CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01402/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancoria del 3 aprile 2023 ha parzialmente riformato la pronuncia del Gup del Tribunale cittadino con la concessione del beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.583 comma primo n.1 cod. pen.; - Considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando cinque diversi motivi: - con il primo motivo di gravame il ricorrente eccepisce la estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela; - con il secondo ed il terzo il ricorrente denuncia la negata integrazione probatoria (escussione testi) e, la violazione della regola di giudizio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; - con il quarto ed il quinto il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art 62 comma secondo cod. pen. e dell'art.114 cod. pen, nonché il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; - Rilevato che, in accoglimento del primo motivo di ricorso e attesa la procedibilità a querela del reato contestato, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, ritenendo con l'accoglimento del motivo assorbite le ulteriori doglianze; - Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso, in Roma