di arrivo in pizzeria del [OSCURATO:PERSONA], che l'avrebbe collocata a qualche minuto - dieci minuti prima - dell'inizio della partita: la Corte di merito ha rilevato che anche nel processo per omicidio il [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato l'orario "presunto" del suo arrivo collocandolo, tuttavia, alle ore 20:00 o immediatamente dopo, e che solo nel corso del processo a suo carico aveva spostato in avanti il presunto incontro con il [OSCURATO:PERSONA], collocandolo dieci minuti prima dell'inizio della partita. La Corte di appello ha esaminato la tesi difensiva dell'imputato e ha confermato la falsità delle dichiarazioni testimoniali, con argomentazioni non illogiche e che non possono essere degradate al rango di mere congetture poiché, da un lato, è certa la indicazione dell'orario di arrivo in pizzeria nel corso della deposizione testimoniale, ancorché ricostruita in via presuntiva dal dichiarante, e, dall'altro lato, la indicazione dell'orario fornita dal [OSCURATO:PERSONA] è risultata incompatibile con la ricostruzione compiuta da [OSCURATO:PERSONA] anche sui tempi di accompagnamento del [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione, poiché dopo l'incendio dell'autovettura, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano accompagnato a casa, fuori dal centro abitato, [OSCURATO:PERSONA], terzo autore del commando omicida. [OSCURATO:PERSONA] ha escluso, inoltre, che, dopo l'omicidio, egli e gli altri due correi si fossero recati nella pizzeria con una ricostruzione che ha comportato la condanna per falsa testimonianza del proprietario della pizzeria, che aveva sostenuto che i tre imputati si trovavano nella sua pizzeria in un momento sovrapponibile all'orario dell'omicidio e incendio dell'auto. Il ricorso, per questo aspetto generico, non si confronta con tale conclusione e con la circostanza che immediatamente dopo il fatto, e per tutta la sera del 1 dicembre 2012, il [OSCURATO:PERSONA] si era reso irreperibile alle ricerche di Polizia. 3.La sentenza impugnata, in risposta ai rilievi della difesa, si è fatta carico di esaminare la prospettazione difensiva sotto il duplice profilo della natura presuntiva della indicazione dell'orario di arrivo del [OSCURATO:PERSONA] nella pizzeria, ma niente affatto approssimativa sull'orario indicato (le ore 8), e sulla rilevanza che tale dichiarazione possedeva quale prova d'alibi a favore del [OSCURATO:PERSONA]. Come anticipato in premessa, il presupposto dell'individuazione delle componenti strutturali del reato di cui all'art. 372 cod. pen. è costituito dalla pacifica natura di reato di pericolo riconosciuta alla falsa testimonianza, che può ritenersi sussistente, allorché, per la pertinenza e la rilevanza dell'oggetto della testimonianza sul quale si sia consumato il mendacio rispetto al thema decidendum del processo, la falsa deposizione testimoniale risulti astrattamente idonea ad alterare o comunque ad influenzare il convincimento del giudice, così/ 2 4incidendo sul corretto funzionamento dell'attività giudiziaria con il rischio potenziale di fuorviarne il corso. Si è precisato che se il reato di cui all'art. 372 cod. pen. tutela il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, nel senso che questa non può essere sviata da dichiarazioni testimoniali non veritiere, occorre anche che tale falsità dichiarativa abbia la possibilità di produrre un siffatto esito decisorio fuorviato, con l'ovvio corollario che, per la configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione del testimone deve effettuarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato (cioè al momento in cui la testimonianza falsa è resa), ossia ex anta e non in virtù di una postuma prognosi: una dichiarazione falsa può essere rilevante o non rilevante ai fini della decisione nel processo a quo a seconda delle sue connotazioni, modali e descrittive, della sua incidenza sulla decisione e del coefficiente di tale incidenza. A tale positiva valutazione ai fini della condanna del [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata è pervenuta sulla base dell'analisi del contenuto della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] nel processo a carico del [OSCURATO:PERSONA], sottoponendo la dichiarazione resa ad un accurato esame con riferimento al suo contenuto, risultato idoneo ad integrare la condotta tipica del reato poiché la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] era rilevante quale prova d'alibi fornita al [OSCURATO:PERSONA] per la sovrapposizione tra l'orario di svolgimento dei fatti (omicidio e incendio dell'auto) e la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nella pizzeria. La falsità della dichiarazione stessa, inoltre, è stata ricostruita sulla base di inequivoci dati probatori costituiti dalla ricostruzione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, all'incendio dell'auto e all'accompagnamento del [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione in orario incompatibile con la sua presenza in pizzeria "dopo le ore 8". 4.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il r P.Q.Mi _ • , , t, t ,t tt.,**** tottt% 11A~A~Mie 17 1 R