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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 27340/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 38222-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C S.S., rappresentata e difesa dall’avvocatoGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 11, presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 1299/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21.05.2019; udita la relazione dellacausa svolta nella camera di consiglio del 06.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, la [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. proponeva, innanzi al Tribunale di Venezia, opposizione avverso ordinanza-ingiunzione (prot. n. 2017/44106) emessa dal [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 38222 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] e Pesca, notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 13.023,99 a carico di [OSCURATO:PERSONA] (quale trasgressore) e della società odierna ricorrente (quale soggetto obbligato in solido); era stata , altresì, disposta la confisca dell’imbarcazione , ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge28 luglio 2016, n. 154, per violazioni in materia di pesca accertate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Chioggia.

L’opponente assumeva di aver acquistato in data 14.06.2016 la proprietà dell’imbarcazione in questione, ma di non esserne mai venuta in possesso, e di non averne mai autorizzato l’utilizzo a [OSCURATO:PERSONA], autore delle infrazioni, al quale invece era stato conferito l’incarico, da parte della venditrice, di consegnare l’imbarcazione all’acquirente presso la sede della ditta.

1.1. Il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione, ritenendo infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’opponentecon riferimento all’art. 40, comma 6, legge n. 154 del 2016, in quanto rimasto non dimostrato il fatto che la circolazione del natante fosse avvenuta contro la volontà della stessa.Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.s. proponeva tempestivo appello.

2. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello di Venezia, confermando il giudizio di prime cure, rigettava il gravame, sulla base del fatto che l’appellante non fosse riuscita a provare che l’imbarcazione che servì a commettere la violazione fu utilizzata «contro» la sua volontà (e non semplicemente «senza»la sua volontà), posto che l’art. 6, comma 6, della legge n. 689/1981prescrive la prova di una volontà contraria all’utilizzo del bene, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.

U., n. 2633 del 30.05.1989; Cass. n. 4036 del 16.04.1991).

Dalle risultanze Ric. 2019 n. 38222 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 - 3 - istruttorie era, infatti, pacificamente emerso che la legale rappresentante della società acquirente, il giorno dell’acquisto dell’imbarcazione, avesse ella stessa consegnato personalmente a [OSCURATO:PERSONA] l’originale certificato d’uso del motore per imbarcazioni da diporto, e da quel momento, fino al giorno dell’accertata infrazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) l’acquirente rimase completamente inerte, senza cercare di entrare in possesso del natante.

2.2. La Corte d’Appello confermava anche il rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dall’opponente/appellante, con riferimento all’art. 40, comma 6, della legge n. 154/2016, nella parte in cui non prevede che la sanzione della confisca del mezzo non si applichi nei confronti di chi è proprietario del bene e/o non abbia in alcun modo partecipato al fatto illecito, in riferimento agli artt. 27 e 42 Cost.

Secondo il g iudice di seconde cure la questione sarebbe manifestamente infondata, in quanto basata su un’errata interpretazione della norma contestata, giacché essa postula la configurazione di una responsabilità oggettiva a carico del proprietario del natante.

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.s., affidandolo a tre motivi.

Non si difendeval’intimata.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente si deve ribadire che, preso atto del mancat o deposito del controricorso, nel giudizio davanti la Corte di Cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte che non ha depositato il controricorso Ric. 2019 n. 38222 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 - 4 - spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie (Sez. 1, Sentenza n. 27140 del 15/11/2017, Rv. 646185 - 01).

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, commi 2 e 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

Deduce la ricorrente l’errata indicazione di parte appellata («Città di Venezia di Chioggia») e la non conforme riproduzione nel provvedimento delle conclusioni di parte opponente , avendo la sentenza impugnata riportato conclusioni diverse, addirittura relative ad altra causa pendente innanzi alla stessa Corte d’Appello tra la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.s. ed altra Amministrazione.

2.1. Il motivo è inammissibile, ex art. 360 - bis , 1 ) stante la non decisività deglierrori e la non sussistenza della violazione dei principi del giusto processo.Questa Corte ha già avuto modo di precisare che «La violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima - in assenza di tale vizio - non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata » ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22978 del 11/11/2015, Rv. 637775 – 01 ; Cass. N. 15676 del 2014 Rv. 632279 –01).

Nel caso di specie, pur ravvisandosi la palese violazione dell’art. 132 cod . proc. civ. , non è dato rilevare il concreto pregiudizio alla difesa: infatti, le errate conclusioni delle parti riportate nellasentenza impugnata (v. sentenza impugnata, pp. 2 - 3), sono corrette nel corso della motivazione, dalla quale emerge con chiarezza, nel primo motivo di appello, la questione di legittimità Ric. 2019 n. 38222 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 - 5 - costituzionale sollevata dall’opponente in primo grado, le ragioni del rigetto da parte del giudice di prime cure, e la motivazione di manifesta infondatezzaespressa d a l g iudice di seconde cure .

N el secondo motivo di appello (estraneità dell’appellante ai fatti contestati al trasgressore) è altrettanto chiara la contestazione dell’appellante in relazione all’interpretazione dell’art. 6, comma 1, legge n. 689/1981 e l’interpretazione che della stessa norma fornisce il giudice d’appello per fondare il rigetto del motivo.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23 l.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 87, in relazione all’applicazione nel caso di specie dell’art. 40, comma 6, della legge 28.06.2016, n. 154, per contrasto con gli artt. 27 e 42 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la questione di legittimità è mal posta.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte.

E', infatti, riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8033 del 20/03/2023, Rv. 667212 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020, Rv. 658387 – 01 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n . 1311 del 19/01/2018, Rv. 646917 - 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26319 del Ric. 2019 n. 38222 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 - 6 - 11/12/2006, Rv. 593449 – 01; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 16245 del 29/10/2003, Rv. 567780 – 01 ; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4931 del 10/10/1985, Rv. 442305 -01 ) .

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 184, 191 e 244 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in relazione all’effettiva circolazione del mezzo contro la volontà della proprietà.

4.1. Il motivo è inammissibile, ex art. 360 - bis , n. 1) , per aspecificitàdel mezzo di gravame, non avendo la ricorrente precisato i mezzi istruttori non ammessi dal giudice d’appello , sebbene richiesti (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 -01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez.

L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez.

L, 06.08.2019, n. 20994).

Lo scrutinio ex art. 360 - bis , n. 1 cit., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modounivoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi«inconsistenti» (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 – 01 ; conf. da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020, Rv. 659979 -01).

5. [OSCURATO:PERSONA] dichiara il ricorso inammissibile.Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva in maniera rituale .

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 38222 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 - 7 - La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 38222-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C S.S., rappresentata e difesa dall’avvocatoGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 11, presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 1299/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21.05.2019; udita la relazione dellacausa svolta nella camera di consiglio del 06.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, la [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. proponeva, innanzi al Tribunale di Venezia, opposizione avverso ordinanza-ingiunzione (prot. n. 2017/44106) emessa dal [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 38222 sez. S2 -ud. 06-10-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] e Pesca, notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 13.023,99 a carico di [OSCURATO:PERSONA] (quale trasgressore) e della società odierna ricorrente (quale soggetto obbligato in solido); era stata , altresì, disposta la confisca dell’imbarcazione , ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge28 luglio 2016, n. 154, per violazioni in materia di pesca accertate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Chioggia. L’opponente assumeva di aver acquistato in data 14.06.2016 la proprietà dell’imbarcazione in questione, ma di non esserne mai venuta in possesso, e di non averne mai autorizzato l’utilizzo a [OSCURATO:PERSONA], autore delle infrazioni, al quale invece era stato conferito l’incarico, da parte della venditrice, di consegnare l’imbarcazione all’acquirente presso la sede della ditta. 1.1. Il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione, ritenendo infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’opponentecon riferimento all’art. 40, comma 6, legge n. 154 del 2016, in quanto rimasto non dimostrato il fatto che la circolazione del natante fosse avvenuta contro la volontà della stessa.Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.s. proponeva tempestivo appello. 2. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello di Venezia, confermando il giudizio di prime cure, rigettava il gravame, sulla base del fatto che l’appellante non fosse riuscita a provare che l’imbarcazione che servì a commettere la violazione fu utilizzata «contro» la sua volontà (e non semplicemente «senza»la sua volontà), posto che l’art. 6, comma 6, della legge n. 689/1981prescrive la prova di una volontà contraria all’utilizzo del bene, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U., n. 2633 del 30.05.1989; Cass. n. 4036 del 16.04.1991). Dalle risultanze Ric. 2019 n. 38222 sez. S2 -ud. 06-10-2022 - 3 - istruttorie era, infatti, pacificamente emerso che la legale rappresentante della società acquirente, il giorno dell’acquisto dell’imbarcazione, avesse ella stessa consegnato personalmente a [OSCURATO:PERSONA] l’originale certificato d’uso del motore per imbarcazioni da diporto, e da quel momento, fino al giorno dell’accertata infrazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) l’acquirente rimase completamente inerte, senza cercare di entrare in possesso del natante. 2.2. La Corte d’Appello confermava anche il rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dall’opponente/appellante, con riferimento all’art. 40, comma 6, della legge n. 154/2016, nella parte in cui non prevede che la sanzione della confisca del mezzo non si applichi nei confronti di chi è proprietario del bene e/o non abbia in alcun modo partecipato al fatto illecito, in riferimento agli artt. 27 e 42 Cost. Secondo il g iudice di seconde cure la questione sarebbe manifestamente infondata, in quanto basata su un’errata interpretazione della norma contestata, giacché essa postula la configurazione di una responsabilità oggettiva a carico del proprietario del natante. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.s., affidandolo a tre motivi. Non si difendeval’intimata. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente si deve ribadire che, preso atto del mancat o deposito del controricorso, nel giudizio davanti la Corte di Cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte che non ha depositato il controricorso Ric. 2019 n. 38222 sez. S2 -ud. 06-10-2022 - 4 - spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie (Sez. 1, Sentenza n. 27140 del 15/11/2017, Rv. 646185 - 01). 2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, commi 2 e 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Deduce la ricorrente l’errata indicazione di parte appellata («Città di Venezia di Chioggia») e la non conforme riproduzione nel provvedimento delle conclusioni di parte opponente , avendo la sentenza impugnata riportato conclusioni diverse, addirittura relative ad altra causa pendente innanzi alla stessa Corte d’Appello tra la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.s. ed altra Amministrazione. 2.1. Il motivo è inammissibile, ex art. 360 - bis , 1 ) stante la non decisività deglierrori e la non sussistenza della violazione dei principi del giusto processo.Questa Corte ha già avuto modo di precisare che «La violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima - in assenza di tale vizio - non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata » ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22978 del 11/11/2015, Rv. 637775 – 01 ; Cass. N. 15676 del 2014 Rv. 632279 –01). Nel caso di specie, pur ravvisandosi la palese violazione dell’art. 132 cod . proc. civ. , non è dato rilevare il concreto pregiudizio alla difesa: infatti, le errate conclusioni delle parti riportate nellasentenza impugnata (v. sentenza impugnata, pp. 2 - 3), sono corrette nel corso della motivazione, dalla quale emerge con chiarezza, nel primo motivo di appello, la questione di legittimità Ric. 2019 n. 38222 sez. S2 -ud. 06-10-2022 - 5 - costituzionale sollevata dall’opponente in primo grado, le ragioni del rigetto da parte del giudice di prime cure, e la motivazione di manifesta infondatezzaespressa d a l g iudice di seconde cure . N el secondo motivo di appello (estraneità dell’appellante ai fatti contestati al trasgressore) è altrettanto chiara la contestazione dell’appellante in relazione all’interpretazione dell’art. 6, comma 1, legge n. 689/1981 e l’interpretazione che della stessa norma fornisce il giudice d’appello per fondare il rigetto del motivo. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23 l.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 87, in relazione all’applicazione nel caso di specie dell’art. 40, comma 6, della legge 28.06.2016, n. 154, per contrasto con gli artt. 27 e 42 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. 3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la questione di legittimità è mal posta. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E', infatti, riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8033 del 20/03/2023, Rv. 667212 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020, Rv. 658387 – 01 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n . 1311 del 19/01/2018, Rv. 646917 - 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26319 del Ric. 2019 n. 38222 sez. S2 -ud. 06-10-2022 - 6 - 11/12/2006, Rv. 593449 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16245 del 29/10/2003, Rv. 567780 – 01 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4931 del 10/10/1985, Rv. 442305 -01 ) . 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 184, 191 e 244 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in relazione all’effettiva circolazione del mezzo contro la volontà della proprietà. 4.1. Il motivo è inammissibile, ex art. 360 - bis , n. 1) , per aspecificitàdel mezzo di gravame, non avendo la ricorrente precisato i mezzi istruttori non ammessi dal giudice d’appello , sebbene richiesti (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 -01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Lo scrutinio ex art. 360 - bis , n. 1 cit., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modounivoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi«inconsistenti» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 – 01 ; conf. da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020, Rv. 659979 -01). 5. [OSCURATO:PERSONA] dichiara il ricorso inammissibile.Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva in maniera rituale . P.Q.M. Ric. 2019 n. 38222 sez. S2 -ud. 06-10-2022 - 7 - La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ
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