CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 06920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20262/2022r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Rue de la Maladière n. 90, loc. Maladière, [OSCURATO:PERSONA] (AO), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 208/2022 pubblicata in data25/02/2022, n. r.g. 764/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe la [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. OGGETTO:La società ricorrente ha poi depositato rinunzia, accettata dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA] Vista la rinunzia accettata, va dichiarata l’estinzione del processo. Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 10/01/2024. Il Consigliere est. dott. Fr