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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06085/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19167/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Milano, rappresenta e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 122, il tutto come da procura speciale ad autentica Galfano di Marsala; -controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 49,depositata L’otto gennaio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha preso atto dell’istanza di sospensione.

SOSPENSIONE L.[OSCURATO:PERSONA]:

1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso di accertamento con cui era ripreso a tassazione ai fini IRES l’importo di € 2.698.803,80, costituito da plusvalenza per cessione di proprietà superficiaria di due impianti, non considerati ai fini della determinazione dell’imponibile.

La CTP accoglieva il ricorso e quindi l’Agenzia proponeva appello davanti alla CTR, che però dichiarava il medesimo inammissibile per sua tardività.

2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, ed ha altresì spiegato ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia, in relazione al ricorso incidentale, ha a sua volta depositato controricorso.

In data 17 maggio 2022, a seguito della proposta, le parti hanno depositato apposita memoria.

Con ordinanza n. 27176/22 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

In data 13 gennaio 2023 la contribuente ha depositato memoria illustrativa e successivamente, in data 18 gennaio 2023, ha chiesto la sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 51, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ, poiché la sentenza della CTR ha ritenuto il difetto di specificità dei motivi d’appello.

3. Con il terzo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 83, TUIR e falsa applicazione dell’art. 2425-bis, cod. civ., nonc hé degli artt. 9, comma 5, TUIR e 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

4. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023.

P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la causa a nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19167/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Milano, rappresenta e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 122, il tutto come da procura speciale ad autentica Galfano di Marsala; -controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 49,depositata L’otto gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha preso atto dell’istanza di sospensione. SOSPENSIONE L.[OSCURATO:PERSONA]: 1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso di accertamento con cui era ripreso a tassazione ai fini IRES l’importo di € 2.698.803,80, costituito da plusvalenza per cessione di proprietà superficiaria di due impianti, non considerati ai fini della determinazione dell’imponibile. La CTP accoglieva il ricorso e quindi l’Agenzia proponeva appello davanti alla CTR, che però dichiarava il medesimo inammissibile per sua tardività. 2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, ed ha altresì spiegato ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. L’Agenzia, in relazione al ricorso incidentale, ha a sua volta depositato controricorso. In data 17 maggio 2022, a seguito della proposta, le parti hanno depositato apposita memoria. Con ordinanza n. 27176/22 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza. In data 13 gennaio 2023 la contribuente ha depositato memoria illustrativa e successivamente, in data 18 gennaio 2023, ha chiesto la sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 51, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ, poiché la sentenza della CTR ha ritenuto il difetto di specificità dei motivi d’appello. 3. Con il terzo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 83, TUIR e falsa applicazione dell’art. 2425-bis, cod. civ., nonc hé degli artt. 9, comma 5, TUIR e 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 4. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la causa a nu
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