CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22113/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Taranto, quale giudice dell’esecuzione,rigettava la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione, presentata nell’interessedi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -tossicodipendente - ai sensi degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen., per assenza degli elementi necessari al riconoscimento di reatitra di loro disomogenei (rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebrezza e dellostato di alterazione da sostanze stupefacenti, cessione di sostanze stupefacenti, resistenzae oltraggio reiterati e violazione dell’ordine del Questore di tornare nel Comune di Taranto).2 . Avverso ta le p rovved imento ha p ropos to r i co rso per cassaz ioneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad ununico coacervato motivo.Con tale motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen., nonché 27, comma terzo, Cost. e il vizio della motivazione nellaparte in cui il giudice dell’esecuzione ha negato la richiesta continuazione, sulla basedell’insussistenza di una preventiva programmazione, senza considerare adeguatamente lostato di tossicodipendenza.3. Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto unadichiarazione d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, quindi, da rigettare.2. Questa Corte ha affermato che «in tema di esecuzione, incombe sul condannato cheinvochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementisintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazioneunitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo,cod. pen., si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazionedel reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità adelinquere» (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451). I singoli reati devono presentarsicome realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nellamente del soggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre sianogià deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontàdelinquenziale esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico disegnocriminoso. La prova di tale congiunta previsione, ritenuta meritevole di un più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso anziché di spinte criminose indipendentie reiterate, investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori allacondotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, ilbene protetto, la modalità di commissione dei reati (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015) ed ilcondannato interessato al riconoscimento del vincolo della continuazione di tali indiciesteriori deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente ilmero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia deititoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitarioma di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Rv. 247356).Gli elementi indicatori del vincolo della continuazione sono stati individuati in plurime ereiterate pronunce (per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074) nella omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nelle singole causali,nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelle abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea.A ciò deve aggiungersi quanto affermato con Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012,Rv. 253846, secondo cui «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671,comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine alriconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto dellamedesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanzadella relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sullacommissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanzacronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudiniprogrammate di vita; d) la tipologia dei reati; e ) il bene protetto; f) l'omogeneità delleviolazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati inrelazione allo stato di tossicodipendenza».3. Nella fattispecie concreta in esame, l’ordinanza impugnata ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati, avendo evidenziato che, nei reati oggetto della rigettatarichiesta, non è possibile ravvisare gli indici di unitarietà del disegno criminoso richiesti dallagiurisprudenza, infatti come correttamente evidenziato dal procuratore generale nella suarequisitoria scritta, la ricorrente, a seguito della presentazione della richiesta diriconoscimento della continuazione al giudice dell’esecuzione in relazione a sei distintecondanne (una delle quali, il decreto penale di condanna, non ancora definitiva) rispetto areati commessi nell’arco di quattro anni e commessi in Taranto, [OSCURATO:PERSONA], Lecce eCisternino, aventi natura eterogenea e modalità esecutive differenti (rifiuto di sottoporsiall’accertamento dello stato di ebrezza e dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti,cessione di sostanze stupefacenti, resistenza e oltraggio reiterati e violazione dell’ordine delQuestore di tornare nel Comune di Taranto), si limita a invocare la propria condizione ditossicodipendenza quale fattore esplicativo delle condotte, senza confrontarsi con laevidente carenza di elementi idonei a dimostrare l’unicità del disegno criminoso.3.1. Sotto il profilo giuridico, va ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata diquesta Corte, la previsione, di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., che valorizza lostato di tossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina della continuazione, nonintroduce alcuna presunzione iuris tantum circa la sussistenza dell’unicità del disegnocriminoso con riferimento ai reati funzionali all’approvvigionamento di sostanze stupefacentio del denaro necessario per acquistarle (Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017; Sez. 2, n. 22493del 21/03/2019).Al contrario, in difetto di elementi sintomatici di una preventiva programmazionecriminosa che trascenda la mera scelta di vita connessa alla dipendenza e alla necessità direperire mezzi di sostentamento, deve ritenersi, sul piano logico, che i reati funzionaliall’approvvigionamento della droga non siano espressione di una deliberazione unitaria, madi autonome e successive determinazioni criminose.4. Dalle considerazioni precedenti deriva il rigetto del ricorso e la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali. La materia trattata impone l’oscuramentodelle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.