CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 28434/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 del [OSCURATO:PERSONA] diSassariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCon il provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Sassari hadichiarato inammissibile il reclamo proposto nell’interesse di HORVATH TiberiusLadislau avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività ricreative,evidenziando che per tale sanzione sono consentite unicamente censure in rito,mentre il detenuto ha articolato questioni di merito sugli episodi che hannocondotto all’applicazione della sanzione.Propone reclamo al Tribunale di sorveglianza HORVATH [OSCURATO:PERSONA],personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.L’impugnazione deve essere qualificata ricorso per cassazione in quanto ilprovvedimento impugnato è stato assunto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiaratainammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto ilricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]