CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29187/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA ell()‘• sul ricorso iscritto al numero 19539 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D15 L858L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51C26 A662R) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B11 D643C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P21 F023R) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappre- sentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non in- dicata), in persona del legale rappresentante pro tem- pore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 09722490969), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 19539/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 884/2018, pubblicata in data 22 marzo 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha proceduto al pignoramento delle disponibilità del Comune di Vieste nei confronti dell'istituto tesoriere [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.I., nonché dei crediti dallo stesso vantati nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]- ganico e, per quest'ultimo, della relativa [OSCURATO:PERSONA]- dinaria di Liquidazione. Perfezionatosi il pignoramento con riguardo ad un credito nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Vieste ha proposto opposizione (qualificandola come «opposi- zione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.»). L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Foggia. Ricorre il Comune di Vieste, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bís.1 c.p.c.. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibi- lità del ricorso, proposto avverso sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Foggia. Il comune ricorrente ha proposto opposizione, nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata promossa nei suoi con- fronti nelle forme del pignoramento presso terzi che (per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata) si sa- Ric. n. 19539/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 rebbe perfezionato con riguardo ai crediti da esso comune vantati nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi: a) ha in primo luogo sostenuto che il creditore non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi con- fronti, in quanto il titolo esecutivo posto a base dell'azione esecutiva (costituito da una sentenza di con- danna al pagamento di somme emessa in primo grado nei confronti di tre enti in solido, tra cui il comune op- ponente, pronuncia confermata in appello con sentenza di secondo grado cassata in relazione ai soli altri due enti, ma passata in giudicato per il comune) aveva per- duto i suoi effetti, come già accertato, con sentenza passata in giudicato, in un precedente giudizio di oppo- sizione a precetto; b) ha inoltre sostenuto che poiché, ai sensi dell'art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (cd. T.U.E.L.), l'esecuzione forzata nei confronti degli enti locali è am- messa esclusivamente presso i rispettivi istituti tesorieri, non erano pignorabili i crediti vantati dal Comune di Vie- ste nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i motivi di opposizione, nonostante l'ente opponente abbia qualificato (erroneamente, come si vedrà) la propria domanda come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 c.p.c., sono in realtà da qualificare in termini di opposi- zione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Con il primo dei motivi sopra richiamati, infatti, si contesta espressamente il diritto del [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata, non certo le forme e/o le modalità della stessa. Non possono quindi sussistere dubbi sulla sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Ric. n. 19539/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 Con l'atro motivo si fa valere l'impignorabilità dei crediti diver- si da quelli vantati dall'ente locale nei confronti dell'istituto te- soriere. Anche l'impignorabilità costituisce peraltro motivo di opposizione all'esecuzione e non di opposizione agli atti esecu- tivi, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 615 c.p.c.. Va sottolineato che il tribunale, nella decisione impugnata, non ha effettuato una espressa qualificazione dell'opposizione proposta dal Comune di Vieste, limitandosi a rigettarla nel merito, con riguardo ad entrambi i motivi. Non sussistono quindi i presupposti per una eventuale applicazione del cd. principio dell'apparenza con riguardo all'individuazione del mezzo di impugnazione. Trattandosi di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., la sentenza del tribunale è impugnabile esclusivamente con l'appello e non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 111 Cost.. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; condanna il comune ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, li- quidandole in complessivi € 7.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Ric. n. 19539/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovutò e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 4 gio 2021. Il pre nte Rober [OSCURATO:PERSONA] !N CANCEL