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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45391/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/5/2022 del giudice dell'udienza preliminare di Cassino visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che contestano la motivazione della disposta confisca che, viceversa, risulta fondata su un adeguato apparato giustificativo.

La confisca è argomentata sulla disposizione di cui all'art. 240 cod. pen., evidenziando la provenienza dal reato di cessione del denaro e la mancanza di giustificazione sulla lecita provenienza del denaro in sequestro, affermazione non contrastata con il ricorso che si limita ad evocare generali principi in materia ma senza adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza di merito; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatbre [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/5/2022 del giudice dell'udienza preliminare di Cassino visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che contestano la motivazione della disposta confisca che, viceversa, risulta fondata su un adeguato apparato giustificativo. La confisca è argomentata sulla disposizione di cui all'art. 240 cod. pen., evidenziando la provenienza dal reato di cessione del denaro e la mancanza di giustificazione sulla lecita provenienza del denaro in sequestro, affermazione non contrastata con il ricorso che si limita ad evocare generali principi in materia ma senza adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza di merito; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatbre [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 45391/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris